Commission Regulation (EC) No 810/2008 of 11 August 2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat (Recast)
Coming into Force | 24 August 2008 |
End of Effective Date | 11 July 2013 |
Celex Number | 32008R0810 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2008/810/oj |
Published date | 14 August 2008 |
Date | 11 August 2008 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 219, 14 August 2008 |
14.8.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 219/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 810/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2008
recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
(Rifusione)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. |
(2) | La Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate. È necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1o luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti. |
(3) | I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti. Occorre definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; È opportuno che il certificato di autenticità sia rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione e che l'organismo emittente offra tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi. |
(4) | È opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6). |
(5) | Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente interessato, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento. |
(6) | Per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità. |
(7) | Come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa. Tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato. È quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione. |
(8) | Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari:
a) | 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002; |
b) | 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001. |
Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.
3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.
Articolo 2
Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è ripartito come segue:
a) | 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “JJ”, “J”, “U” o “U2” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “AA”, “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»; |
b) | 7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.» I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «carne bovina di alta qualità»; |
c) | 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»; |
d) | 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»; |
e) | 1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura “carne bovina di alta qualità”»; |
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