Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal protective equipment

Coming into Force19 January 1990
End of Effective Date20 April 2018
Celex Number31989L0686
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/686/oj
Published date30 December 1989
Date21 December 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 399, 30 December 1989
EUR-Lex - 31989L0686 - IT

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Gazzetta ufficiale n. L 399 del 30/12/1989 pag. 0018 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0129
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0129


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(89/686/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre prendere le misure necessarie per realizzare progressivamente il mercato interno entro il

31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che diversi Stati membri da svariati anni hanno adottato prescrizioni concernenti numerosi dispositivi di protezione individuale in base a motivazioni quali la salute, la sicurezza sul lavoro e la protezione degli utilizzatori;

considerando che tali prescrizioni nazionali sono spesso molto particolareggiate sui requisiti di progettazione, di fabbricazione, di qualità, di prove e di certificazione dei dispositivi di protezione individuale al fine di proteggere le persone da ferite e malattie;

considerando in particolare che le prescrizioni nazionali relative alla protezione del lavoro impongono l'utilizzazione di dispositivi di protezione individuale; che numerose prescrizioni obbligano il datore di lavoro a mettere a disposizione del suo personale adeguati dispositivi di protezione individuale in caso di assenza o di carenza di misure prioritarie di protezione collettiva;

considerando che le prescrizioni nazionali concernenti i dispositivi di protezione individuale variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che esse possono costituire quindi un ostacolo agli scambi con ripercussioni imme-

diate sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato comune;

considerando che tali prescrizioni nazionali divergenti devono essere armonizzate per garantire la libera circolazione di

GU n. C 304 del 4. 12. 1989, pag. 29.

questi prodotti, senza per questo che i livelli di protezione esistenti, allorché giustificati negli Stati membri, siano abbassati e affinché siano aumentati allorché è necessario;

considerando che le prescrizioni di progettazione e di fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale previsti nella presente direttiva, essenziali per rendere più sicuro l'ambiente di lavoro, non pregiudicano le prescrizioni relative all'impiego dei dispositivi di protezione individuale e all'organizzazione sanitaria e della sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che la presente direttiva si limita a definire i requisiti essenziali cui devono rispondere i dispositivi di protezione individuale; che per facilitare la prova di conformità ai requisiti essenziali è indispensabile disporre di norme armonizzate a livello europeo, concernenti la progettazione, la fabbricazione, le specifiche e i metodi di prova dei dispositivi di protezione individuale, tutte le norme la cui osservanza assicura a questi prodotti una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della presente direttiva; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono mantenere il loro stato di testo non obbligatorio; che a tal fine, il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sono riconosciuti come gli organismi competenti per adottare le norme armonizzate, conformemente agli orientamenti generali sulla cooperazione tra la Commissione e questi due organismi, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo di specifiche tecniche (norma europea o documento di armonizzazione) adottato da uno di questi organismi o da entrambi su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (4), modificata dalla direttiva 88/182/CEE (5), nonché sulla base dei succitati orientamenti generali;

considerando che in attesa dell'adozione di norme armonizzate, molto numerose data l'ampiezza del campo di applicazione e la cui preparazione entro i termini fissati per la realizzazione del mercato interno rappresenta un quantitativo di lavoro notevole, è opportuno mantenere a titolo transitorio, nel rispetto delle disposizioni del trattato, lo status quo relativo alla conformità alle norme nazionali in vigore per i dispositivi di protezione individuale che non siano oggetto di una norma armonizzata alla data di adozione della presente direttiva;

considerando che, dato il ruolo generale e orizzontale svolto dal comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 83/189/CEE nella politica comunitaria di normalizzazione, in particolare il suo ruolo nella preparazione di ordini di normalizzazione e nel funzionamento dello status quo a livello della normalizzazione europea, detto comitato è particolarmente idoneo ad assistere la Commissione nel controllo comunitario di conformità delle norme armonizzate;

considerando che un controllo dell'osservanza di queste prescrizioni tecniche è necessario per proteggere debitamente gli utilizzatori e i terzi; che le procedure di controllo esistenti possono variare notevolmente da uno Stato membro all'altro; che, per evitare controlli multipli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione dei dispositivi di protezione individuale, è opportuno prevedere un riconoscimento reciproco dei controlli da parte degli Stati membri; che per facilitare tale riconoscimento dei controlli è opportuno, in particolare, prevedere procedure comunitarie armonizzate e armonizzare i criteri da tener presenti per designare gli organismi incaricati di svolgere compiti di esame, di sorveglianza e di verifica;

considerando che occorre migliorare il quadro giuridico per consentire alle parti sociali di fornire un contributo efficace e adeguato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai dispositivi di protezione individuale, qui di seguito denominati «DPI».

Essa stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza cui i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.

2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:

a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;

b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo indi-

viduale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;

c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.

3. Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

4. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;

- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui

al primo trattino, le categorie di DPI che figurano

nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i DPI di cui all'articolo 1 possano essere immessi sul mercato e in servizio soltanto se assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni, quando siano trattati debitamente e utilizzati conformemente all'impiego.

2. La presente direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di prescrivere - nel rispetto del trattato - i requisiti che essi ritengono necessari per assicurare la protezione degli utilizzatori a patto che ciò non implichi modifiche dei DPI rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

3. Gli Stati membri non ostacolano in occasione di fiere, esposizioni, ecc., la presentazione di DPI non conformi alle disposizioni della presente direttiva a patto che su un pannello sia chiaramente indicata la non conformità di questi DPI, nonché il divieto di acquistarli e/o adoperarli in qualsiasi maniera prima della loro messa in conformità da parte del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

Articolo 3

I DPI di cui all'articolo 1 devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nell'allegato II.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare...

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