Directive 2006/52/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs

Coming into Force15 August 2006
End of Effective Date20 January 2010
Celex Number32006L0052
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/52/oj
Published date26 July 2006
Date05 July 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 26 July 2006
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26.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 204/10

DIRETTIVA 2006/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) Gli additivi alimentari possono essere ammessi nei prodotti alimentari solo se conformi all’allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (3).
(2) La direttiva 95/2/CE (4) stabilisce un elenco di additivi alimentari che possono essere usati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.
(3) La direttiva 94/35/CE (5) stabilisce un elenco di edulcoranti che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni di impiego.
(4) Dall’adozione delle direttive 95/2/CE e 94/35/CE si è registrata un’evoluzione tecnica nel campo degli additivi alimentari. È opportuno quindi procedere ad un adeguamento di tali direttive per tener conto di tale evoluzione.
(5) Sulla base del parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il 26 novembre 2003 vengono apportate modifiche alle autorizzazioni in corso, al fine di limitare, per quanto possibile, il tenore di nitrosamine, riducendo i livelli di nitriti e nitrati addizionati agli alimenti e salvaguardando, al contempo, la sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari. L’EFSA raccomanda che i livelli di nitriti e nitrati siano fissati nella legislazione come «dose aggiunta». L'EFSA è del parere che la quantità aggiunta di nitriti — e non la dose residua — contribuiscano all’attività inibitoria del C. botulinum. Le attuali disposizioni dovrebbero essere modificate in modo che le dosi massime ammesse, segnalate dall’EFSA, nei prodotti a base di carne, trattati o non trattati termicamente, nei formaggi e nel pesce siano espresse come dosi aggiunte. Tuttavia, per determinati prodotti a base di carne tradizionali dovrebbero essere definite, in via eccezionale, le dosi residue massime, a condizione che i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati. Le dosi definite dovrebbero garantire che la dose giornaliera ammissibile (DGA) stabilita dal comitato scientifico per i prodotti alimentari nel 1990 non sia superata. I prodotti che non sono specificatamente menzionati nella presente direttiva, ma che sono prodotti tradizionalmente in modo analogo (ossia prodotti affini) possono, se necessario, essere classificati a noma degli articoli 5 e 6 della direttiva 95/2/CE. Per i formaggi il livello dovrebbe essere espresso come dose aggiunta nel latte destinato alla produzione del formaggio. Se si applica un procedimento che prevede che i nitrati vengano addizionati dopo aver prelevato il siero e aggiunto acqua, i livelli dovrebbero essere identici a quelli ottenuti in caso di aggiunta diretta dei nitrati nel latte destinato alla produzione del formaggio.
(6) La direttiva 2003/114/CE recante modifica della direttiva 95/2/CE ha imposto alla Commissione e all’EFSA di rivedere le condizioni d’impiego degli additivi p-idrossibenzoati da E 214 ad E 219 e i loro sali di sodio entro il 1o luglio 2004. L’EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dei p-idrossibenzoati ed ha espresso un parere in merito in data 13 luglio 2004. L'EFSA ha stabilito una DGA globale pari a 0-10 mg/kg di peso corporeo per la somma degli esteri metilico e etilico dell’acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di sodio. L’EFSA ha ritenuto che tale DGA globale non debba applicarsi al parabene di propile, dal momento che tale sostanza, contrariamente al parabene di metile e di etile, ha avuto effetti sugli ormoni sessuali e sugli organi riproduttori maschili dei ratti giovani. Pertanto, l’EFSA non ha potuto raccomandare una DGA per il parabene di propile a causa della mancanza di una dose priva di effetto avverso osservato (NOAEL). È necessario dunque vietare l'uso degli additivi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 derivato sodico dell’estere propilico dell’acido p-idrossibenzoico dalla direttiva 95/2/CE. È necessario inoltre revocare l’autorizzazione all’impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi.
(7) La decisione 2004/374/CE della Commissione (6) ha sospeso l’immissione in commercio e l’importazione di coppette di gelatina contenenti additivi alimentari gelificanti derivati dalle alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che l’ingestione di tali prodotti comporta. Alla luce di un riesame di tale decisione, è necessario vietare l’uso di taluni additivi alimentari gelificanti nei prodotti di gelatina in coppette.
