Council Regulation (EC) No 861/2006 of 22 May 2006 establishing Community financial measures for the implementation of the common fisheries policy and in the area of the Law of the Sea

Coming into Force04 July 2006,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32006R0861
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj
Published date14 June 2006
Date22 May 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 160, 14 June 2006
L_2006160IT.01000101.xml
14.6.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160/1

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2006 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2006

che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Secondo il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), la politica comune della pesca (la «PCP») è intesa a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002 e dei relativi regolamenti attuativi, un obiettivo essenziale per l’attuazione della PCP è quello di rendere più efficace la partecipazione finanziaria della Comunità. Una maggiore complementarità e procedure più snelle, uniformi e coordinate, sia all’interno della Comunità europea sia nei rapporti con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sono indispensabili per garantire la dovuta coerenza e pertinenza della partecipazione finanziaria.
(3) Occorre rifarsi agli obiettivi sanciti dalla riforma della PCP del 2002, successivamente integrati da strumenti politici e normativi settoriali.
(4) È inoltre necessario adeguare la legislazione comunitaria ai suddetti obiettivi e agli orientamenti del quadro finanziario per il periodo 2007-2013, nel rispetto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e ponendo in atto le esigenze di semplificazione e migliore disciplina.
(5) La spesa comunitaria può assumere, tra l'altro, la forma di una convenzione di finanziamento, una convenzione di sovvenzione della Comunità, un contratto di appalto pubblico, memorandum d'intesa e accordi amministrativi, secondo le procedure di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
(6) Occorrerebbe altresì tenere conto delle conclusioni del Consiglio «Agricoltura e pesca», del 19 luglio 2004, sugli accordi di partenariato nel settore della pesca.
(7) Occorre definire chiaramente gli obiettivi, gli ambiti d’intervento e i risultati perseguiti con i finanziamenti comunitari.
(8) È necessario fissare regole sull’ammissibilità delle spese, sull’entità della partecipazione finanziaria della Comunità e sulle relative condizioni di erogazione.
(9) È nell’interesse comune che gli Stati membri siano dotati della necessaria attrezzatura per eseguire controlli della massima efficacia. Affinché gli Stati membri possano adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa della PCP, la Comunità dovrebbe sostenerne gli investimenti in materia di controllo.
(10) Occorre mobilitare le risorse finanziarie necessarie per consentire alla Commissione di sorvegliare l’attuazione della PCP.
(11) La Comunità dovrebbe anche recare il proprio apporto al bilancio dell’agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) per l’esecuzione del programma di lavoro annuale di tale organismo, nonché per far fronte ai costi d’investimento e di esercizio e alle spese che l’ACCP deve sostenere per l’espletamento delle proprie funzioni.
(12) La gestione delle attività di pesca dipende dalla disponibilità di dati relativi allo stato biologico delle risorse ittiche e all’operatività delle flotte pescherecce. La raccolta di dati da parte degli Stati membri, indispensabile ai fini dell’attuazione della PCP, e la realizzazione di ulteriori studi e progetti pilota ad opera della Commissione dovrebbero essere sostenuti col contributo finanziario della Comunità.
(13) Occorrerebbe altresì stanziare risorse finanziarie per poter consultare regolarmente le organizzazioni scientifiche internazionali che coordinano la ricerca alieutica nelle acque in cui operano le flotte della Comunità.
(14) La riforma della PCP ha reso necessarie nuove consulenze scientifiche, in particolare con riferimento alla strategia basata sugli ecosistemi e alla gestione delle attività di pesca multispecifiche. Gli esperti qualificati in questi campi o le istituzioni per le quali essi lavorano dovrebbero essere retribuiti per la prestazione di tali consulenze.
(15) Al fine di promuovere il dialogo e la comunicazione con il settore della pesca e con altri gruppi di interesse, è importante che gli operatori ed altri soggetti interessati siano informati sin dall’inizio delle iniziative in progetto e che gli obiettivi e i provvedimenti della PCP siano chiaramente illustrati e spiegati.
(16) In considerazione delle funzioni del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura (CCPA), che è stato rinnovato a norma della decisione 1999/478/CE della Commissione (5), le organizzazioni professionali europee rappresentate nel CCPA dovrebbero poter contare su un appoggio finanziario per la preparazione delle riunioni del CCPA necessarie a favorire un migliore coordinamento delle organizzazioni nazionali a livello europeo e una maggiore coesione settoriale sui temi d’interesse comunitario.
(17) Per migliorare la gestione politica della PCP e per consentire l’effettiva costituzione dei consigli consultivi regionali (CCR), istituiti dalla decisione 2004/585/CE del Consiglio (6), è indispensabile sostenere finanziariamente questi CCR nella loro fase di avviamento, finanziandone tra l’altro le spese di traduzione e interpretazione.
(18) Per poter coordinare le attività dei CCR con quelle del CCPA, è necessario agevolare la partecipazione di un delegato del CCPA alle riunioni dei CCR.
(19) Ai fini della realizzazione degli obiettivi della PCP, la Comunità partecipa attivamente ai lavori delle organizzazioni internazionali e conclude accordi di pesca, compresi accordi di partenariato nel settore della pesca.
(20) È necessario che la Comunità partecipi al finanziamento di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca in alto mare e nelle acque dei paesi terzi.
(21) Le spese inerenti ad attività di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo e valutazione necessarie per l’attuazione delle misure che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e per la realizzazione degli obiettivi di quest’ultimo dovrebbero essere coperte a titolo di azioni finanziarie di assistenza tecnica.
(22) Occorre stabilire procedure per la definizione del contenuto dei programmi comunitari e nazionali concernenti le varie misure adottate nei singoli settori della PCP.
(23) È opportuno fissare i tassi di partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri.
(24) Occorrerebbe definire un quadro finanziario per il periodo 2007-2013 in linea con la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo dal titolo «Costruire il nostro avvenire comune — Sfide politiche e mezzi finanziari dell’Unione allargata 2007-2013».
(25) In relazione agli interventi finanziati a norma del presente regolamento, occorre garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante la corretta applicazione della normativa vigente a tutela degli stessi e la debita esecuzione di controlli da parte degli Stati membri e della Commissione.
(26) Per garantire l’impiego efficace dei fondi comunitari, occorrerebbe valutare regolarmente gli interventi finanziati a norma del presente regolamento.
(27) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
(28) Il regolamento (CE) n. 657/2000 del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativo al rafforzamento del dialogo con il settore della pesca e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca (8), la decisione 2000/439/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta dei dati, nonché al finanziamento di studi e progetti pilota a sostegno della politica comune della pesca (9), e la decisione 2004/465/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri (10), dovrebbero essere abrogati con effetto dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro per un’azione finanziaria della Comunità finalizzata all’attuazione della politica comune della pesca («la PCP») e in materia di diritto del mare («azione finanziaria della Comunità»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica all’azione finanziaria della Comunità nei seguenti settori:

a) controllo ed esecuzione delle norme della PCP;
b) misure di conservazione, raccolta
...

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