Council Directive 92/24/EEC of 31 March 1992 relating to speed limitation devices or similar speed limitation on- board systems of certain categories of motor vehicles

Coming into Force10 April 1992
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31992L0024
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/24/oj
Published date14 May 1992
Date31 March 1992
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 129, 14 May 1992
EUR-Lex - 31992L0024 - IT

Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0154 - 0174
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0195
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0195


DIRETTIVA 92/24/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le prescrizioni tecniche dei veicoli a motore devono essere conformi alle legislazioni nazionali, in particolare per quanto concerne la limitazione della velocità di talune categorie di veicoli;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a titolo complementare ovvero in sostituzione della loro legislazione attuale, in particolare per consentire l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE oggetto della direttiva 70/156/CEE (4);

considerando che, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale e ridurre la gravità delle lesioni negli incidenti provocati dai veicoli commerciali pesanti e dagli autobus, si ritiene necessario e urgente installare dispositivi di limitazione della velocità su queste categorie di veicoli a motore;

considerando che sotto l'aspetto dell'ambiente e dell'economia è possibile realizzare una ridiuzione dell'inquinamento e del consumo di carburante;

considerando che ogniqualvolta il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di regole stabilite nel settore dei veicoli a motore è opportuno prevedere una procedura di consultazione preliminare tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito di un comitato consultivo;

considerando che è logico ed utile intraprendere, nel quadro del programma DRIVE, delle attività di ricerca sullo sviluppo di dispositivi di limitazione della velocità variabili, azionati in funzione di limitazioni di velocità giustificate dallo stato stradale e dalle condizioni di circolazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva s'intende:

- per «veicolo», ogni veicolo a motore delle categorie N2 e M3 con una massa massima autorizzata superiore a 10 tonnellate e della categoria N3, secondo le definizioni dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 Km/h;

- per «dispositivo di limitazione della velocità», un limitatore di velocità per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi dell'articolo 9 A della direttiva 70/156/CEE. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare:

- l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo né rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti i dispositivi di limitazione della velocità di cui è dotato,

- l'omologazione CEE quale entità tecnica o l'omologazione di portata nazionale di un dispositivo di limitazione della velocità o vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità,

se sono soddisfatte le prescrizioni degli allegati della presente direttiva.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

A decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/ 156/CEE per un tipo di veicolo il cui dispositivo di limitazione della velocità non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva;

- possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale per un tipo di veicolo il cui dispositivo di limitazione della velocità non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva.

A decorrere dal 1o ottobre 1994, gli Stati membri possono vietare che siano messi in circolazione per la prima volta veicoli i cui dispositivi di limitazione di velocità non soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 229 del 4. 9. 1991, pag. 5.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992, pag. 505 e GU n. C 67 del 16. 3. 1992.(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 54.(4) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1). Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

ALLEGATO I

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

1.1. La presente direttiva riguarda i dispositivi di limitazione della velocità omologati CEE quali entità tecniche e indipendenti per i veicoli a motore e l'installazione sui veicoli a motore descritti all'articolo 1 di dispositivi o sistemi analoghi di limitazione della velocità che soddisfino le prescrizioni degli allegati della presente direttiva.

I veicoli a motore la cui velocità massima per costruzione è inferiore a quella prescritta dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (1) non necessitano il montaggio di dispositivi o di sistemi di limazione della velocità.

La presente direttiva è intesa a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci e passeggeri mediante un dispositivo o un sitema di limitazione della velocità montato sul veicolo la cui funzione principale consiste nel regolare l'alimentazione di carburante del motore.

2. DEFINIZIONI

2.1. Ai fini della presente direttiva

2.2. per «velocità limite V», s'intende la velocità massima del veicolo tale che la sua progettazione o installazione non consente una risposta ad una pressione energica sul comando dell'acceleratore;

2.3. per «velocità regolata (Vset)», s'intende la velocità media principale del veicolo per funzionamento in condizioni stabilizzate;

2.4. per «velocità stabilizzata (Vstab)», s'intende la velocità del veicolo per funzionamento nelle condizioni specificate al punto 1.1.4.2.3 dell'allegato III;

2.5. per «dispositivo di limitazione della velocità», s'intende un dispositivo la cui funzione principale è quella di regolare l'alimentazione di carburante del motore al fine di limitare la velocità del veicolo al valore prescritto;

2.6. per «massa a vuoto», s'intende la massa del veicolo in ordine di marcia, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, carburante, attrezzi e ruota di scorta, qualora applicabile;

2.7. per «tipo di veicolo», s'intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda:

2.7.1. - la marca e il tipo dell'eventuale sistema o dispositivo di limitazione della velocità;

2.7.2. - la gamma di velocità per le quali può essere regolata la limitazione nell'ambito della gamma stabilita per il veicolo sottoposto alla prova;

2.7.3. - rapporto tra potenza massima del motore e massa a vuoto inferiore o pari a quello del veicolo sottoposto alla prova e

2.7.4. - rapporto massimo tra velocità del motore e velocità del veicolo per la marcia più alta, inferiore a quello del veicolo sottoposto alla prova;

2.8. per «tipo di dispositivo di limitazione della velocità», s'intendono i dispositivi di limitazione della velocità che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda i punti seguenti:

- marca e tipo del dispositivo;

- gamma di valori della velocità che possono essere regolati sul dispositivo di limitazione della velocità;

- metodo usato per regolare l'alimentazione di carburante del motore.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo, con riferimento alla limitazione della velocità, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

3.2. Essa è accompagnata dai documenti...

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