Council Directive 93/23/EEC of 1 June 1993 on the statistical surveys to be carried out on pig production

Coming into Force15 June 1993
End of Effective Date20 December 2008
Celex Number31993L0023
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/23/oj
Published date21 June 1993
Date01 June 1993
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 149, 21 June 1993
EUR-Lex - 31993L0023 - IT

Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 21/06/1993 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 50 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 50 pag. 0042


DIRETTIVA 93/23/CEE DEL CONSIGLIO del 1o giugno 1993 riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

considerando che la direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola(3) , è stata più volte modificata; che in occasione di nuove modifiche appare opportuno, per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione delle sue disposizioni;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio di suini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, e in particolare del mercato della carne suina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio, della produzione e delle prospettive di produzione di carne suina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate, necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE(4) ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I INDAGINI SUL PATRIMONIO SUINO A. A livello nazionale

Frequenza - Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano, riferendosi ad uno dei primi giorni dei mesi di aprile, agosto e dicembre di ogni anno, indagini statistiche sul patrimonio suino presente sul rispettivo territorio.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad effettuare le indagini di aprile e di agosto in regioni selezionate, purché tali indagini riguardino almeno il 70 % del patrimonio suino.

Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio suino è inferiore a 3 milioni di capi possono essere autorizzati a rinunciare completamente alle indagini di aprile e di agosto.

Su loro richiesta, gli Stati membri possono essere autorizzati ad utilizzare fonti amministrative anziché indagini statistiche ai sensi del paragrafo 1.

3. La Commissione decide in merito alle richieste di cui al paragrafo 2 secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, per suini si...

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