Commission Regulation (EU) No 51/2013 of 16 January 2013 amending Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed Text with EEA relevance

Coming into Force12 February 2013
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013R0051
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2013/51/oj
Published date23 January 2013
Date16 January 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, R 020, 23 January 2013
L_2013020IT.01003301.xml
23.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 20/33

REGOLAMENTO (UE) N. 51/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 del Consiglio per quanto riguarda i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (2) vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. Tale divieto è esteso agli animali diversi dai ruminanti ed è limitato, per quanto riguarda l’alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell’allegato IV di detto regolamento.
(2) L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (3) vieta l’alimentazione di animali terrestri di una determinata specie, esclusi gli animali da pelliccia, con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di animali della stessa specie e l’alimentazione di pesci d’allevamento con proteine animali trasformate ottenute da corpi o parti di corpi di pesci d’allevamento della stessa specie.
(3) Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali stabilisce all’allegato VI i metodi d’analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (4). Il metodo microscopico, che è attualmente il solo metodo convalidato per rilevare la presenza di proteine animali negli alimenti per animali è in grado di distinguere la presenza di costituenti derivati da animali terrestri dalla presenza di costituenti derivati da pesci, ma non è in grado di determinare con sufficiente precisione la quantità di costituenti di origine animale presenti negli alimenti per animali e non può quindi essere utilizzato a tal fine.
(4) Un nuovo metodo di individuazione dei costituenti di origine animale basato sulla reazione a catena della polimerasi (PCR) è stato validato dal laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali negli alimenti per animali. Uno studio organizzato con i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri ha dimostrato che il nuovo metodo è sufficientemente robusto per essere utilizzato come metodo ufficiale di controllo nell’Unione. Questo nuovo metodo è in grado di rilevare la presenza di costituenti di origine animale negli alimenti per animali e di identificare la specie d’origine di tali costituenti. L’uso di questo nuovo metodo in combinazione con il metodo microscopico o in sostituzione di esso, secondo i casi, sarebbe di grande utilità per il controllo della corretta applicazione dei divieti riguardanti l’alimentazione degli animali previsti dai regolamenti (CE) n. 999/2001 e (CE) n. 1069/2009.
(5) L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 deve quindi essere sostituito di conseguenza.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(3) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(4) GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO VI

METODI D’ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE NELL’AMBITO DEL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

La determinazione dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali è eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) in conformità alle disposizioni del presente allegato.

Questi due metodi permettono di individuare la presenza di costituenti di origine animale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, ma non di calcolarne la quantità. Entrambi i metodi presentano un limite di rilevazione inferiore a 0,1 % (p/p).

Il metodo PCR consente di identificare il gruppo tassonomico dei costituenti di origine animale presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti.

Questi metodi si applicano per il controllo dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

In funzione del tipo di alimento per animali analizzato, questi metodi possono essere utilizzati, entro un unico protocollo operativo, singolarmente o in combinazione, secondo le procedure operative standard (POS) stabilite dal laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali negli alimenti per animali (di seguito “EURL-AP”) e pubblicate sul suo sito web (1).

2. METODI

2.1. Microscopia ottica

2.1.1. Principio

I costituenti di origine animale che possono essere presenti nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sottoposti ad analisi sono individuati sulla base di caratteristiche tipiche e identificabili al microscopio, come fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, sangue, piume, gusci d’uovo, lische e scaglie.

2.1.2. Reagenti e attrezzature

2.1.2.1. Reagenti

2.1.2.1.1. Agente concentratore

2.1.2.1.1.1. Tetracloroetilene (densità 1,62)

2.1.2.1.2. Reagente colorante

2.1.2.1.2.1. Soluzione di rosso di alizarina (diluire 2,5 ml di acido cloridrico 1M in 100 ml di acqua, aggiungere 200 mg di rosso di alizarina alla soluzione)

2.1.2.1.3. Mezzi di montaggio

2.1.2.1.3.1. Liscivia (NaOH a 2,5 % in p/v o KOH a 2,5 % in p/v)

2.1.2.1.3.2. Glicerolo (non diluito, viscosità: 1 490 cP)

2.1.2.1.3.3. Norland ® Optical Adhesive 65 (viscosità: 1 200 cP) o resina con proprietà equivalenti per la preparazione dei vetrini permanenti

2.1.2.1.4. Mezzi di montaggio con proprietà coloranti

2.1.2.1.4.1. Soluzione di Lugol (sciogliere 2 g di ioduro di potassio in 100 ml di acqua e aggiungere 1 g di iodio agitando ripetutamente)

2.1.2.1.4.2. Reagente cistina (2 g di acetato di piombo, 10 g di NaOH/100 ml di acqua)

2.1.2.1.4.3. Reagente di Fehling [preparato prima dell’uso da parti eguali (1/1) di due soluzioni madre A e B. Soluzione A: sciogliere 6,9 g di solfato di rame (II) pentaidrato in 100 ml di acqua. Soluzione B: sciogliere 34,6 g di tartrato di potassio e di sodio tetraidrato e 12 g di NaOH in 100 ml di acqua]

2.1.2.1.4.4. Tetrametilbenzidina/perossido di idrogeno [sciogliere 1 g di 3,3’, 5,5’tetrametilbenzidina (TMB) in 100 ml di acido acetico glaciale e 150 ml di acqua. Prima dell’uso, mescolare 4 parti di questa soluzione di TMB con 1 parte di perossido di idrogeno al 3 %]

2.1.2.1.5. Agenti di risciacquo

2.1.2.1.5.1. Etanolo ≥ 96 % (per analisi)

2.1.2.1.5.2. Acetone (per analisi)

2.1.2.1.6. Reagente sbiancante

2.1.2.1.6.1. Soluzione di ipoclorito di sodio in commercio (9-14 % di cloro attivo)

2.1.2.2. Attrezzature

2.1.2.2.1. Bilancia analitica con precisione di 0,001 g

2.1.2.2.2. Apparecchiatura per macinazione: mulino o mortaio

2.1.2.2.3. Setacci a maglie quadrate di 0,25 mm e 1 mm di larghezza

2.1.2.2.4. Imbuto separatore conico di vetro con capacità di 250 ml munito di rubinetto in teflon o vetro smerigliato alla base del cono. Il diametro dell’apertura del rubinetto deve essere di almeno 4 mm. In alternativa, può essere utilizzato un decantatore a fondo conico, a condizione che il laboratorio abbia dimostrato che i livelli di...

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