Council Regulation (EU) No 1351/2014 of 18 December 2014 amending Regulation (EU) No 692/2014 concerning restrictive measures in response to the illegal annexation of Crimea and Sevastopol

Coming into Force20 December 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32014R1351
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2014/1351/oj
Published date19 December 2014
Date18 December 2014
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 19 December 2014
L_2014365IT.01004601.xml
19.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/46

REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure di cui alla decisione 2014/386/PESC, in particolare restrizioni sulle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli e sulla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi all'importazione di tali merci, nonché restrizioni degli scambi e degli investimenti relativi a progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e allo sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie.
(2) Conformemente alla risoluzione 68/262 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 27 marzo 2014, la Crimea e Sebastopoli continuano ad essere considerate parte dell'Ucraina. Il Consiglio Affari esteri del 17 e 18 novembre 2014 ha ribadito che l'UE condanna e non riconoscerà l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
(3) Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/933/PESC (3), che modifica la decisione 2014/386/PESC disponendo un divieto applicabile a tutti gli investimenti esteri in Crimea o a Sebastopoli. Tale decisione dispone, inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in Crimea e a Sebastopoli. Viene quindi esteso il precedente divieto di esportazione per beni e tecnologie nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie.
(4) Al fine di ridurre al minimo l'effetto di tali misure restrittive sugli operatori economici e sulla popolazione civile in Crimea o a Sebastopoli, dovrebbero essere previste deroghe e periodi transitori.
(5) Ai fini del presente regolamento, il luogo di utilizzo di beni e tecnologie dovrebbe essere determinato sulla base di una valutazione di elementi oggettivi, tra cui, ma non solo, la destinazione della spedizione, i codici postali di consegna, qualsiasi indicazione sul luogo di consumo e l'indicazione documentata dall'importatore. La nozione di luogo di utilizzo dovrebbe applicarsi ai beni o alle tecnologie utilizzate continuamente in Crimea o Sebastopoli.
(6) I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non possono essere intesi come divieti o restrizioni del transito di persone fisiche o giuridiche o entità dell'Unione nel territorio della Crimea o di Sebastopoli.
(7) I divieti e le restrizioni di cui al presente regolamento non si applicano allo svolgimento di attività economiche lecite con entità al di fuori della Crimea o di Sebastopoli che operano all'interno della Crimea o di Sebastopoli qualora non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che i beni o i servizi connessi siano destinati a essere usati in Crimea e a Sebastopoli o qualora i relativi investimenti non siano destinati a imprese o società affiliate o collegate da esse controllate in Crimea o a Sebastopoli.
(8) Il divieto di prestare servizi direttamente connessi all'attività turistica, inclusi i servizi di crociera, non può essere inteso come riferito ai servizi prestati per motivi di sicurezza marittima, quali la manutenzione, la riparazione, l'identificazione e la comunicazione elettroniche o l'assicurazione.
(9) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, a seguito dell'adozione della decisione 2014/933/PESC del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 692/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2014 è così modificato:

1) all'articolo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«h) “entità in Crimea o a Sebastopoli”: qualsiasi entità che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in Crimea o a Sebastopoli, sue consociate o affiliate sotto il suo controllo in Crimea o Sevastopol, così come rami e altre entità che operano in Crimea o Sebastopoli;
i) “servizi di investimento”: i servizi e le attività seguenti:
i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti,
iii) negoziazione per conto proprio,
iv) gestione del portafoglio,
v) consulenza in materia di investimenti,
vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j) “armatore dell'Unione” ha lo stesso significato di un “armatore comunitario” come definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) e lettera b) del regolamento n. 3577/92 del Consiglio. (4)
(4) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).»" ;
2) gli articoli 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono sostituiti dai seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. È vietato:
a) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli;
b) acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità in Crimea o a Sebastopoli, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in tali entità;
c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;
d) creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli;
e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a d).
2. I divieti e le restrizioni del presente articolo non si applicano per la condotte commerciali legittime con entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli. 3. I divieti di cui al paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 ter 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II:
a) alle persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli, oppure
b) destinati all'utilizzo in Crimea o a Sebastopoli.
L'allegato II include determinati beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:
i) trasporti;
ii) telecomunicazioni;
iii) energia;
iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.
2. È vietato:
a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II, o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi in Crimea o a Sebastopoli o per l'uso in Crimea o a Sebastopoli.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, se collegati al paragrafo 1, lettera b), non si applica quando non vi sono fondati motivi per ritenere che i beni e le tecnologie o i servizi di cui al paragrafo 2 debbano essere utilizzati in Crimea o a Sebastopoli. 4. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'esecuzione, fino al 21 marzo 2015, degli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 20 dicembre 2014, o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché l'autorità competente dello Stato membro sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi. Articolo 2 quater 1. È vietato fornire assistenza tecnica, o servizi di intermediazione, di costruzione o di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a
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