Council Regulation (EC) No 1454/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the Canary Islands and repealing Regulation (EEC) No 1601/92 (Poseican)

Coming into Force01 January 2000,24 July 2001
End of Effective Date14 February 2006
Celex Number32001R1454
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1454/oj
Published date21 July 2001
Date28 June 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001
EUR-Lex - 32001R1454 - IT 32001R1454

Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0045 - 0057


Regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1911/91(2) integra le isole Canarie nel territorio doganale della Comunità ed applica loro l'insieme delle politiche comuni, fatte salve misure particolari volte a tener conto dei loro vincoli specifici e del loro regime economico e fiscale storico. Ai sensi degli articoli 2 e 10 del suddetto regolamento, l'applicazione della politica agricola comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento. Tale applicazione deve essere inoltre accompagnata da misure specifiche relative alla produzione agricola dell'arcipelago.

(2) Il Consiglio, con decisione 91/314/CEE(3), ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione e a permetterle di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fa parte integrante, benché fattori obiettivi la pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC in questa regione prevedendo l'adozione di misure specifiche. In particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli delle isole Canarie e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui esse sono soggette, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(3) La situazione geografica eccezionale delle isole Canarie, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano, alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a questa regione costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori di tali isole vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dell'arcipelago ed ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(4) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, è opportuno esentare le importazioni dei prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili. Per tener conto della loro origine e del trattamento doganale loro applicabile ai sensi delle disposizioni comunitarie, occorre equiparare ai prodotti importati direttamente, ai fini della concessione del regime specifico di approvvigionamento, i prodotti che sono stati oggetto di perfezionamento attivo o deposito doganale nel territorio doganale della Comunità.

(5) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nelle isole Canarie e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nell'arcipelago. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso le Canarie e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(6) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento delle isole Canarie, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dalle isole Canarie. Si possono tuttavia riesportare i prodotti come tali o i prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, a determinate condizioni, per consentire un commercio regionale. In caso di trasformazione, tale divieto non dovrebbe applicarsi neanche alle esportazioni e alle spedizioni tradizionali.

(7) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale nonché a livello dei prezzi al consumo. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire in parte al fabbisogno locale. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali e la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione. Un bilancio periodico stabilisce il fabbisogno del consumo locale stimato. Un programma globale di sostegno alle attività locali nel settore dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari dovrebbe consentire alle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione e di professionalizzazione degli operatori, per consentire una mobilitazione efficace del sostegno comunitario. Tale programma può includere, in attesa dello sviluppo dell'allevamento locale e a titolo temporaneo e nel quadro di un limite massimo annuo per non compromettere l'obiettivo sopra citato, un approvvigionamento in animali maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni e può anche prevedere misure intese a sostenere il comparto lattiero-caseario del settore ovino e caprino, strutturare il settore, alleviare le difficoltà di trasformazione e di commercializzazione dei formaggi artigianali di capra e di pecora locali, ovviare alla parcellizzazione dell'offerta, migliorare la qualità del latte e favorire la diversificazione.

(9) Il settore ovino e caprino beneficia di un sostegno sotto forma di un premio integrativo concesso agli allevatori delle Canarie per gli agnelli pesanti. Tale misura ha permesso di sviluppare la produzione locale, che riveste una grande importanza sociale, economica ed ambientale, poiché l'allevamento si concentra nelle zone maggiormente svantaggiate dell'arcipelago, dove non esistono attività alternative. La misura deve essere pertanto proseguita.

(10) Un aiuto al consumo umano di prodotti lattiero-caseari freschi di vacca è versato alle latterie per consentire lo smercio regolare sul mercato locale del latte prodotto. L'estensione dei prodotti che beneficiano di questo aiuto ha permesso al settore di adeguarsi all'andamento delle abitudini di consumo. Il tasso di copertura del consumo locale resta ancora molto basso e giustifica il proseguimento della misura.

(11) Nei settori degli ortofrutticoli, delle radici e dei tuberi mangerecci, dei fiori e delle piante vive, il regime di aiuti all'ettaro si è rivelato inadeguato a causa in particolare della lentezza e complessità delle procedure, nonché della struttura degli aiuti proposti. Occorre trarre insegnamento dalle esperienze positive della riforma del Poseidom nel settore e prevedere un aiuto alla commercializzazione e alla trasformazione destinate all'approvvigionamento del mercato delle Canarie. Tale aiuto dovrebbe consentire di rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di migliorare la produttività delle aziende nonché la qualità dei prodotti. Occorre inoltre proseguire la commercializzazione di questi prodotti, freschi o trasformati, nonché valorizzarli nel resto della Comunità. La realizzazione di uno studio economico consentirà di perfezionare la struttura del settore.

(12) Nelle Canarie, il settore della patata riveste un'importanza cruciale tanto dal punto di vista economico che sotto il profilo socio-ambientale. Le superfici coltivate si trovano nelle zone di media altitudine, dove l'orografia e le ridotte dimensioni delle aziende (coltura in terrazze), combinate ai costi di fertilizzanti e fitofarmaci, sono all'origine di costi di produzione assai elevati. Per contribuire al sostegno della produzione interna al fine di soddisfare le abitudini di consumo dell'arcipelago, è in vigore un aiuto specifico per la coltura delle patate alimentari. La scomparsa della misura temporanea di limitazione dell'entrata di patate alimentari durante il periodo di commercializzazione della produzione locale...

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