Commission Regulation (EC) No 1471/2004 of 18 August 2004 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the import of cervid products from Canada and the United States(Text with EEA relevance)
Coming into Force | 08 September 2004,01 January 2005 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Celex Number | 32004R1471 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1471/oj |
Published date | 19 August 2004 |
Date | 18 August 2004 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 271, 19 August 2004 |
19.8.2004 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 271/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2004
che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1) | La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia. |
(2) | Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi. |
(3) | Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria (2), l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata. |
(4) | La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3) specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata. |
(5) | Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento. |
(6) | È pertanto opportuno modificare il |
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