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19.12.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 365/46 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
(2) | Conformemente alla risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, la Crimea e Sebastopoli continuano ad essere considerate parte dell'Ucraina. Il Consiglio Affari esteri del 17 e 18 novembre 2014 ha ribadito che l'UE condanna e non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli. |
(3) | Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/933/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC disponendo un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli. Tale decisione dispone, inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Viene quindi esteso il precedente divieto di esportazione per beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie. |
(4) | Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali misure restrittive sugli operatori economici e sulla popolazione civile in Crimea o a Sebastopoli, dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori. |
(5) | Ai fini del presente regolamento, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui, ma non solo, la destinazione della spedizione, i codici postali di consegna, qualsiasi indicazione sul luogo di consumo e l'indicazione documentata dall'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi ai beni o alle tecnologie utilizzate continuamente in Crimea o Sebastopoli. |
(6) | I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli. |
(7) | I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea o di Sebastopoli qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati a essere usati in Crimea e a Sebastopoli o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli. |
(8) | Il divieto di prestare servizi direttamente connessi all'attività turistica, inclusi i servizi di crociera, non può essere inteso come riferito ai servizi prestati per motivi di sicurezza marittima, quali la manutenzione, la riparazione, l'identificazione e la comunicazione elettroniche o l'assicurazione. |
(9) | Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, a seguito dell'adozione della decisione 2014/933/PESC del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:
1) | all'articolo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«h) | “entità in Crimea o a Sebastopoli”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo in Crimea o Sevastopol, così come rami e altre entità che operano in Crimea o Sebastopoli; |
i) | “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i) | ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, |
ii) | esecuzione di ordini per conto dei clienti, |
iii) | negoziazione per conto proprio, |
iv) | gestione del portafoglio, |
v) | consulenza in materia di investimenti, |
vi) | assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile, |
vii) | collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile, |
viii) | qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione; | | (4) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).»" ; |
2) | gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. È vietato:
a) | acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli; |
b) | acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità; |
c) | concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità; |
d) | creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli; |
e) | prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d). | 2. I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
a) | alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli, oppure |
b) | destinati all'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli. | L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
iv) | esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. | 2. È vietato:
a) | prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli; |
b) | fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli. | 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a |
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