Council Implementing Regulation (EU) No 1241/2012 of 11 December 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 1138/2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia

Coming into Force22 December 2012,12 November 2011
End of Effective Date12 November 2016
Celex Number32012R1241
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1241/oj
Published date21 December 2012
Date11 December 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 352, 21 December 2012
L_2012352IT.01000101.xml
21.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1241/2012 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Nell’agosto 2010 la Commissione, con un avviso di apertura pubblicato il 13 agosto 2010 (2), ha avviato un procedimento relativo alle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele («FOH») originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia («paesi interessati»).
(2) Nel maggio 2011 la Commissione, con il regolamento (UE) n. 446/2011 (3) («il regolamento provvisorio»), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FOH originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia; sulle stesse importazioni è stato istituito un dazio antidumping definitivo nel novembre 2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio (4) («il regolamento definitivo»).
(3) Il 21 gennaio 2012, PT Ecogreen Oleochemicals, un produttore esportatore indonesiano di FOH, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd e Ecogreen Oleochemicals GmbH (in seguito denominati congiuntamente «Ecogreen») hanno presentato un ricorso (causa T-28/12) dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento del regolamento definitivo relativamente al dazio antidumping applicato a Ecogreen. Ecogreen contestava l’adeguamento del suo prezzo all’esportazione, effettuato sulla base dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, ai fini del confronto tra tale prezzo all’esportazione e il valore normale della società.
(4) Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia ha emesso una sentenza nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea/Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT). La Corte di giustizia ha respinto le impugnazioni principali e le impugnazioni incidentali proposte contro la sentenza pronunciata dal Tribunale nella causa T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT)/Consiglio dell’Unione europea. Il Tribunale aveva annullato l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio (5) per la parte relativa alla Interpipe NTRP VAT, a causa tra l’altro di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e per la parte relativa alla Interpipe Niko Tube ZAT per altri motivi.
(5) Dato che le circostanze di fatto di Ecogreen sono analoghe a quelle di Interpipe NTRP VAT per quanto riguarda l’adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in particolare se si considera l’insieme dei seguenti fattori: volume delle vendite dirette ai paesi terzi inferiore all’8 % (1-5 %) del totale delle vendite all’esportazione, esistenza di una relazione di proprietà/controllo comune tra l’operatore commerciale e il produttore esportatore, natura delle funzioni dell’operatore commerciale e del produttore esportatore, si ritiene opportuno ricalcolare il margine di dumping di Ecogreen senza operare un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), e modificare di conseguenza il regolamento definitivo.

A. NUOVA VALUTAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLA BASE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

(6) Dopo l’eliminazione dell’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), il margine di dumping stabilito per Ecogreen, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, risulta inferiore al 2 % ed è quindi considerato de minimis conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Alla luce di quanto precede, occorre chiudere l’inchiesta per quanto riguarda Ecogreen senza l’istituzione di misure.
(7) Il margine di dumping per tutte le società in Indonesia, tranne per l’altro produttore esportatore per il quale è stato stabilito un margine individuale, che era stato calcolato in base al margine di dumping più elevato fra i produttori esportatori indonesiani che hanno collaborato, deve essere modificato per tener conto del nuovo margine di dumping calcolato per Ecogreen.

B. INFORMAZIONE DELLE PARTI

(8) Le parti interessate sono state informate della proposta di rivedere le aliquote del dazio antidumping in due comunicazioni, la prima inviata in data 13 giugno 2012 e la seconda in data 25 settembre 2012. A tutte le parti è stato inoltre concesso un termine entro il quale presentare le loro osservazioni dopo ciascuna di queste comunicazioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base.
(9) Osservazioni sulla comunicazione inviata il 13 giugno 2012 sono pervenute da P.T. Musim Mas (PTMM), il secondo produttore esportatore dell’Indonesia, da un produttore dell’Unione e da un produttore esportatore della Malaysia. PTMM ha chiesto inoltre di poter essere sentito dai servizi della Commissione e ha ottenuto un’audizione.
(10) PTMM, anch’esso oggetto di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), ha sostenuto che la sentenza della Corte nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P doveva comportare un nuovo calcolo del suo margine di dumping, analogamente a quanto avvenuto per Ecogreen, senza applicazione di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), dato che, quando è stabilita un’entità economica unica composta dal produttore esportatore e dall’operatore commerciale, non si può procedere a un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). La società ha inoltre affermato che spettava alle istituzioni provare la necessità di applicare un adeguamento, cosa che non avevano fatto nel caso di PTMM. Ha inoltre asserito che la sua situazione era identica a quella di Ecogreen e che qualsiasi differenza di trattamento costituiva quindi una discriminazione.
(11) Per quanto riguarda le osservazioni formulate da PTMM, va
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