1999/507/EC: Commission Decision of 26 July 1999 on certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia (notified under document number C(1999) 2467) (Text with EEA relevance)

Coming into Force26 July 1999
End of Effective Date20 February 2006
Celex Number31999D0507
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1999/507/oj
Published date27 July 1999
Date26 July 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 194, 27 July 1999
EUR-Lex - 31999D0507 - IT 31999D0507

1999/507/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(1999) 2467] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0066 - 0067


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(1999) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai passi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

(1) considerando che le principali norme di polizia sanitaria che gli Stati membri devono rispettare per l'importazione da paesi terzi di cani, gatti e altri animali suscettibili alla rabbia sono contenute nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio(3), che tuttavia la certificazione veterinaria non è ancora armonizzata;

(2) considerando che casi di malattia di Hendra e di malattia di Nipah con esito mortale nell'uomo sono stati dichiarati rispettivamente in Australia e in Malaysia;

(3) considerando che le volpi volanti del genere Pteropus sono considerate l'ospite naturale del virus Hendra e si sospetta costituiscano il serbatoio del virus Nipah; che tuttavia questi mammiferi non presentano sintomi clinici di malattia e possono ospitare il virus in presenza di anticorpi neutralizzanti;

(4) considerando che volpi volanti sono occasionalmente importate da paesi terzi; che, in attesa di norme comunitarie di polizia sanitaria per l'importazione di volpi volanti da paesi terzi, è necessario introdurre alcune misure di protezione con riguardo alle malattie di Hendra e Nipah;

(5) considerando che la malattia di Hendra può essere veicolata dai gatti e che cani e gatti contraggono la malattia di Nipah; che l'esposizione ai rispettivi virus stimola, in...

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