Council Regulation (EU) No 1220/2012 of 3 December 2012 on trade related measures to guarantee the supply of certain fishery products to Union processors from 2013 to 2015, amending Regulations (EC) No 104/2000 and (EU) No 1344/2011

Coming into Force01 January 2013,22 December 2012
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number32012R1220
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/1220/oj
Published date19 December 2012
Date03 December 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 19 December 2012
L_2012349IT.01000401.xml
19.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 349/4

REGOLAMENTO (UE) N. 1220/2012 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2012

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell’Unione l’approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’approvvigionamento dell’Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell’Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca. Il livello di autosufficienza dell’Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57 % al 38 %. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti della pesca e per garantire all’industria di trasformazione dell’Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, parzialmente o totalmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell’Unione, è opportuno altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti della pesca specifici sul mercato dell’Unione.
(2) Con il regolamento (CE) n. 1062/2009 (1) il Consiglio ha disposto l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo dal 2010 al 2012. Poiché il periodo di applicazione di tale regolamento scade il 31 dicembre 2012, è importante che le norme pertinenti ivi contenute siano applicabili nel periodo dal 2013 al 2015.
(3) Il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (2), è oggetto di riesame nell’ambito della riforma della politica comune della pesca. Detto regolamento prevede un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.
(4) Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (3), prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di rendere il sistema più coerente e razionalizzare le procedure inerenti alle preferenze autonome dell’Unione per i prodotti della pesca, è opportuno istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Il regolamento (UE) n. 1344/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente ad assicurare un adeguato approvvigionamento in materie prime dei prodotti della pesca all’Unione e a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.
(5) È importante dare all’industria di trasformazione dei prodotti della pesca la sicurezza di approvvigionamento di materie prime della pesca necessaria per consentire crescita e investimenti costanti e, ancora più importante, per consentirle di adeguarsi alla sostituzione delle sospensioni con i contingenti senza perturbazioni degli approvvigionamenti. È opportuno pertanto prevedere per alcuni prodotti della pesca cui si sono applicate sospensioni un sistema che determini, in presenza di determinate condizioni, un aumento automatico dei contingenti tariffari applicabili.
(6) È opportuno garantire l’uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell’Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino a esaurimento dei contingenti stessi.
(7) Al fine di assicurare la gestione comune efficace dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, è opportuno che la Commissione sia in grado di sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.
(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l’ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all’importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

1. Senza indugio la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre del relativo anno civile sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, il contingente tariffario annuale stabilito nell’allegato è considerato automaticamente aumentato del 20 %. Il contingente tariffario annuale aumentato è il contingente tariffario applicabile a tale prodotto della pesca per l’anno civile in questione.

2. Su richiesta di almeno uno Stato membro e fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione accerta se anteriormente al 30 settembre dell’anno civile in questione sia stato utilizzato l’80 % del contingente tariffario annuale per un prodotto della pesca cui si applica il presente articolo conformemente all’allegato. In tal caso, si applica il paragrafo 1.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri che le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 sono state soddisfatte e pubblica l’informazione relativa al contingente tariffario di nuova applicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

4. Nessun altro aumento può essere apportato nello stesso anno civile a un contingente tariffario aumentato ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l’adeguata gestione e il controllo dell’applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

1. Nel regolamento (CE) n. 104/2000 l’articolo 28 e l’allegato VI sono soppressi.

2. Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302899030, 0302900095, 0303909091, 0305200011, 0305200030, 1604110020, 1604320010, 1605100011 e 1605100019 sono soppresse.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. SYLIKIOTIS


(1) GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

(2) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(3) GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

(4) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

Numero d’ordine Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci Quantitativo annuale del contingente (t) (1) Dazio contingentale Periodo contingentale
09.2759 ex 0302 51 10 20 Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (2) (3) 70 000 (9) 0 % 1.1.2013 - 31.12.2015
ex 0302 51 90 10
ex 0302 59 10 10
ex
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT