Sentenze nº T-112/18 of Tribunal General de la Unión Europea, September 24, 2019

Resolution DateSeptember 24, 2019
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-112/18

Ritrovati vegetali - Procedimento di dichiarazione di nullità - Varietà di mele Cripps Pink - Articoli 10 e 116 del regolamento (CE) n. 2100/94 - Novità - Periodo di grazia derogatorio - Nozione di sfruttamento della varietà - Valutazione commerciale - Articolo 76 del regolamento (CE) n. 874/2009 - Elementi di prova prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso - Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

Nella causa T-112/18,

Pink Lady America LLC, con sede in Yakima, Washington (Stati Uniti), rappresentata inizialmente da R. Manno e S. Travaglio, successivamente da R. Manno, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), rappresentato da M. Ekvad, F. Mattina e M. Garcia Monco-Fuente, in qualità di agenti,

convenuto,

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV e interveniente dinanzi al Tribunale:

Western Australian Agriculture Authority (WAAA), con sede in South Perth (Australia), rappresentata da T. Bouvet e L. Romestant, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 14 settembre 2017 (procedimento A 007/2016), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la WAAA e la Pink Lady America,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, I.S. Forrester (relatore) e E. Perillo, giudici,

cancelliere: I. Dragan, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2018,

visto il controricorso dell’UCVV, depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 maggio 2018,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2018,

in seguito all’udienza del 14 maggio 2019

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 agosto 1995 il Department of Agriculture and Food Western Australia (Dipartimento dell’Agricoltura e dell’Alimentazione dell’Australia occidentale; in prosieguo: il «Dipartimento»), predecessore legale della Western Australian Agriculture Authority (WAAA, Autorità Agricola dell’Australia occidentale), depositava una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali presso l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), in forza del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1994, L 227, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»). Il ritrovato vegetale per il quale era stata chiesta la privativa è la varietà Cripps Pink, una varietà di mele appartenente alla specie Malus Domestica Borkh. La varietà in questione era stata sviluppata dal sig. John Cripps (in prosieguo: il «costitutore»), un ricercatore all’interno della divisione «Industrie botaniche» del Dipartimento, incrociando le varietà Golden Delicious e Lady Williams.

2 Il modulo di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali indicava che la prima commercializzazione dei meli Cripps Pink all’interno dell’Unione europea era avvenuta nel 1994, in Francia, e che la prima commercializzazione al di fuori dell’Unione, e in particolare in Australia, aveva avuto luogo nel 1988.

3 Il 12 marzo 1996 l’UCVV informava il rappresentante del Dipartimento che la varietà Cripps Pink non soddisfaceva il requisito di novità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base.

4 Nel luglio del 1996, il Dipartimento chiariva che l’anno 1988 avrebbe dovuto essere considerato la data delle «prime piantagioni sperimentali in Australia». Pertanto, il Dipartimento indicava che la data rilevante, conformemente all’articolo 10 del regolamento di base, era quella del luglio del 1992, data di commercializzazione dei meli Cripps Pink nel Regno Unito con la denominazione commerciale Pink Lady.

5 Il 15 gennaio 1997 l’UCVV concedeva alla varietà Cripps Pink il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640.

6 Il 26 giugno 2014 la Pink Lady America LLC, ricorrente (in prosieguo: la «ricorrente» o la «PLA»), presentava una domanda di dichiarazione di nullità della privativa comunitaria per ritrovati vegetali della varietà Cripps Pink ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, mettendo in evidenza il fatto che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi non soddisfaceva i requisiti di novità di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento. Il 19 settembre 2016, con la decisione n. NN 17, l’UCVV respingeva l’azione di dichiarazione di nullità della ricorrente.

7 Il 18 novembre 2016 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV, facendo valere un’erronea valutazione dei fatti e delle prove da parte dell’UCVV e chiedendo pertanto alla commissione di ricorso di rettificare la decisione n. NN 17 del 19 settembre 2016 e di dichiarare la privativa comunitaria per ritrovati vegetali di cui trattasi nulla per assenza di novità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base. In subordine, la ricorrente chiedeva che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali fosse dichiarata nulla per assenza di novità a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l’articolo 116 del medesimo regolamento.

8 Con la decisione A 007/2016 del 14 settembre 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la commissione di ricorso respingeva il ricorso della ricorrente in quanto infondato, considerando, in particolare, che essa non aveva fornito elementi di prova che dimostrassero che la varietà Cripps Pink era stata oggetto di vendite o di cessioni a terzi, al di fuori dell’Unione, da parte del costitutore o con il suo consenso, ai fini del suo sfruttamento prima del 29 agosto 1989.

9 La commissione di ricorso affermava sostanzialmente, in primo luogo, che occorreva applicare le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, relative alla determinazione del periodo di grazia per le vendite o le cessioni realizzate al di fuori del territorio dell’Unione (punto II B 3 della decisione impugnata), in secondo luogo, che diversi elementi di prova dimostravano che erano state effettuate sperimentazioni ai fini di una valutazione commerciale che, tuttavia, non potevano essere considerate, alla luce dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, uno sfruttamento della varietà contestata ai sensi di tale disposizione (punti II B da 8 a 10 della decisione impugnata) e, infine, in terzo luogo, che esistevano fatture del vivaio Olea Nurseries attestanti che la varietà Cripps Pink era stata venduta da quest’ultimo nel 1985, ma che nessun elemento consentiva di ritenere che tali vendite fossero state realizzate con il consenso del costitutore, in quanto gli elementi di prova dimostravano, al contrario, che la varietà di cui trattasi era stata trasmessa unicamente a fini di prova (punti II B da 10 a 12 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

10 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- annullare il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640, concesso per la varietà Cripps Pink, per assenza di novità, ai sensi degli articoli 10 e 20 del regolamento di base;

- condannare l’UCVV e l’interveniente alle spese.

11 L’UCVV chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’UCVV.

12 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

A. Sulla ricevibilità della domanda diretta all’annullamento del titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink

13 Con il suo secondo capo della domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare nullo il titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink.

14 Va rammentato, in proposito, che il ricorso dinanzi al Tribunale è volto al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’UCVV, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento di base. Ne consegue che il Tribunale non è competente a controllare la legittimità delle decisioni adottate dagli organi di grado inferiore dell’UCVV né, pertanto, ad annullarle o a riformarle.

15 Di conseguenza, il secondo capo della domanda diretto all’annullamento del titolo di privativa comunitaria per ritrovati vegetali n. 1640 concesso per la varietà Cripps Pink dev’essere dichiarato irricevibile.

B. Nel merito

16 A sostegno del primo capo della domanda, diretto all’annullamento della decisione impugnata, la ricorrente invoca due motivi. Con il suo primo motivo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato il combinato disposto degli articoli 10 e 20 del regolamento di base nonché l’articolo 116 di questo regolamento, ritenendo, in sostanza, che la varietà Cripps Pink soddisfacesse il requisito di novità al momento della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali corrispondente. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 76 del regolamento di base, i principi generali della certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, nonché l’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d’esecuzione del regolamento di base, riguardo ai procedimenti dinanzi all’UCVV (GU 2009, L 251, pag. 3), dichiarando irricevibili gli elementi di prova presentati tardivamente dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo. La ricorrente, inoltre, chiede al Tribunale di ammettere gli elementi di prova che non sono stati presentati nel corso del procedimento amministrativo.

  1. Sul primo motivo

    17 A sostegno del suo primo motivo, anzitutto, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato l’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base...

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