Commission Regulation (EC) No 1182/2008 of 28 November 2008 fixing for 2009 the amount of aid in advance for private storage of butter

Coming into Force01 January 2009,02 December 2008
End of Effective Date05 August 2016
Celex Number32008R1182
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/1182/oj
Published date29 November 2008
Date28 November 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 319, 29 November 2008
L_2008319IT.01004901.xml
29.11.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 319/49

REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di burro per il 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concessi aiuti per l'ammasso privato di burro.
(2) L'andamento dei prezzi e delle scorte di burro denota uno squilibrio del mercato che può essere eliminato o attenuato mediante un ammasso stagionale. In considerazione dell'attuale situazione del mercato, è opportuno concedere un aiuto per l'ammasso privato di burro a decorrere dal 1o gennaio 2009.
(3) Il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli (2) ha stabilito norme comuni per l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato.
(4) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 826/2008, gli aiuti fissati anticipatamente sono concessi secondo le modalità e le condizioni stabilite al capo III dello stesso regolamento.
(5) Per agevolare l'applicazione del presente provvedimento tenendo conto della prassi invalsa negli Stati membri, il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 826/2008 deve riferirsi unicamente a prodotti che sono stati interamente conferiti all'ammasso. Occorre pertanto derogare all'articolo citato.
(6) A norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'importo dell'aiuto è fissato in base alle spese di ammasso e all'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato.
(7) È opportuno fissare l'importo dell'aiuto in funzione delle spese di entrata e uscita dei prodotti in questione e delle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e di finanziamento.
(8) A fini di semplificazione e di efficienza amministrativa, se la domanda di aiuto contiene già le informazioni richieste sul luogo di ammasso, è opportuno dispensare il richiedente dall'obbligo di comunicare le stesse informazioni dopo la
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT