Council Regulation (EC) No 1981/94 of 25 July 1994 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain products originating in Algeria, Cyprus, Egypt, Israel, Jordan, Malta, Morocco, the Occupied Territories, Tunisia and Turkey, and providing detailed rules for extending and adapting these tariff quotas

Coming into Force01 July 1994,02 August 1994
End of Effective Date19 April 2001
Celex Number31994R1981
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/1981/oj
Published date02 August 1994
Date25 July 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 199, 2 August 1994
EUR-Lex - 31994R1981 - IT

Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 02/08/1994 pag. 0001 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 12 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 12 pag. 0165


REGOLAMENTO (CE) N. 1981/94 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità, da una parte, e la Repubblica democratica e popolare di Algeria (1), la Repubblica araba d'Egitto (2), lo Stato d'Israele (3), il Regno hascemita di Giordania (4), Malta (5), il Regno del Marocco (6) e la Repubblica tunisina (7), dall'altra, nonché il protocollo che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione della seconda fase dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo (8), prevedono, ai rispettivi articoli, l'apertura di contingenti tariffari comunitari da parte della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4115/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (9), prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali per taluni prodotti agricoli originari di questo paese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/91 (10) prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuale per le fragole originarie dei Territori occupati;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi all'Algeria, all'Egitto, alla Giordania, a Israele, al Marocco e alla Tunisia devono essere maggiorati in quote uguali del 3 o del 5 % all'anno, a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia (11); che gli aumenti stabiliti con il regolamento (CEE) n. 1764/92 sono applicabili fino al 31 dicembre 1995; che i volumi dei contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati ogni anno a norma degli articoli 18 e 19 del protocollo suddetto e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1764/92;

considerando che, per quanto concerne le rose a fiore grande e piccolo e i garofani uniflori e multiflori originari di Cipro, della Giordania, d'Israele e del Marocco, i vantaggi tariffari in questione si applicano esclusivamente alle importazioni per le quali siano rispettate le condizioni in materia di prezzi fissate dal regolamento (CEE) n. 4088/87 (12);

considerando che gli accordi in questione riguardano un periodo indeterminato; che questi accordi, nonché il suddetto regolamento (CEE) n. 1764/92, fissano già i tassi di aumento annuale dei relativi volumi contingentali e stabiliscono le condizioni per la concessione dei vantaggi tariffari nel quadro dei suddetti contingenti tariffari; che pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno riunire in un unico regolamento applicabile per un periodo indeterminato le disposizioni relative ai contingenti tariffari che figurano attualmente nei diversi regolamenti per ciascuno dei paesi succitati;

considerando che, a norma dell'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina, le preparazioni e conserve di alcuni tipi di sardine originarie della Tunisia saranno ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che le modalità di questo regime devono essere stabilite in uno scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, in attesa di questo scambio di lettere, occorre prorogare il regime comunitario per un quantitativo annuo di 100 tonnellate;

considerando che i vini a denominazione d'origine dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia devono rispettare il prezzo franco frontiera di riferimento; che, affinché questi vini possano beneficiare di contingenti tariffari, deve essere osservato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (13); che i vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno e corredati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo o, a titolo derogatorio, di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (14);

considerando che, per i vini liquorosi originari di Cipro, l'ammissione al beneficio del contingente tariffario comunitario in questione è subordinata al rispetto dei prezzi franco frontiera di riferimento e alla condizione che questi vini siano definiti come « vini liquorosi » nel documento VI 1 o nell'estratto VI 2 di cui al regolamento (CEE) n. 3590/85;

considerando che è opportuno aprire sin d'ora i contingenti tariffari comunitari elencati negli allegati del presente regolamento per i periodi indicati a fronte di ciascuno di essi; che non è ammesso il riporto dei volumi contingentali da un periodo all'altro; che il periodo di validità di tutti questi contingenti tariffari è compreso tra il 1o luglio 1994 e il 31 dicembre 1996 e quindi, per motivi di chiarezza, è opportuno raggrupparli nel presente regolamento;

considerando che si deve garantire, in particolare, l'accesso uguale e continuato di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per i medesimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in osservanza dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, per garantire una gestione comune efficace dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve poter sorvegliare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric nonché le proroghe delle misure tariffarie previste nel presente regolamento o eventualmente da decisione del Consiglio non comportano modifiche di rilievo; che, a fini di semplificazione, si deve autorizzare la Commissione ad apportare, previo parere del comitato del codice doganale e lasciando impregiudicate le loro procedure specifiche previste dal regolamento (CEE) n. 3448/93, del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (15), le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari al presente regolamento;

considerando che per le stesse ragioni questa procedura può essere applicata in caso di modifica degli accordi esistenti tra la Comunità e i paesi in questione, nella misura in cui le nuove disposizioni così definite precisino i prodotti che possono beneficiare di contingenti tariffari, i loro volumi, dazi e periodi contingentali ed, eventualmente, le loro rispettive condizioni di concessione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi doganali all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati negli allegati e originari dell'Algeria, di Cipro, di Malta, d'Israele, della Giordania, dell'Egitto, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati negli allegati a fronte di ciascuno di essi.

Articolo 2

1. Le importazioni dei vini a denominazione d'origine e dei vini liquorosi originari dell'Algeria, di Cipro, del Marocco e della Tunisia devono rispettare il prezzo franco frontiera di riferimento, perché possano beneficiare dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1, deve essere osservato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Inoltre, ciascuno dei vini a denominazione d'origine in questione deve essere corredato all'importazione di un certificato di denominazione d'origine rilasciato alla competente autorità algerina, marocchina o tunisina conformemente al modello che figura nell'allegato XI oppure, a titolo derogatorio, di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

3. L'ammissione dei vini liquorosi originari di Cipro al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che, nel documento VI 1 o nell'estratto VI 2 di cui al regolamento (CEE) n. 3590/85, questi vini vengano definiti « vini liquorosi ».

4. La Commissione richiede che le venga comunicato l'elenco delle autorità competenti per rilasciare i certificati di cui al paragrafo 2.

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