Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance

Coming into Force05 March 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R0136
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/136/oj
Published date13 February 2014
Date11 February 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 043, 13 February 2014
L_2014043IT.01001201.xml
13.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 43/12

REGOLAMENTO (UE) N. 136/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2014

che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (3), stabiliscono le prescrizioni tecniche comuni per l'omologazione di veicoli a motore e parti di ricambio riguardo alle loro emissioni e fissano norme sulla conformità in servizio, sulla durata dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, sui sistemi diagnostici di bordo (OBD), sulla misurazione del consumo di carburante e sull'accessibilità delle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.
(2) La direttiva 2007/46/CE, del 5 settembre 2007, istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli. Essa definisce il formato dei documenti di omologazione e fissa i principi in base ai quali delineare le caratteristiche del motore, compresi i valori della potenza del motore e dei relativi parametri.
(3) Il numero di omologazione CE rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 692/2008 comprende caratteri alfabetici (fasi Euro 5 ed Euro 6), che indicano i valori limite di emissione e le prescrizioni OBD a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione. Ogni fase, identificata da un carattere alfabetico, contiene una data di attuazione obbligatoria per la certificazione dei nuovi tipi di veicoli e per tutti i veicoli nuovi, nonché l'ultima data di immatricolazione.
(4) I fabbricanti di veicoli possono richiedere una procedura di omologazione dei veicoli che risponda a prescrizioni più severe prima che tali prescrizioni diventino obbligatorie. La nuova fase Euro 6 consentirà la certificazione di veicoli con livelli di emissione inferiori prima dell'entrata in vigore dei suddetti limiti di emissione.
(5) Il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE (4), abroga la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (5) con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2013. Occorre pertanto trasporre le disposizioni della direttiva 80/1269/CEE nel regolamento (CE) n. 715/2007.
(6) I regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 specificano i carburanti di riferimento che i costruttori di veicoli devono utilizzare per eseguire le prove sulle emissioni conformemente ai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009. Le caratteristiche dei carburanti di riferimento riflettono le caratteristiche dei carburanti più comunemente utilizzati sul mercato al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 692/2008. A causa dell'impiego crescente di biocarburanti registrato sul mercato negli ultimi anni, è tuttavia necessario adottare le specifiche dei carburanti di riferimento affinché corrispondano ai carburanti attualmente disponibili sul mercato dell'Unione, o che lo saranno in un futuro prevedibile.
(7) I carburanti di riferimento di cui ai regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 devono essere allineati al fine di armonizzare le procedure riguardanti i veicoli leggeri e pesanti e di conseguenza ridurre i costi inerenti all'omologazione.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (CE) n. 692/2008 ed il regolamento (UE) n. 582/2011.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Gli allegati I, III, IV, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 692/2008

Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:

1) All'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 37, 38, 39 e 40: «37. “potenza netta”: la potenza ottenuta sul banco di prova all'estremità dell'albero motore o di un organo equivalente, alla velocità o regime corrispondente del motore con i dispositivi ausiliari, sottoposta a prova a norma dell'allegato XX (misurazione della potenza netta del motore, della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti di un gruppo motopropulsore elettrico), e determinata nelle condizioni atmosferiche di riferimento; 38. “potenza massima netta”: il valore massimo della potenza netta misurato con il motore a pieno carico; 39. “potenza massima su 30 minuti”: la potenza massima netta di un gruppo motopropulsore elettrico alla tensione CC stabilita al punto 5.3.2. del regolamento UN/ECE n. 85 (6). 40. “avviamento a freddo”: temperatura del fluido di raffreddamento del motore (o temperatura equivalente) all'accensione del motore inferiore o uguale a 35 °C e inferiore o uguale a 7 K in più rispetto alla temperatura ambiente (ove disponibile) all'accensione del motore.»
2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, il costruttore dimostra che i veicoli superano le prove effettuate con le procedure indicate negli allegati da III a VIII, da X a XII, XIV, XVI e XX del presente regolamento. Il costruttore assicura anche la conformità alle specifiche dei carburanti di riferimento indicate nell'allegato IX del presente regolamento.»
3) All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l'autorità di omologazione rilascia l'omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Fatte salve le disposizioni dell'allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all'allegato I, appendice 6, del presente regolamento. Un'autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. Nel caso di veicoli omologati per i limiti d'emissione Euro 5 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 715/2007, la conformità ai requisiti applicabili è confermata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 13;
b) il veicolo è stato approvato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di emendamenti 06, n. 85, n. 101, serie di emendamenti 01 e, nel caso dei veicoli con motore ad accensione spontanea, al regolamento n. 24, parte III, serie di emendamenti 03.
Nel caso di cui al quarto comma, si applica altresì l'articolo 14.»
4) Gli allegati I, III, IV, IX, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
5) È aggiunto l'allegato XX, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) n. 582/2011

Gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 582/2011 sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 i costruttori rilasciano certificati di conformità conformi al presente regolamento.

2. Ai fini della conformità all'allegato XX del regolamento (CE) n. 692/2008, i certificati rilasciati dopo la dimostrazione della conformità alla direttiva 80/1269/CEE e/o al regolamento UN/ECE n. 85 prima della data di entrata in vigore del...

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