Regulation (EU) 2016/1139 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 establishing a multiannual plan for the stocks of cod, herring and sprat in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks, amending Council Regulation (EC) No 2187/2005 and repealing Council Regulation (EC) No 1098/2007

Coming into Force20 July 2016
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32016R1139
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj
Published date15 July 2016
Date06 July 2016
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 191, 15 July 2016
L_2016191IT.01000101.xml
15.7.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 191/1

REGOLAMENTO (UE) 2016/1139 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2016

che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (3), di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie pescate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY).
(2) Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. Pertanto, è necessario adeguare i tassi di sfruttamento degli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto del Mar Baltico al fine di garantire che lo sfruttamento di tali stock ricostituisca e mantenga gli stessi al di sopra dei livelli che possono produrre il MSY.
(3) La politica comune della pesca (PCP) deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce le norme della PCP conformemente agli obblighi internazionali dell'Unione. Gli obiettivi della PCP sono, tra l'altro, garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e attuare l'approccio ecosistemico nella gestione della pesca.
(5) Da pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) è emerso che lo sfruttamento di alcuni degli stock di merluzzo bianco, spratto e aringa supera il livello atto a conseguire il MSY.
(6) Dall'entrata in vigore nel 2007 del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (6) è in vigore un piano di gestione per gli stock di merluzzo bianco, mentre gli stock di aringa e di spratto non sono ancora soggetti a piani di questo tipo. Poiché sussistono forti interazioni biologiche tra gli stock di merluzzo bianco e gli stock pelagici, le dimensioni dello stock di merluzzo bianco possono incidere su quelle degli stock di aringa e spratto e viceversa. Inoltre gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di piani di gestione per i principali stock del Mar Baltico.
(7) Il piano pluriennale previsto dal presente regolamento (il «piano») dovrebbe, conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, basarsi su pareri scientifici, tecnici ed economici e contenere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili con scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione e misure di salvaguardia.
(8) È opportuno istituire un piano di pesca multispecie che tenga conto delle dinamiche esistenti tra gli stock di merluzzo bianco, di aringa e di spratto, e che tenga altresì in considerazione le specie prelevate come catture accessorie nella pesca di tali stock, in particolare gli stock di passera di mare, passera pianuzza, rombo chiodato e rombo liscio del Mar Baltico.
(9) Il piano dovrebbe essere finalizzato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP e, in particolare, a conseguire e mantenere il MSY per gli stock interessati.
(10) Inoltre, poiché l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura, il piano dovrebbe anche contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco, l'aringa, lo spratto e la passera di mare.
(11) In linea con l'approccio basato sull'ecosistema, per la gestione della pesca sono rilevanti, oltre al descrittore legato alla pesca di cui alla direttiva 2008/56/CE, i descrittori 1, 4 e 6.
(12) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti nei piani pluriennali.
(13) È opportuno stabilire tassi-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrispondano all'obiettivo di conseguire e mantenere il MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (FMSY). Tali intervalli, basati su pareri scientifici, sono necessari per consentire una certa flessibilità al fine di tener conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, per contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e per tenere conto delle caratteristiche delle attività di pesca multispecie. Gli intervalli FMSY sono stati calcolati dal CIEM sulla base di un certo numero di considerazioni. Gli intervalli sono fissati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto al MSY. Al limite superiore dell'intervallo si applica un tetto massimo, di modo che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva (Blim) non sia superiore al 5 %. Tale limite superiore risulta altresì conforme alla cosiddetta norma raccomandata dal CIEM, in base alla quale quando lo stock della biomassa riproduttiva è inferiore al valore limite di riferimento minimo dello stock della biomassa riproduttiva (MSY Btrigger), F deve essere ridotto a un valore che non superi un limite massimo pari al valore FMSY moltiplicato per lo stock della biomassa riproduttiva nell'anno cui si riferisce il TAC, diviso per il MSY Btrigger. Il CIEM utilizza tali considerazioni e la norma raccomandata nei pareri scientifici sulla mortalità per pesca e sulle opzioni di cattura che esso fornisce.
(14) Ai fini della fissazione delle possibilità di pesca, dovrebbe essere prevista una soglia superiore per gli intervalli FMSY in condizioni di utilizzo normale e, a condizione che la situazione dello stock interessato sia considerata buona (vale a dire superiore al MSY Btrigger), un limite superiore per alcuni casi. Dovrebbe essere possibile fissare possibilità di pesca in corrispondenza del limite superiore solo se, sulla base di pareri o prove scientifici, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui al presente regolamento nella pesca multispecie o per evitare danni a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie tra gli stock oppure al fine di limitare le fluttuazioni da un anno all'altro delle possibilità di pesca. Ai fini di applicare il limite superiore, è necessario ricordare gli obiettivi di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, a norma del quale il MSY deve in ogni caso essere raggiunto entro il 2020.
(15) Per gli stock per i quali sono disponibili, e allo scopo di applicare le misure di salvaguardia, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione, espressi come MSY Btrigger e Blim. È opportuno prevedere adeguate misure di salvaguardia nel caso in cui le dimensioni dello stock scendano al di sotto di tali livelli critici dello stock della biomassa riproduttiva.
(16) Le misure di salvaguardia dovrebbero includere la riduzione delle possibilità di pesca e misure specifiche di conservazione quando pareri scientifici indicano che uno stock è a rischio. Tali misure dovrebbero essere integrate, se del caso, da ogni altra misura appropriata.
(17) Agli stock per i quali non sono disponibili valori di riferimento si dovrebbe applicare l'approccio precauzionale.
(18) Quando la Commissione presenta una proposta di modifica degli allegati al presente regolamento, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio si sforzino di garantirne una rapida adozione.
(19) Per gli stock prelevati come catture accessorie, in mancanza di pareri scientifici sui livelli minimi di biomassa riproduttiva di tali stock, è opportuno adottare misure specifiche di conservazione quando i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive.
(20) Al fine di attuare l'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari. Tali misure dovrebbero essere stabilite mediante atti delegati.
(21) Il piano dovrebbe anche prevedere l'adozione, mediante atti delegati, di talune misure tecniche di accompagnamento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la protezione dei pesci in riproduzione e del novellame, o per migliorare la selettività.
(22) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, è
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