Sentenze nº T-251/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2020

Resolution DateMarch 10, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-251/18

Pesca - Conservazione delle risorse biologiche marine - Regolamento (UE) 2018/120 - Misure relative alla pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) - Ricorso di annullamento proposto da un’associazione - Articolo 263 TFUE - Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione - Incidenza diretta sui membri dell’associazione - Ricevibilità - Competenza dell’Unione per disciplinare la pesca ricreativa - Certezza del diritto - Tutela del legittimo affidamento - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione - Proporzionalità - Principio di precauzione - Libertà di associazione e d’impresa

Nella causa T-251/18,

International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da T. Gui Mori e R. Agut Jubert, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert e P. Plaza García, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da M. Morales Puerta, F. Moro e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1).

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da V. Valančius, facente funzione di presidente, P. Nihoul (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La ricorrente, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), è un’associazione senza scopo di lucro di diritto spagnolo che riunisce circa 30 enti di diversi Stati membri dell’Unione europea. Tali enti sono costituiti, da un lato, da federazioni, associazioni e club sportivi, attivi nel campo delle attività subacquee e della pesca ricreativa marittima e, dall’altro, da imprese che producono o commercializzano attrezzature per la pesca subacquea.

2 La missione della ricorrente è di difendere gli interessi dei suoi membri nell’ambito della pratica delle attività subacquee nell’ambiente marino. È parimenti suo obiettivo quello di influenzare, attraverso la conoscenza e l’esperienza dei suoi membri, le normative nazionali e internazionali relative all’uso sostenibile dell’ambiente marino. Essa è peraltro membro permanente del Gruppo di lavoro per la valutazione della pesca ricreativa nell’ambito del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Di natura scientifica e tecnica, quest’ultimo effettua valutazioni sulle specie ittiche, sui gruppi di specie e sulle attività di pesca. Esso emette pareri, fondati essenzialmente su criteri biologici, e formula raccomandazioni relative al livello delle catture o alle misure tecniche di accompagnamento.

3 Sul fondamento dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE e secondo le modalità previste nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22; in prosieguo: il «regolamento PCP»), il Consiglio dell’Unione europea procede ogni anno alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

4 Il 23 gennaio 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/120, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

5 L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento impugnato, che riguarda l’ambito di applicazione di tale regolamento, prevede che esso si applichi alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

6 L’articolo 3, lettera b), del regolamento impugnato definisce la pesca ricreativa come le «attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi».

7 L’articolo 9, paragrafi da 1 a 3, del regolamento impugnato stabilisce le misure applicabili alla pesca commerciale della spigola.

8 L’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento impugnato disciplina la pesca ricreativa della spigola in due zone.

9 A nord, la prima zona di cui al summenzionato punto 8 comprende le zone statistiche individuate e definite dal CIEM (in prosieguo: le «divisioni CIEM») come le divisioni CIEM 4b, 4c e da 7a a 7k, corrispondenti al Mare del Nord centrale e meridionale, al Mare d’Irlanda, all’Irlanda occidentale, al Porcupine Bank, alla Manica, al Canale di Bristol, al Mar Celtico e al sud-ovest dell’Irlanda (in prosieguo: la «prima zona»).

10 Nella prima zona, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento impugnato, sono autorizzate come pesca ricreativa unicamente attività di pesca di cattura e rilascio della spigola (in prosieguo: la «cattura e rilascio»). Ai pescatori dediti alla pesca ricreativa è quindi vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.

11 Ubicata ad ovest, la seconda zona di cui al summenzionato punto 8 comprende le divisioni CIEM 8a e 8b, che corrispondono a una parte del golfo di Biscaglia (in prosieguo: la «seconda zona»).

12 Nella seconda zona, i pescatori dediti alla pesca ricreativa possono conservare spigole, ma il numero di esemplari è limitato a tre al giorno per pescatore, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento impugnato.

Procedimento e conclusioni delle parti

13 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

14 Con atto separato depositato il 7 giugno 2018, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento impugnato. Con ordinanza del 20 agosto 2018, IFSUA/Consiglio (T-251/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:516), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.

15 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2018, la Commissione europea ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con decisione del 17 settembre 2018 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. L’interveniente ha depositato la sua memoria e le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su quest’ultima entro i termini impartiti.

16 Con una misura di organizzazione del procedimento, basata sull’articolo 89, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha formulato quesiti scritti alla ricorrente e ha invitato le altre parti a presentare le loro osservazioni sulle risposte della ricorrente.

17 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali durante l’udienza del 16 ottobre 2019.

18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento impugnato;

- annullare i considerando del medesimo regolamento relativi a tali disposizioni.

19 Nelle sue osservazioni sulla memoria d’intervento, la ricorrente ha rinunciato ad impugnare l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento impugnato.

20 All’udienza, la ricorrente ha precisato che il ricorso non era diretto avverso i considerando del regolamento impugnato, contrariamente a quanto affermato al secondo comma della prima pagina del ricorso, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale dell’udienza.

21 Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, quanto al resto, infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

23 Innanzitutto, occorre rilevare che, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha rinunciato alle sue domande nella misura in cui esse erano dirette, da un lato, contro l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento impugnato e, dall’altro, contro i considerando del regolamento impugnato relativi all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento, cosicché non è necessario statuire su tali capi di domanda.

Sulla ricevibilità

Sulla separabilità delle disposizioni impugnate

24 Secondo la Commissione, il ricorso è irricevibile in quanto volto all’annullamento parziale del regolamento impugnato. Contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, infatti, l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, del suddetto regolamento, di cui la ricorrente chiede l’annullamento (in prosieguo: le «disposizioni impugnate») non potrebbe essere separato dal resto del regolamento impugnato.

25 A siffatto riguardo, benché, in quanto interveniente, la Commissione non possa, in applicazione dell’articolo 142, paragrafo 3, del regolamento di procedura, sollevare un’eccezione di irricevibilità di sua propria iniziativa (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commissione, T-578/17, non pubblicata, EU:T:2019:437, punto 36), il Tribunale deve, in ogni caso, esaminare la questione in discussione, giacché la ricevibilità del ricorso attiene all’ordine pubblico (v., in tal senso...

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