2008/432/EC: Commission Decision of 23 May 2008 amending Decision 2006/771/EC on harmonisation of the radio spectrum for use by short-range devices (notified under document number C(2008) 1937) (Text with EEA relevance)

Coming into Force11 June 2008
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32008D0432
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2008/432/oj
Published date11 June 2008
Date23 May 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 11 June 2008
L_2008151IT.01004901.xml
11.6.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/49

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2008

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

[notificata con il numero C(2008) 1937]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/432/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per le apparecchiature a corto raggio.
(2) Vista la rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, tuttavia, potrebbero essere elaborate nuove applicazioni per le apparecchiature a corto raggio che richiedono periodici aggiornamenti delle condizioni di armonizzazione dello spettro.
(3) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente (3) di aggiornare l’allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all’evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.
(4) Nella sua relazione (4) del luglio 2007, presentata nell’ambito di tale mandato, la CEPT ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dell’allegato alla decisione 2006/771/CE.
(5) La decisione 2006/771/CE va quindi modificata di conseguenza.
(6) Le apparecchiature funzionanti nelle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (5) per utilizzare lo spettro efficacemente al fine di evitare interferenze dannose; la conformità è dimostrata dal rispetto di una norma armonizzata o dal superamento di procedure alternative di valutazione della conformità.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sullo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66.

(3) Mandato permanente alla CEPT riguardante l’aggiornamento annuale dell’allegato tecnico della decisione della Commissione relativa all’armonizzazione tecnica dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (5 luglio 2006).

(4) RSCOM(07) 58.

(5) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici ai fini dell’uso delle apparecchiature a corto raggio

Tipo di apparecchiature a corto raggio Banda di frequenza Limite di potenza/limite dell’intensità di campo/limite della densità di potenza (1) Parametri aggiuntivi/prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di mitigazione (2) Altre restrizioni d’uso (3) Termine di attuazione
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (4) 6 765-6 795 kHz 42 dBμA/m a 10 metri 1o ottobre 2008
13,553-13,567 MHz 42 dBμA/m a 10 metri 1o ottobre 2008
26,957-27,283 MHz Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW, corrispondente a 42 dBμA/m a 10 metri Le applicazioni video sono escluse 1o giugno 2007
40,660-40,700 MHz 10 mW e.r.p. Le applicazioni video sono escluse 1o giugno 2007
433,050-434,040 (5) MHz 1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
10 mW e.r.p. Ciclo di funzionamento (6): 10 % I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o giugno 2007
434,040-434,790 (5) MHz 1 mW e.r.p. Densità di potenza di – 13dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
10 mW e.r.p. Ciclo di funzionamento (6): 10 % I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o giugno 2007
Ciclo di funzionamento (6): 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
863,000-868,000 MHz 25 mW e.r.p. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
868,000-868,600 (5) MHz 25 mW e.r.p. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dell’1 % Le applicazioni video sono escluse 1o ottobre 2008
25 mW e.r.p. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
868,700-869,200 (5) MHz 25 mW e.r.p. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % Le applicazioni video sono escluse 1o ottobre 2008
25 mW e.r.p. Si utilizzano le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) dello 0,1 % I segnali audio e vocali e le applicazioni video sono esclusi 1o ottobre 2008
869,400-869,650 (5) MHz 500 mW e.r.p. Si devono utilizzare le tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. In alternativa può essere utilizzato anche un ciclo di funzionamento (6) del 10 % La spaziatura tra i canali deve essere pari a
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