Commission Regulation (EC) No 1282/2002 of 15 July 2002 amending Annexes to Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A(1) to Directive 90/425/EEC (Text with EEA relevance)

Coming into Force05 August 2002,01 March 2003
End of Effective Date20 April 2021
Celex Number32002R1282
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2002/1282/oj
Published date16 July 2002
Date15 July 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 187, 16 July 2002
EUR-Lex - 32002R1282 - IT

Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0003 - 0012


Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione

del 15 luglio 2002

recante modifica degli allegati della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza compiuta dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda gli scambi di animali ivi contemplati agli articoli 5, 13 e 23, emerge che è necessario chiarire alcuni requisiti a cui è subordinato il riconoscimento degli organismi, istituti o centri ed adottare determinate disposizioni relative alla quarantena.

(2) È pertanto necessario procedere ad alcuni adattamenti tecnici relativi alle condizioni di riconoscimento degli organismi, istituti o centri, nonché istituire un certificato specifico per gli scambi degli animali in esame e infine precisare l'elenco delle malattie soggette a denuncia.

(3) È opportuno che gli organismi, gli istituti o i centri già riconosciuti dagli Stati membri in virtù delle disposizioni finora in vigore continuino a godere del riconoscimento e si conformino ai nuovi requisiti quanto prima.

(4) È pertanto necessario modificare gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE.

(5) Per dare a tutti gli Stati membri un ragionevole periodo di tempo per poter applicare le disposizioni del presente regolamento è opportuno fissare un termine di decorrenza della loro applicazione.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A, C e E della direttiva 92/65/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle...

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