Sentenze nº T-244/16 of Tribunal General de la Unión Europea, July 11, 2019

Resolution DateJuly 11, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-244/16

Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

Nelle cause riunite T-244/16 e T-285/17,

Viktor Fedorovych Yanukovych, residente a Kiev (Ucraina), rappresentato da T. Beazley, QC, E. Dean e J. Marjason-Stamp, barristers,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Mahnič e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

aventi ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, D. Spielmann e Z. Csehi, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Le presenti cause si inseriscono nell’ambito delle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina in seguito alla repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014.

2 Il sig. Viktor Fedorovych Yanukovych, ricorrente, è l’ex presidente dell’Ucraina.

3 Il 5 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). In pari data, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

4 I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:

(1) Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2) Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina

.

5 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 così dispone:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associate, elencati nell’allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato

.

6 Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite all’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della decisione 2014/119.

7 Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione di misure di congelamento dei fondi e ne definisce le modalità di attuazione in termini sostanzialmente identici a quelli della decisione in parola.

8 I nomi delle persone cui si riferiscono gli atti succitati figurano nell’elenco, identico, contenuto nell’allegato della decisione 2014/119 e nell’allegato I del regolamento n. 208/2014 (in prosieguo: l’«elenco») accompagnati, in particolare, dalla motivazione del loro inserimento.

9 Il nome del ricorrente figurava nell’elenco con le informazioni identificative «ex Presidente dell’Ucraina» e la seguente motivazione:

Persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina

.

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero T-346/14, avente ad oggetto in particolare una domanda di annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte in cui lo riguardavano.

11 Il 29 gennaio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

12 La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di inserimento delle persone interessate dal congelamento dei fondi. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione, o

b) per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso

.

13 Il regolamento 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.

14 Il 5 marzo 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2015»). La decisione 2015/364, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2016, e, dall’altro, ha modificato l’allegato di quest’ultima decisione. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

15 Con gli atti del marzo 2015, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con le informazioni identificative «ex presidente dell’Ucraina» e la nuova motivazione che segue:

Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali

.

16 L’8 aprile 2015, il ricorrente ha adattato le proprie conclusioni, nell’ambito della causa T-346/14, di modo che esse fossero dirette anche all’annullamento della decisione 2015/143, del regolamento 2015/138 nonché degli atti del marzo 2015, nella parte in cui gli atti in questione lo riguardavano.

17 Con lettera del 6 novembre 2015, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente una lettera del 3 settembre 2015 proveniente dall’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina (in prosieguo: l’«UPG») e indirizzata all’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Con lettera del 26 novembre 2015, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.

18 Con lettera del 15 dicembre 2015, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente una lettera dell’UPG del 30 novembre 2015. Nella medesima lettera, il Consiglio l’ha informato del fatto che esso intendeva mantenere le misure restrittive nei suoi confronti, precisando quale fosse il termine fissato per presentare osservazioni ai fini del riesame annuale. Con lettera del 4 gennaio 2016, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni.

19 Il 4 marzo 2016, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione...

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