Commission Regulation (EC) No 810/2008 of 11 August 2008 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat (Recast)

Coming into Force24 August 2008
End of Effective Date11 July 2013
Celex Number32008R0810
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/810/oj
Published date14 August 2008
Date11 August 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 219, 14 August 2008
L_2008219IT.01000301.xml
14.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 219/3

REGOLAMENTO (CE) N. 810/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

(Rifusione)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (3). Esso deve ora essere nuovamente modificato ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) La Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate. È necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1o luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti.
(3) I paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti. Occorre definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; È opportuno che il certificato di autenticità sia rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione e che l'organismo emittente offra tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi.
(4) È opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione. A tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (6).
(5) Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli di importazione, alla qualità dei richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati per il contingente interessato, fatte salve le condizioni supplementari stabilite dal presente regolamento.
(6) Per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità.
(7) Come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa. Tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato. È quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti ogni anno, per il periodo compreso tra il 1o luglio di un anno e il 30 giugno dell’anno successivo, di seguito denominato «periodo contingentale», i seguenti contingenti tariffari:

a) 60 250 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202, nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4002;
b) 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Detto contingente reca il numero d’ordine 09.4001.

Ai fini dell’imputazione ai contingenti di cui al primo comma, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è ripartito come segue:

a) 28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie “JJ”, “J”, “U” o “U2” e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie “AA”, “A” o “B”, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;
b) 7 150 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.» I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione «carne bovina di alta qualità»;
c) 6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (“novillo”) o giovenche (“vaquillona”) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie “I”, “N” o “A”, con spessore di grasso “1”, “2” o “3”, secondo la summenzionata classificazione». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;
d) 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione: «Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria “B” con spessore di grasso “2” o “3”, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)». I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione «carne bovina di alta qualità»;
e) 1 300 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente: «Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura “carne bovina di alta qualità”»;
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