Commission Regulation (EU) No 401/2010 of 7 May 2010 amending and correcting Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector products

Coming into Force01 August 2009,11 May 2010
End of Effective Date13 January 2019
Celex Number32010R0401
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2010/401/oj
Published date11 May 2010
Date07 May 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 117, 11 May 2010
L_2010117IT.01001301.xml
11.5.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117/13

REGOLAMENTO (UE) N. 401/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2010

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 121, primo comma, lettere k), l) e m), e l'articolo 203 ter, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2), la verifica annuale dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta è condotta mediante controlli casuali, controlli a campione o controlli sistematici, fermo restando che solo i controlli casuali possono essere combinati con i controlli a campione. Alcuni Stati membri che sinora avevano fatto prevalentemente ricorso ai controlli sistematici stanno modificando i propri metodi e vorrebbero essere autorizzati a combinare i tre tipi di controllo. È dunque opportuno, con riguardo ai sistemi di verifica annuale, consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità.
(2) Successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 607/2009 si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere. In particolare, il nome della varietà di uve da vino «Montepulciano» è stato menzionato erroneamente nella parte B dell'allegato XV e deve essere pertanto trasferito nella parte A dello stesso allegato. Ai fini di una maggiore chiarezza è inoltre necessario migliorare l'ortografia di talune disposizioni.
(3) A fini di chiarezza e coerenza, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 607/2009 devono essere riformulate o precisate. È il caso in particolare delle disposizioni applicabili ai paesi terzi, a cui deve essere consentito l'uso di alcune indicazioni facoltative a condizione che soddisfino requisiti equivalenti a quelle previsti per gli Stati membri. Ciò vale anche per l'allegato XII, la cui terminologia deve essere coerente con quella impiegata nell'elenco delle denominazioni di origine protette che figura nel registro. Occorre inoltre introdurre nuove disposizioni che consentano di ottenere una maggiore precisione in materia di etichettatura e presentazione.
(4) L'Australia ha chiesto di includere nuovi nomi di varietà di uve da vino nell'allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009. È opportuno che la Commissione, dopo aver esaminato con esito soddisfacente la richiesta con riguardo alle condizioni previste all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 62, paragrafo 4, del suddetto regolamento, includa l'Australia nella colonna corrispondente ai nomi delle suddette varietà di uve da vino nel citato allegato.
(5) L'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino (3) contiene un elenco di nomi di varietà di vite che possono essere utilizzati come indicazioni facoltative. Occorre pertanto includere gli Stati Uniti nella colonna corrispondente ai nomi di tali varietà di uve da vino dell'allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009.
(6) Il regolamento (CE) n. 607/2009 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
(7) Per evitare oneri amministrativi connessi ai costi di certificazione, nonché difficoltà a livello commerciale, è necessario che le modifiche proposte dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 607/2009, ossia dal 1o agosto 2009.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:

1) All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette”, aggiornato dalla Commissione secondo quanto previsto all'articolo 118 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (4) (di seguito: “il registro”) è incluso nella banca dati elettronica “E-Bacchus”.
2) L'articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Comunicazione degli operatori Gli operatori che intendono partecipare in tutto o in parte alla produzione o al condizionamento di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta sono comunicati all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 118 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007.».
3) L'articolo 25 è così modificato:
a) al paragrafo 1,
i) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio, oppure
b) mediante controlli a campione, oppure
c) mediante controlli sistematici, oppure
d) mediante una combinazione dei controlli sopra indicati.»;
ii) il quinto comma è soppresso;
b) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta le condizioni del disciplinare e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell'indicazione geografica di cui si tratta;».
4) L'articolo 56, paragrafo 1, è così modificato:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) imbottigliatore”, la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, stabilita nell'Unione europea, che effettua o fa effettuare l'imbottigliamento per proprio conto;»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) indirizzo”, il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore.».
5) L'articolo 63 è così modificato:
a) al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I costi della certificazione sono a carico degli operatori ad essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.»;
b) al paragrafo 7 è aggiunto il quarto comma seguente: «Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.».
6) All'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui ai punti 3, 8 e 9 dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, purché le condizioni di impiego dell'indicazione del tenore di zucchero siano disciplinate dagli Stati membri o stabilite in norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse, nel caso dei paesi terzi, le norme emanate da organizzazioni professionali rappresentative.».
7) All'articolo 67, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per l'impiego del nome di un'unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, la zona dell'unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull'uso di queste unità geografiche. Almeno l'85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall'unità geografica più piccola. Sono esclusi:
a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, lo “sciroppo di dosaggio” o lo “sciroppo zuccherino”, o
b) i quantitativi di prodotti di cui all'allegato XI ter, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Il rimanente 15 % dell'uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell'indicazione geografica corrispondenti.».
8) L'allegato XII è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
9) L'allegato XV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.
10) All'allegato XVII, punto 4, lettera b), il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
«— Tokaj,
Vinohradnícka oblasť Tokaj».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(3) GU L 87 del 24.3.2006, pag. 2.

(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.».


ALLEGATO I

«ALLEGATO XII

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 40

Menzioni tradizionali Lingua Vini (1) Sintesi della definizione/delle condizioni d'uso (2) Paesi terzi interessati
PARTE A: Menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
...

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