Sentenze nº T-544/13 RENV of Tribunal General de la Unión Europea, November 08, 2018

Resolution DateNovember 08, 2018
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-544/13 RENV

Direttiva 2010/30/UE - Indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti - Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva - Etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere - Elemento essenziale di un atto abilitativo

Nella causa T-544/13 RENV,

Dyson Ltd, con sede a Malmesbury (Regno Unito), rappresentata da F. Carlin, barrister, E. Batchelor e M. Healy, solicitors, assistiti da A. Patsa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, K. Herrmann e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, I. Labucka (relatore) e I. Ulloa Rubio, giudici,

cancelliere: N. Schall, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Il presente ricorso ha ad oggetto una domanda di annullamento, da parte della Dyson Ltd, ricorrente, società di diritto inglese che impiega 4 400 persone in tutto il mondo e che progetta, produce e commercializza, in più di sessanta paesi, aspirapolvere domestici i cui serbatoi per la polvere funzionano con contenitori per la raccolta della polvere senza sacco, del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere (GU 2013, L 192, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

Contesto normativo

2 Il regolamento impugnato è stato adottato dalla Commissione europea al fine di integrare la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU 2010, L 153, pag. 1), per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere.

Direttiva 2010/30

3 Ai sensi del suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, la direttiva 2010/30 «istituisce un quadro per l’armonizzazione delle misure nazionali sull’informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l’uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all’energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti», ed essa si applica «ai prodotti che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l’uso».

4 Secondo l’articolo 5, lettera a), della direttiva 2010/30, gli Stati membri garantiscono che «i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla (...) direttiva e all’atto delegato».

5 L’articolo 10 della direttiva 2010/30, rubricato «Atti delegati», così dispone:

1. Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.

2. I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b) i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;

c) la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3. Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

a) tiene conto dei parametri ambientali fissati nell’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE ritenuti significativi nel relativo atto delegato adottato a norma della suddetta direttiva e che sono pertinenti per l’utilizzatore finale durante l’uso del prodotto;

b) valuta l’impatto dell’atto sull’ambiente, sugli utilizzatori finali e sui fabbricanti, comprese le piccole e medie imprese (PMI), in termini di competitività, anche sui mercati fuori dell’Unione, di innovazione, di accesso al mercato e di costi-benefici;

c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate;

d) definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI.

4. Negli atti delegati devono essere specificati in particolare:

a) l’esatta definizione del tipo di prodotti in oggetto;

b) le norme e i metodi di misurazione per ottenere le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

c) le caratteristiche della documentazione tecnica prescritta dall’articolo 5;

d) la forma grafica e il contenuto dell’etichetta di cui all’articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile. Il formato dell’etichetta deve mantenere come base la classificazione che utilizza le lettere da A a G; i livelli della classificazione devono corrispondere a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista dell’utilizzatore finale.

Alla classificazione possono essere aggiunte tre classi addizionali ove reso necessario dal progresso tecnologico. Le classi addizionali saranno A+, A++ e A+++ per la classe più efficiente. In linea di principio il numero totale di classi sarà limitato a sette, a meno che più classi siano ancora popolate.

La scala cromatica è composta da non più di sette colori diversi che vanno dal verde scuro al rosso. Il verde scuro è sempre il codice cromatico solo della classe migliore. Se ci sono più di sette classi soltanto il rosso può essere ripetuto.

La classificazione è rivista in particolare quando una percentuale significativa di prodotti sul mercato interno raggiunge le due migliori classi di efficienza energetica e quando possono essere realizzati risparmi aggiuntivi attraverso un’ulteriore differenziazione dei prodotti.

I criteri dettagliati per un’eventuale riclassificazione dei prodotti sono, se necessario, determinati caso per caso nel pertinente atto delegato;

e) (…)

f) il contenuto e, se del caso, il formato nonché altri dettagli riguardanti la scheda o le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 5, lettera c). Le informazioni contenute nell’etichetta sono inserite anche nella scheda;

g) il contenuto specifico dell’etichetta per l’uso pubblicitario...

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