Council Directive 1999/36/EC of 29 April 1999 on transportable pressure equipment

Coming into Force01 June 1999,01 July 2003,01 July 2000
End of Effective Date19 July 2010
Celex Number31999L0036
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/36/oj
Published date01 June 1999
Date29 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 138, 01 June 1999
EUR-Lex - 31999L0036 - IT

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 in materia di attrezzature a pressione trasportabili

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1999 pag. 0020 - 0056


DIRETTIVA 1999/36/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

in materia di attrezzature a pressione trasportabili

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

(1) considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, devono essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dei trasporti;

(2) considerando che ciascuno Stato membro richiede attualmente che tutte le attrezzature a pressione trasportabili destinate all'uso sul proprio territorio siano sottoposte a certificazione e a ispezione, ivi comprese ispezioni periodiche, ad opera di organismi da loro designati; che tale situazione, implicante la necessità di omologare più volte le attrezzature perché esse possano essere utilizzate in più di uno Stato membro nel corso di un'operazione di trasporto, costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto all'interno della Comunità; che è giustificata un'azione a livello comunitario per l'armonizzazione delle procedure di omologazione, al fine di facilitare l'utilizzazione sul territorio di un altro Stato membro delle attrezzature a pressione trasportabili, nell'ambito di un'operazione di trasporto;

(3) considerando che si deve procedere all'adozione di misure per realizzare progressivamente un mercato unico dei trasporti e, in particolare, per assicurare la libera circolazione delle attrezzature a pressione trasportabili;

(4) considerando che l'azione a livello comunitario costituisce l'unico modo di pervenire all'armonizzazione, poiché gli Stati membri agendo separatamente o per mezzo di accordi internazionali non sono in grado di realizzare lo stesso grado di armonizzazione delle omologazioni relative alle attrezzature in questione; che allo stato attuale il riconoscimento delle omologazioni rilasciate nei diversi Stati membri non è soddisfacente, tenuto conto della componente di discrezionalità;

(5) considerando che una direttiva del Consiglio è lo strumento giuridico adeguato per aumentare la sicurezza di tali attrezzature, poiché essa delinea il contesto per l'applicazione uniforme e obbligatoria delle procedure di omologazione ad opera degli Stati membri;

(6) considerando che le direttive 94/55/CE(4) e 96/49/CE(5) hanno esteso al traffico nazionale l'applicazione delle disposizioni ADR(6) e RID(7), al fine di armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto su strada e per ferrovia delle merci pericolose;

(7) considerando che le direttive 94/55/CE e 96/49/CE prevedono la facoltà di applicare ad alcune attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione procedure di valutazione della conformità basate su moduli ai sensi della decisione 93/465/CEE(8); che tale facoltà dovrebbe essere sostituita da un obbligo ed estesa a tutte le attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione impiegate per il trasporto di merci pericolose e che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;

(8) considerando che la direttiva 97/23/CE(9) prevede i requisiti generali della libera circolazione e della sicurezza delle attrezzature a pressione;

(9) considerando che occorre escludere i diffusori di aerosol e le bombole per gas per apparecchi di respirazione dall'ambito di applicazione della pre sente direttiva poiché, per i diffusori di aerosol, la direttiva 75/324/CEE(10) e, per le bombole per gas per apparecchi di respirazione, la direttiva 97/23/CE garantiscono già la libertà di circolazione e la sicurezza dei dispositivi in questione;

(10) considerando che il riconoscimento dell'omologazione rilasciata dagli organismi di ispezione designati dall'autorità competente degli Stati membri, delle procedure di valutazione o di rivalutazione della conformità nonché delle procedure di ispezione periodica contribuiscono a rimuovere gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi di trasporto; che un siffatto obiettivo non può essere conseguito in modo soddisfacente ad un altro livello dai singoli Stati membri; che, per eliminare la componente di discrezionalità, occorre stabilire chiaramente le procedure da seguire;

(11) considerando che è necessario formulare regole comuni per il riconoscimento degli organismi di ispezione designati, che garantiscono la conformità alle disposizioni delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE; che tali regole comuni consentiranno di eliminare le spese e le procedure amministrative superflue connesse all'omologazione delle attrezzature e di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi commerciali;

(12) considerando che, al fine di non ostacolare le operazioni di trasporto tra uno Stato membro ed un paese terzo, la presente direttiva non dev'essere applicata alle attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio della Comunità e il territorio di paesi terzi;

(13) considerando che gli Stati membri devono designare gli organismi di ispezione abilitati ad espletare le procedure di valutazione o di rivalutazione della conformità e le ispezioni periodiche e garantire anche che tali organismi siano sufficientemente indipendenti, efficienti e professionalmente capaci di eseguire i compiti loro affidati;

(14) considerando che occorre introdurre procedure specifiche di valutazione della conformità di rubinetti e altri accessori di nuova fabbricazione utilizzati per il trasporto;

(15) considerando che occorre introdurre disposizioni concernenti la rivalutazione delle attrezzature esistenti, definita nell'allegato IV, parte II, per consentire l'applicazione della presente direttiva a tali attrezzature;

(16) considerando che il rispetto delle specifiche tecniche contenute negli allegati delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE per le attrezzature di nuova fabbricazione dev'essere accertato attraverso le procedure di valutazione della conformità descritte nell'allegato IV, parte I; che le ispezioni periodiche delle attrezzature esistenti saranno eseguite secondo le procedure di cui all'allegato IV, parte III;

(17) considerando che le attrezzature oggetto della presente direttiva devono recare un marchio che ne attesti la conformità rispetto ai requisiti delle direttive 94/55/CE o 96/49/CE e della presente direttiva per essere immesse sul mercato, riempite, utilizzate e ricaricate secondo l'uso cui sono destinate;

(18) considerando che gli Stati membri consentono la libera circolazione sul proprio territorio, l'immissione sul mercato, l'utilizzazione per qualsiasi operazione di trasporto ovvero l'utilizzazione, conforme allo scopo cui sono destinate, delle attrezzature provviste del marchio di cui all'allegato VII senza procedere ad ulteriore valutazione o senza rispettare ulteriori requisiti tecnici;

(19) considerando che è opportuno che uno Stato membro, informandone la Commissione, possa adottare misure per limitare o vietare l'immissione sul mercato e l'utilizzazione delle attrezzature, nei casi in cui ciò costituisca un rischio particolare per la sicurezza;

(20) considerando che per la modifica degli allegati della presente direttiva, nonché per il rinvio della sua data di attuazione per talune apparecchiature a pressione trasportabili occorre seguire una procedura di comitato;

(21) considerando che occorre prevedere una disposizione transitoria per l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate ai sensi della normative nazionali vigenti anteriormente alla data di attuazione della presente direttiva;

(22) considerando che le direttive 84/525/CEE(11), 84/526/CEE(12) e 84/527/CEE(13) sulle bombole per gas prevedono una procedura di conformità diversa da quella contemplata nella presente direttiva; che occorre stabilire una procedura unica per tutte le attrezzature a pressione trasportabili;

(23) considerando che occorre prevedere una procedura di ispezione periodica per le bombole per gas esistenti che siano conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva ha lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto interno di merci pericolose su strada e per ferrovia e di garantirne all'interno della Comunità la libera circolazione, ivi inclusi gli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e all'utilizzazione ripetute.

2. La presente direttiva si applica:

a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2;

b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE;

c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica:

- alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b),

- alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE.

3. Le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente al 1o luglio 2001 o, nel caso dell'articolo 18, entro due anni da tale data e non rivalutate per soddisfare i requisiti delle direttive 94/55/CE e 96/49/CE, non rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

4. Le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra...

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