Council Regulation (EC) No 1017/94 of 26 April 1994 concerning the conversion of land currently under arable crops to extensive livestock farming in Portugal

Coming into Force10 May 1994
End of Effective Date31 December 2004
Celex Number31994R1017
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1994/1017/oj
Published date03 May 1994
Date26 April 1994
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 112, 3 May 1994
EUR-Lex - 31994R1017 - IT 31994R1017

Regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1994 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 1017/94 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 1994 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che oltre un milione di ettari situati in parecchie regioni del Portogallo sono stati collettivizzati nel quadro della « Riforma agraria »; che gran parte di tali superfici è stata o sta per essere redistribuita agli ex proprietari o ai loro eredi; che prima della collettivizzazione una parte di dette superfici era destinata all'allevamento di bestiame; che a seguito della collettivizzazione le terre sono state ampiamente utilizzate per la produzione di seminativi; che la riconversione delle superfici all'attività agricola tradizionale, ossia l'allevamento estensivo di bovini e/o ovini/caprini, auspicata dal Portogallo per le regioni interessate, presuppone, per non compromettere la vitalità delle aziende, l'esistenza di un numero sufficiente di diritti al premio, quali sono previsti dall'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2) e dall'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (3); che occorre consentire al Portogallo la realizzazione di un programma di riconversione di dette superfici, mettendo a sua disposizione una riserva nazionale specifica di diritti al premio; che, per non perturbare la situazione del mercato in Portogallo, occorre limitare il numero massimo di unità di bestiame adulto (UBA) che possono essere oggetto del programma di riconversione;

considerando che il processo di collettivizzazione delle terre, in rapporto alla sua natura e alla sua dimensione, ha condizionato nelle regioni interessate tutta l'attività agricola e quindi tutte le aziende; che è quindi opportuno includere tutte le superfici situate nelle regioni collettivizzate fra quelle ammissibili al programma di riconversione;

considerando che è opportuno limitare la partecipazione al programma di riconversione ai produttori le cui parcelle sono situate, totalmente o in parte, nelle regioni oggetto della collettivizzazione, purché soddisfino talune condizioni e si impegnino a riconvertire dette parcelle alla produzione estensiva di bestiame conformemente a un tasso di carico massimo per ettaro convertito e secondo un piano di riconversione approvato dalle autorità...

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