Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community

Coming into Force10 August 2000
End of Effective Date19 May 2018
Celex Number32000L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2000/30/oj
Published date10 August 2000
Date06 June 2000
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 203, 10 August 2000
EUR-Lex - 32000L0030 - IT

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/08/2000 pag. 0001 - 0008


Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 6 giugno 2000

relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettere c) e d),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 C del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) L'intensificarsi del traffico stradale comporta per tutti gli Stati membri problemi di sicurezza ed ambientali di analoga natura e gravità.

(2) Nell'interesse della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e di eque condizioni di concorrenza è opportuno che i veicoli commerciali circolino solo se la loro conformità alla normativa tecnica è mantenuta ad un livello elevato.

(3) In base alla direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(4), i veicoli commerciali sono sottoposti annualmente ad un controllo tecnico da parte di un organismo autorizzato.

(4) L'articolo 4 della direttiva 94/12/CE(5) ha previsto un approccio multidirezionale degli aspetti costi/efficacia dei provvedimenti intesi a ridurre l'inquinamento causato dai trasporti su strada; il programa europeo "Auto-oil I" ha incorporato tale approccio e ha fornito una valutazione obiettiva del complesso di provvedimenti più redditizi nei settori della tecnologia dei veicoli, della qualità dei carburanti, del controllo e della manutenzione nonché dei provvedimenti che non hanno natura tecnica, al fine di ridurre le emissioni dovute ai trasporti su strada.

(5) Tenuto conto di tale approccio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 98/70/CE(6) diretta a migliorare la qualità dei carburanti e, al fine di prevedere norme sulle emissioni più rigorose, la direttiva 98/70/CE(7) per le autovetture private e i veicoli commerciali leggeri nonché la direttiva 1999/96/CE per gli autocarri(8).

(6) La presente direttiva si inserisce nel medesimo approccio; tuttavia appare più efficace, dal punto di vista della protezione dell'ambiente, non procedere per il momento al rafforzamento delle norme relative al controllo tecnico previste dalla direttiva 96/96/CE, bensì instaurare controlli tecnici su strada per assicurare durante tutto l'anno l'applicazione della suddetta direttiva.

(7) Infatti, un controllo tecnico annuale è ritenuto insufficiente a garantire che i veicoli commerciali siano mantenuti in condizioni di conformità alla normativa tecnica per tutto l'anno.

(8) L'attuazione effettiva di controlli tecnici su strada supplementari e mirati costituisce una misura importante ed efficace che consente di controllare il livello di manutenzione dei veicoli commerciali in circolazione.

(9) È opportuno che i controlli tecnici su strada siano effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sul paese in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo commerciale.

(10) Il metodo di selezione dei veicoli commerciali sottoposti ai controlli dovrebbe basarsi su un approccio mirato, particolarmente incentrato sui veicoli che da un semplice esame fanno presumere un cattivo stato di manutenzione, in modo da ottimizzare l'efficacia operativa delle autorità preposte ai controlli e minimizzare al tempo stesso costi e ritardi per i conducenti e le imprese.

(11) In caso di difetti gravi del veicolo controllato, occorre prevedere la possibilità di chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o messo in circolazione il veicolo di prendere opportuni provvedimenti e di informare lo Stato membro richiedente degli eventuali provvedimenti successivamente applicati.

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(9).

(13) In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità, quali enunciati all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista, vale a dire l'istituzione di un regime di controllo tecnico su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario; la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale, la presente direttiva è diretta a garantire un maggior rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti nel territorio della Comunità di determinate condizioni tecniche previste dalla direttiva 96/96/CE.

2. La...

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