(8) Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’eritritolo ed ha espresso il suo parere in data 5 marzo 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che può essere autorizzato l’impiego dell’eritritolo in quanto additivo alimentare. Segnala inoltre che tale sostanza ha un potere lassativo, ma in dosi superiori agli altri polioli. L’eritritolo ha molte proprietà tecnologiche non edulcoranti che sono importanti in un’ampia gamma di alimenti, dai prodotti dolciari ai prodotti lattieri, tra cui le funzioni di esaltatore di sapidità, di agente veicolante, umidificante, stabilizzante, addensante, agente di carica e sequestrante. È necessario autorizzare l’utilizzo dell’eritritolo per le stesse applicazioni alimentari degli altri polioli attualmente ammessi. Inoltre, è necessario modificare la direttiva 94/35/CE, dal momento che l’eritritolo può essere utilizzato anche a scopi edulcoranti alla stregua degli altri polioli attualmente ammessi.
(9) Il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’emicellulosa di soia ed ha espresso il suo parere in data 4 aprile 2003. Il comitato è giunto alla conclusione che l’impiego di emicellulosa di soia sia ammissibile in taluni alimenti per i quali è stata richiesta e in determinate dosi aggiunte. Occorrerebbe pertanto autorizzare tale utilizzo a scopi specifici. Tuttavia, al fine di facilitare la situazione per le persone allergiche, è opportuno che tale utilizzo non venga autorizzato per alimenti non trasformati nei quali non ci si aspetta la presenza di soia. In ogni caso, i consumatori dovrebbero essere informati allorché dei prodotti contengono emicellulosa derivante dalla soia a norma della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (7).
(10) L’EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell’etilcellulosa ed ha espresso il suo parere in data 17 febbraio 2004. Essa ha deciso di inserire l’etilcellulosa nel gruppo con DGA «non specificata» per le cellulose modificate, stabilito dal comitato scientifico dell’alimentazione umana. L’etilcellulosa è usata principalmente negli integratori alimentari e negli aromi incapsulati. Occorrerebbe pertanto autorizzare l’impiego di etilcellulosa alla stregua delle altre cellulose.
(11) L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del pullulan e ha espresso il suo parere il 13 luglio 2004. Essa considera ammissibile l'impiego del pullulan per il rivestimento di integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse nonché nelle «cartine» commestibili per rinfrescare l'alito. È opportuno pertanto autorizzarne l'uso.
(12) L'EFSA ha valutato i dati relativi alla sicurezza del butil idrochinone terziario (TBHQ) e ha espresso il suo parere il 12 luglio 2004. Essa ha stabilito una DGA pari a 0-0,7 mg/kg di peso corporeo per questo antiossidante ed è giunta alla conclusione che l'impiego dello stesso sia ammissibile in determinati prodotti alimentari e a determinare dosi. È opportuno pertanto autorizzare l'uso di questo additivo.
(13) Il comitato scientifico per l'alimentazione umana ha valutato i dati relativi alla sicurezza dell'ottenilsuccinato di amido e allumini e ha espresso il suo parere il 21 marzo 1997. Il comitato è giunto alla conclusione che l'impiego dello stesso quale componente in vitamine e carotenoidi microincapsulati sia ammissibile. È opportuno pertanto autorizzarne l'impiego.
(14) Durante la fabbricazione di formaggio di latte acido, viene addizionato carbonato acido di sodio (E 500ii) al latte pastorizzato per portare l'acidità provocata dall’acido lattico ad un valore di PH appropriato per creare in tal modo le condizioni di crescita necessarie alla maturazione. È opportuno pertanto autorizzare l’impiego del carbonato acido di sodio nella produzione di formaggio di latte acido.
(15) Al momento è autorizzato l'uso di una miscela di sorbati (E 200, E 202 ed E 203) e benzoati (da E 210 ad E 213) nei gamberetti cotti a scopi di conservazione. È opportuno estendere tale autorizzazione a tutti i crostacei ed i molluschi cotti.
(16) Il diossido di silicio E 551 è ammesso come veicolante per i coloranti alimentari ad una concentrazione massima del 5 %. È opportuno autorizzare l’uso di disossido di silicio come agente veicolante per i coloranti alimentari E 171
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