Council Regulation (EU) 2017/1970 of 27 October 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea and amending Regulation (EU) 2017/127

Coming into Force01 January 2018,01 November 2017
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32017R1970
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2017/1970/oj
Published date31 October 2017
Date27 October 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 281, 31 October 2017
L_2017281IT.01000101.xml
31.10.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/1970 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2017

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone che le misure di conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri.
(2) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e tenendo in debito conto gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
(3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
(4) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.
(5) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («il piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2018 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.
(6) Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale (Gadus morhua) e dello stock di aringa del Baltico occidentale (Clupea arengus) è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale e dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e del piano, in particolare considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7) Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, si dovrebbero adottare ulteriori misure correttive. Il mantenimento del fermo di pesca di otto settimane attualmente applicabile continuerebbe a garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno mantenere talune misure attualmente applicabili in materia di pesca ricreativa. È opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.
(8) Per quanto riguarda il merluzzo bianco (Gadus morhua) del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale, secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si dovrebbe altresì introdurre un fermo di pesca di otto settimane per garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco del Baltico orientale nelle sottodivisioni 25-26.
(9) Inoltre, consentire alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri permetterebbe a un numero limitato di pescatori di continuare le operazioni di pesca e di praticare la pesca di specie diverse dal merluzzo bianco. Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.
(10) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha effettuato una valutazione dello stock sulla base degli ultimi dati e delle informazioni più aggiornate e ha rivisto gli intervalli di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY. Malgrado la discrepanza tra gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti nei pareri scientifici e quelli stabiliti nel piano, anch'esso basato sui migliori pareri scientifici disponibili al momento della sua adozione, il piano è in vigore e giuridicamente vincolante e dovrebbe pertanto essere seguito per fissare le possibilità di pesca per tale stock. Dato che la biomassa riproduttiva dello stock in questione è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di detto regolamento al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento. Inoltre, il TAC per quello stock riguarda ora le sottodivisioni 30 e 31. Poiché il piano non definisce un intervallo per la sottodivisione 31, a quest'ultima si applica l'approccio MSY conformemente ai pareri scientifici.
(11) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.
(12) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità relative ai TAC precauzionali e ai TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15,paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che vanificherebbe il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e comprometterebbe le condizioni biologiche degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 dovrebbero applicarsi ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(13) In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della zona CIEM 2a e della
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT