Council Directive 90/44/EEC of 22 January 1990 amending Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs

Coming into Force30 January 1990
End of Effective Date31 August 2010
Celex Number31990L0044
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1990/44/oj
Published date31 January 1990
Date22 January 1990
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 27, 31 January 1990
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31.1.1990 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27/35

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

(90/44/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/373/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/235/CEE (5), fissa le regole per la commercializzazione dei mangimi composti nella Comunità;

considerando che, ai sensi della normativa comunitaria in vigore, gli Stati membri possono derogare in determinati casi alle regole comunitarie, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura e la scelta degli ingredienti;

considerando che è opportuno, in vista del completamento del mercato interno, eliminare tutte le deroghe nazionali che possono ancora frenare la libera circolazione dei mangimi composti o che creano condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che il metodo più adeguato per eliminare tutte le disparità attuali relative alle norme di etichettatura è di fissare — a livello comunitario — l'elenco delle dichiarazioni che il responsabile dell'etichettatura deve o può volontariamente fornire, secondo il caso;

considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile l'allevatore sulla composizione e sull'impiego dei mangimi; che occorre quindi fare in modo che l'esattezza delle dichiarazioni fornite possa essere ufficialmente controllata in tutte le fasi della commercializzazione dei mangimi, conformemente alle disposizioni in materia contenute in detta direttiva;

considerando che la dichiarazione degli ingredienti che entrano nella composizione dei mangimi costituisce, in certi casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori;

considerando che la determinazione quantitativa degli ingredienti dei mangimi destinati agli animali da reddito crea attualmente, sul piano dl controllo, difficoltà a causa soprattutto della natura dei prodotti utilizzati, della complessità della miscela ottenuta o del processo di fabbricazione dei mangimi;

considerando che occorre pertanto — allo stadio attuale — orientarsi, almeno per i mangimi destinati agli animali da reddito, verso una formula di dichiarazione flessibile che si limiti all'indicazione dei componenti dell'alimento senza specificarne le quantità; che è inoltre necessario mantenere la possibilità di creare categorie che permettano di raggruppare sotto una denominazione comune vari ingredienti; che, siccome categorie di ingredienti sono già state determinate dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione (6) per gli alimenti composti destinati agli animali familiari, conviene adottare disposizioni analoghe per gli altri alimenti;

considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per l'etichettatura degli alimenti destinati agli animali familiari per tener conto della peculiarità di questa categoria di mangimi;

considerando che il fabbricante di mangimi composti deve avere la possibilità di fornire all'allevatore anche informazioni diverse da quelle previste espressamente dalla direttiva 79/373/CEE; che occorre subordinare la presentazione di queste informazioni supplementari a determinate condizioni di queste informazioni supplementari a determinate condizioni o restrizioni per garantire una concorrenza leale tra i fabbricanti nonché un'informazione obiettiva dell'allevatore;

considerando che la direttiva 79/373/CEE consente attualmente agli Stati membri di esigere che i mangimi composti siano fabbricati con determinati ingredienti o non contengano taluni ingredienti; che è necessario abolire gli ostacoli derivanti da queste limitazioni mediante la compilazione, a livello comunitario, di un elenco degli ingredienti utilizzati per fabbricare mangimi composti e di un elenco di ingredienti il cui impiego deve essere vietato per motivi di carattere sanitario;

considerando che l'elenco degli ingredienti che possono entrare nella composizione dei mangimi non deve avere carattere esauriente, data l'estrema diversità dei prodotti e sottoprodotti che possono essere utilizzati, la costante evoluzione della tecnologia alimentare e l'esigenza di non limitare le possibilità di scelta dei fabbricanti; che conviene pertanto limitarsi a compilare un inventario dei principali ingredienti normalmente utilizzati per la fabbricazione dei mangimi composti;

considerando che questo inventario dovrà indicare le denominazioni comuni da usare per la designazione dei vari ingredienti nonché le descrizioni cui dovranno corrispondere per poter fruire di tali denominazioni;

considerando che la sola descrizione dei vari ingredienti potrebbe risultare insufficiente per distinguere prodotti molto vicini, ma di qualità a volte differente; che in questi casi particolari occorre prevedere la possibilità supplementare di stabilire requisiti minimi di composizione;

considerando che l'elenco degli ingredienti che possono essere usati per la fabbricazione di mangimi composti non ha carattere limitativo; che gli Stati membri debbono pertanto ammettere che i mangimi composti commercializzati all'interno della Comunità possano contenere ingredienti diversi da quelli che figurano nell'elenco, a condizione che si tratti di prodotti di qualità sana, leale e mercantile e che siano designati con denominazioni specifiche che evitino qualsiasi confusione con gli ingredienti che fruiscono di una denominazione stabilita sul piano comunitario;

considerando che la compilazione dell'elenco dei principali ingredienti normalmente utilizzati e commerciallizzati per la preparazione dei mangimi composti nonché la redazione dell'elenco degli ingredienti il cui impiego deve essere in futuro vietato sono misure di carattere scientifico; che, per agevolare l'adozione di queste misure, occorre seguire la procedura che instaura una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato permanente dei mangimi per animali;

considerando che per garantire il rispetto delle condizioni stabilite per i mangimi composti gli Stati membri devono prevedere appropriati controlli per sondaggio, non soltanto nel corso della commercializzazione ma anche durante la fabbricazione degli alimenti; che quest'ultima forma di controllo deve esercitarsi, in particolare, sulle scritture del fabbricante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«g) il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.»
2) All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:
«l) data di conservazione minima di un margine composto: la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche.»
3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 1. Gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono opposte, in apposito riquadro, le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili ed indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore, dell'importatore o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:
a) denominazione “mangime completo”, “mangime complementare”, “mangime minerale”, “mangime melassato”, “mangime completo d'allattamento”, “mangime complementare d'allattamento”, secondo il caso;
b) specie animale o categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;
c) modalità d'impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;
d) per tutti i mangimi composti salvo quelli destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ingredienti da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater;
e) se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;
f) a seconda dei casi, dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 3;
g) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;
h) quantità netta, espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volme o di massa per i prodotti liquidi;
i) data di conservazione minima, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 1;
j) numero di riferimento della partita qualora non sia indicata la data di fabbricazione.
2. Gli Stati membri prescrivono che, qualora i mangimi composti siano commercializzati in autocisterne o veicoli analoghi o conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate su un documento di accompagnamento. Ove si tratti di piccole quantità di mangimi destinati al consumatore diretto è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita. 3. Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, possano essere apposte nel riquadro previsto a tal fine al paragrafo 1 solo le seguenti indicazioni supplementari:
a) marchio d'identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di etichettatura;
b) nome o
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