2006/133/EC: Commission Decision of 13 February 2006 requiring Member States temporarily to take additional measures against the dissemination of Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (the pine wood nematode) as regards areas in Portugal, other than those in which it is known not to occur (notified under document number C(2006) 345)

Coming into Force01 February 2007
End of Effective Date01 October 2012
Celex Number32006D0133
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2006/133(1)/oj
Published date23 February 2006
Date13 February 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 52, 23 February 2006
L_2006052IT.01003401.xml
23.2.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 52/34

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2006

che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2006) 345]

(2006/133/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un altro Stato membro, del Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino), può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio.
(2) Il 25 giugno 1999, il Portogallo ha informato gli altri Stati membri e la Commissione che alcuni esemplari di pino originari del suo territorio risultavano infestati dal nematode del pino. La Commissione ha adottato le decisioni 2000/58/CE (2) e 2001/218/CE (3) che definiscono le misure da prendere contro il nematode del pino.
(3) Da ulteriori accertamenti effettuati nel novembre 2004 dall’Ufficio alimentare e veterinario e da un complemento di informazioni trasmesse dal Portogallo, oltre che da indagini ufficiali condotte dagli altri Stati membri su campioni di legname, cortecce isolate e piante di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., risulterebbe che la diffusione del nematode del pino rimane circoscritta alla zona delimitata del Portogallo grazie all’attuazione di un piano di eradicazione. Tuttavia, nel corso delle indagini condotte nella regione sono stati ancora riscontrati alberi che presentano sintomi di infestazione da parte di questo organismo.
(4) L’applicazione da parte del Portogallo di un piano a medio termine di lotta contro la diffusione del nematode del pino del febbraio 2003, modificato nel giugno 2003, è stata valutata dal comitato fitosanitario permanente nelle sue riunioni del luglio 2004 e maggio 2005. Nel corso dell’ultima riunione, la conclusione è stata che la riduzione del livello di infezione richiesto nelle zone circoscritte non è stato raggiunto fino a quel momento.
(5) È quindi necessario che il Portogallo continui ad applicare misure specifiche relative al trasporto di legname, cortecce isolate e piante ospiti all’interno delle zone delimitate del Portogallo, nonché da queste zone verso il resto del territorio portoghese e verso gli altri Stati membri.
(6) Occorre altresì che il Portogallo continui ad attuare misure di lotta contro la diffusione del nematode del pino finalizzate all’eradicazione di tale organismo. Il Portogallo deve quindi presentare un piano a medio termine aggiornato di lotta contro la diffusione del nematode del pino, al fine dell’eradicazione di tale organismo.
(7) Gli altri Stati membri devono continuare ad avere la possibilità di applicare ulteriori misure per proteggere i loro territori dal nematode del pino.
(8) I risultati delle misure specifiche e dell’attuazione del piano a medio termine dovrebbero essere valutati regolarmente, in particolare sulla base delle informazioni che il Portogallo e gli altri Stati membri dovranno fornire.
(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «nematode del pino (PWN)»: Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al.;
b) «legname e cortecce sensibili»: le cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L.;
c) «piante sensibili»: piante (ad eccezione di frutta e semi) di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.

Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2008 siano rispettate le condizioni previste nell'allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all'interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell'articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.

Entro il 15 febbraio 2006 il Portogallo deve presentare un piano aggiornato a medio termine di lotta contro la difffusione del nematode del pino, finalizzato all’eradicazione di tale organismo. Il piano deve comprendere misure specifiche sulla gestione, nell’ambito delle zone delimitate, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano sarà rivisto il 30 aprile 2007 e il 30 marzo 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono:

a) sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate del Portogallo e introdotte nel proprio territorio;
b) adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2007.

Articolo 5

Sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito «zone delimitate») comprendenti una parte in cui il nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la prima.

La Commissione compila un elenco delle zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come zona delimitata.

L’elenco è aggiornato sulla base dei risultati delle indagini di cui all’articolo 4, primo comma, e i risultati notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.

Articolo 6

La decisione 2001/218/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/77/CE della Commissione (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 17).

(2) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 36.

(3) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/127/CE (GU L 50 del 25.3.2003, pag. 27).


ALLEGATO

Agli effetti dell’articolo 2, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Fatto salvo il disposto del punto 2, nel caso di trasporto, dalle zone delimitate del Portogallo verso altre zone non delimitate del territorio portoghese o verso altri Stati membri:
a) le piante sensibili saranno accompagnate da un «passaporto delle piante» redatto e rilasciato conformemente alle disposizioni della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1) dopo che:
i vegetali sono stati ufficialmente ispezionati e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino, e
nessun
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