Council Implementing Regulation (EU) No 1105/2014 of 20 October 2014 implementing Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
Coming into Force | 21 October 2014 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32014R1105 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1105/oj |
Published date | 21 October 2014 |
Date | 20 October 2014 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 301, 21 October 2014 |
21.10.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 301/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1105/2014 DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2014
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) | Tenuto conto della gravità della situazione, 16 persone e due entità dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) | È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a tre persone e a una entità figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(4) | Con sentenza del 3 luglio 2014 nella causa T-203/12 (2), Mohamad Nedal Alchaar contro Consiglio, il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio (3) laddove inseriva il Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(5) | È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(2) Non ancora pubblicata.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
I. | Le persone e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi riportato nell'allegato II del regolamento n. 36/2012 (UE) del Consiglio. A. Persone
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