Commission Regulation (EC) No 2603/1999 of 9 December 1999 laying down rules for the transition to the rural development support provided for by Council Regulation (EC) No 1257/1999

Coming into Force10 December 1999,30 July 1999
End of Effective Date08 November 2011
Celex Number31999R2603
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/2603/oj
Published date10 December 1999
Date09 December 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 316, 10 December 1999
EUR-Lex - 31999R2603 - IT 31999R2603

Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, del 9 dicembre 1999, recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 10/12/1999 pag. 0026 - 0030


REGOLAMENTO (CE) N. 2603/1999 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1999

recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1257/1999 si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1o gennaio 2000. I regolamenti abrogati e le disposizioni soppresse da detto regolamento continuano ad applicarsi alle azioni approvate dalla Commissione in forza dei pertinenti regolamenti anteriormente al 1o gennaio 2000;

(2) è opportuna l'adozione di norme transitorie per agevolare il passaggio dal sistema vigente al nuovo sistema di sostegno dello sviluppo rurale, onde evitare difficoltà o ritardi nell'attuazione delle azioni di sostegno dello sviluppo rurale nel corso del periodo transitorio;

(3) a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, i piani di sviluppo rurale si estendono su un periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2000. Per garantire che tutte le future misure siano comprese nella nuova programmazione è opportuno che la Commissione non approvi, in forza delle norme vigenti, altre misure o modificazioni di misure la cui validità oltrepassi il termine del 31 dicembre 1999, a meno che la loro approvazione immediata sia necessaria per motivi inderogabili;

(4) per garantire la continuità del sostegno agroambientale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prorogare gli attuali impegni agroambientali per il periodo necessario a permettere la transizione al nuovo regime e a concludere nuovi contratti agroambientali nella misura in cui possa essere garantita la piena compatibilità di tali impegni con il nuovo quadro normativo del sostegno. Per garantire effettività alle nuove norme sul sostegno agroambientale, le specifiche disposizioni transitorie relative agli impegni agroambientali devono applicarsi a partire dal 30 luglio 1999, ossia dal giorno successivo al loro annuncio agli Stati membri in seno al comitato di gestione. È inoltre opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere impegni agroambientali anteriormente al 1o gennaio 2000 in base a domande presentate prima del 30 luglio 1999 in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(3);

(5) i...

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