84/28/EEC: Commission Decision of 6 January 1984 on the list of establishments in Poland approved for the purposes of importing fresh meat into the Community

Published date26 January 1984
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 21, 26 janvier 1984,Official Journal of the European Communities, L 21, 26 January 1984,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 21, 26 gennaio 1984
EUR-Lex - 31984D0028 - IT

84/28/CEE: Decisione della Commissione del 6 gennaio 1984 recante l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 26/01/1984 pag. 0042 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0050
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0252
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0050
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0252


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1984

recante l'elenco degli stabilimenti della Polonia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(84/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 72/462/CEE, la Polonia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che per alcuni di tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che il caso degli altri stabilimenti proposti dalla Polonia deve essere riesaminato sulla base di dati complementari relativi al loro livello igienico ed alle loro possibilità di rapido adattamento alla normativa comunitaria;

considerando che nel frattempo, per non interrompere bruscamente le correnti di scambio in atto, tali stabilimenti possono essere autorizzati temporaneamente a...

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