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29.11.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 319/49 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2008
recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(2) | L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato. |
(4) | A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento. |
(5) | Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 deve riferirsi unicamente a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Occorre pertanto derogare all'articolo citato. |
(6) | A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. |
(7) | È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento. |
(8) | A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la |
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