Regulation (EU) No 265/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa

Coming into Force05 April 2010
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32010R0265
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/265/oj
Published date31 March 2010
Date25 March 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 85, 31 March 2010
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31.3.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 85/1

REGOLAMENTO (UE) N. 265/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2010

che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e c), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a),

viste le proposte della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) La convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2) (la convenzione Schengen) contiene norme applicabili ai visti per soggiorni di lunga durata che consentono ai titolari di transitare dal territorio degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3), fissa le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi. È opportuno adottare nuove misure per facilitare la libera circolazione all’interno del territorio degli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen (lo spazio Schengen) dei cittadini di paesi terzi titolari di visto nazionale per soggiorni di lunga durata.
(2) Gli Stati membri dovrebbero convertire il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno a tempo debito dall’ingresso nel loro territorio dei cittadini di un paese terzo che soggiornano legalmente in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata affinché questi possano recarsi in altri Stati membri durante il loro soggiorno o transitare dal territorio di altri Stati membri quando tornano nei loro paesi di origine. Tuttavia, dall’ingresso del cittadino di un paese terzo nel loro territorio, sempre più Stati membri non convertono il visto per soggiorni di lunga durata in permesso di soggiorno o vi provvedono con considerevole ritardo. Tale situazione giuridica e pratica ha significative ripercussioni negative sulla libertà di circolazione nello spazio Schengen dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata.
(3) Al fine di superare le difficoltà incontrate da questi cittadini che soggiornano in uno Stato membro in virtù di un visto per soggiorni di lunga durata, è opportuno che il presente regolamento estenda al visto per soggiorni di lunga durata il principio dell’equipollenza tra permesso di soggiorno e visto per soggiorni di breve durata rilasciato dagli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen. Il visto per soggiorni di lunga durata avrebbe quindi la stessa efficacia del permesso di soggiorno per quanto riguarda la libertà di circolazione del titolare del visto nello spazio Schengen.
(4) Di conseguenza è opportuno che il titolare di un visto per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato membro sia autorizzato a recarsi in altri Stati membri per tre mesi per semestre, alle stesse condizioni del titolare di permesso di soggiorno. Il presente regolamento fa salve le norme sulle condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata.
(5) In linea con l’attuale prassi degli Stati membri, il presente regolamento fa obbligo agli Stati membri di rilasciare il visto per soggiorni di lunga durata usando il modello uniforme per i visti istituito con il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (4).
(6) È opportuno che le norme sulla consultazione del sistema d’informazione Schengen e degli altri Stati membri in caso di segnalazione quando si procede al trattamento di una domanda di permesso di soggiorno si applichino anche al trattamento delle domande di visto per soggiorni di lunga durata. La libertà di circolazione di un titolare di visto per soggiorni di lunga durata negli altri Stati membri non dovrebbe quindi costituire per questi ultimi un rischio aggiuntivo in termini di sicurezza.
(7) È opportuno modificare di conseguenza la convenzione Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006.
(8) Il presente regolamento non intende scoraggiare gli Stati membri dal rilasciare permessi di soggiorno né dovrebbe incidere sull’obbligo in capo agli stessi di rilasciare permessi di soggiorno a determinate categorie di cittadini di paesi terzi come previsto da altri strumenti dell’Unione, in particolare la direttiva 2005/71/CE (5), la direttiva 2004/114/CE (6), la direttiva 2004/38/CE (7), la direttiva 2003/109/CE (8) e la direttiva 2003/86/CE (9).
(9) A norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (10), un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio di uno Stato membro e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di una valida autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, rilasciata da un altro Stato membro, come un visto per soggiorni di lunga durata, dovrebbe recarsi immediatamente nel territorio di quest’ultimo.
(10) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, in particolare l’istituzione di norme relative alla libera circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dello stesso, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.
(12) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di
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