2008/231/EC: Commission Decision of 1 February 2008 concerning the technical specification of interoperability relating to the operation subsystem of the trans-European high-speed rail system adopted referred to in Article 6(1) of Council Directive 96/48/EC and repealing Commission Decision 2002/734/EC of 30 May 2002 (notified under document number C(2008) 356) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 February 2008,01 September 2008
End of Effective Date31 December 2013
Celex Number32008D0231
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/231/oj
Published date26 March 2008
Date01 February 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 84, 26 March 2008
L_2008084IT.01000101.xml
26.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 84/1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2008

relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosistema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE che abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002

[notificata con il numero C(2008) 356]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/231/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE (2), l’agenzia ferroviaria europea (AFE) elabora, su mandato della Commissione, le modifiche delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI).
(2) La STI allegata alla presente decisione è stata elaborata dall’organismo comune rappresentativo, nell’ambito del mandato affidatogli nel 2001, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE prima dell’entrata in vigore della direttiva 2004/50/CE. L’Associazione europea per l’interoperabilità ferroviaria (AEIF) è stata designata quale organismo comune rappresentativo.
(3) Il progetto di STI era accompagnato da una relazione di presentazione contenente l’analisi costi-benefici di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 96/48/CE.
(4) Il progetto di STI è stato esaminato dal comitato istituito dalla direttiva 96/48/CE relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, alla luce della relazione di presentazione.
(5) Nella sua versione attuale, la STI non tratta esaustivamente tutti i requisiti essenziali. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, gli aspetti tecnici non trattati sono definiti come «punti in via di definizione» nell’allegato U della presente STI.
(6) A norma dell’articolo 17 della direttiva 96/48/CE, modificata dalla direttiva 2004/50/CE, i singoli Stati membri devono comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le norme tecniche nazionali in uso per l’applicazione dei requisiti essenziali relativi ai «punti in via di definizione», e gli organismi incaricati di espletare la procedura di valutazione di conformità o idoneità all’uso, nonché le procedure per la verifica dell’interoperabilità dei sottosistemi, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva sopra citata. A quest’ultimo scopo gli Stati membri devono applicare, per quanto possibile, i principi e i criteri di cui alla direttiva 96/48/CE, ricorrendo agli organismi notificati a norma dell’articolo 20 di tale direttiva. La Commissione dovrebbe analizzare le informazioni fornite dagli Stati membri (norme nazionali, procedure, organismi responsabili delle procedure di attuazione, durata delle procedure) e, se del caso, discutere con il comitato circa la necessità di adottare eventuali ulteriori misure.
(7) La STI in questione non dovrebbe imporre l’uso di tecnologie o di soluzioni tecniche specifiche salvo nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per assicurare l’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.
(8) La STI si basa sulle migliori conoscenze specifiche disponibili al momento della preparazione del relativo progetto. L’evoluzione della tecnologia, delle condizioni di esercizio, delle norme in materia sociale e in materia di sicurezza possono rendere necessarie modifiche o integrazioni della presente STI. Se opportuno, deve essere avviata la procedura di revisione o di aggiornamento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE.
(9) Per incoraggiare l’innovazione e tener conto dell’esperienza acquisita, la STI allegata dovrebbe essere periodicamente soggetta a riesame.
(10) Se vengono proposte soluzioni innovative il produttore o l’ente appaltante segnala le divergenze rispetto alla sezione pertinente della STI. L’Agenzia ferroviaria europea finalizza le opportune specifiche funzionali e di interfaccia relative alla soluzione proposta ed elabora i metodi di valutazione.
(11) L’attuazione della STI allegata e la conformità alle sezioni pertinenti della STI devono essere determinate secondo un piano di attuazione che ogni Stato membro deve elaborare per le linee di cui ha la responsabilità. La Commissione procede ad un’analisi delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e, se opportuno, discute con il comitato circa la necessità di adottare eventuali ulteriori misure.
(12) Il traffico ferroviario si svolge attualmente in base ad accordi vigenti a livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale. È importante che tali accordi non ostacolino i progressi attuali e futuri verso l’interoperabilità. A tal fine è necessario che la Commissione esamini questi accordi per stabilire se la STI contenuta nella presente decisione debba essere modificata di conseguenza.
(13) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 21 della direttiva 96/48/CE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente la Commissione adotta una versione rivista della specifica tecnica di interoperabilità (in appresso denominata «STI») relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE.

La STI è definita nell’allegato della presente decisione.

La STI è pienamente applicabile al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» definito all’allegato II della direttiva 96/48/CE.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le questioni classificate come «punti in via di definizione» dell’allegato U della STI, le condizioni da rispettare per la verifica dell’interoperabilità ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/48/CE, sono le norme tecniche applicabili in uso nello Stato membro che autorizza la messa in servizio del sottosistema oggetto della presente decisione.

2. Entro sei mesi dalla data di notifica della presente decisione ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri:

(a) l’elenco delle regole tecniche applicabili di cui al paragrafo 1;
(b) la valutazione di conformità e le procedure di verifica da mettere in atto in relazione all’applicazione di tali regole;
(c) gli organismi nominati per lo svolgimento delle procedure di verifica e di valutazione della conformità.

Articolo 3

Gli Stati membri notificano alla Commissione i seguenti tipi di accordi entro sei mesi dall’entrata in vigore della STI allegata:

(a) accordi nazionali, bilaterali o multilaterali tra Stati membri e Imprese ferroviarie o Gestori dell’infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura prettamente specifica o locale del servizio ferroviario previsto;
(b) accordi bilaterali o multilaterali tra Imprese ferroviarie, Gestori dell’infrastruttura o Stati membri che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
(c) accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra Imprese ferroviarie o Gestori dell’infrastruttura di Stati membri e almeno un’Impresa ferroviaria o Gestore dell’infrastruttura di un paese terzo, che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono un piano nazionale per l’attuazione della STI, conformemente ai criteri definiti nel capitolo 7 dell’allegato.

Gli Stati membri trasmettono il suddetto piano di attuazione agli altri Stati membri e alla Commissione entro un anno a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore.

Articolo 5

La decisione 2002/734/CE (3) della Commissione cessa di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 01/IX/2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 01/II/2008.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente della Commissione


(1) GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/32/CE (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63).

(2) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114.

(3) GU L 245 del 12.9.2002, pag. 370.


ALLEGATO

DIRETTIVA 96/48/CE — INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITÀ

PROGETTO DI SPECIFICA TECNICA DI INTEROPERABILITÀ

Sottosistema «Esercizio e gestione del traffico»

1. INTRODUZIONE
1.1 Campo di applicazione tecnico
1.2 Campo di applicazione geografico
1.3 Contenuto della presente STI
2. DEFINIZIONE DEL SOTTOSISTEMA/CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Sottosistema
2.2 Campo d’applicazione
2.2.1 Personale e treni
2.2.2 Principi operativi
2.2.3 Applicabilità ai veicoli e alle infrastrutture esistenti
2.3 Collegamento tra la presente STI e la direttiva 2004/49/CE
3. REQUISITI ESSENZIALI
3.1 Conformità ai requisiti essenziali
3.2 Requisiti essenziali — quadro d’insieme
3.3 Aspetti specifici in relazione a tali requisiti
3.3.1 Sicurezza
3.3.2 Affidabilità e disponibilità
3.3.3 Salute
3.3.4
...

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