Council Regulation (EC) No 1452/2001 of 28 June 2001 introducing specific measures for certain agricultural products for the French overseas departments, amending Directive 72/462/EEC and repealing Regulations (EEC) No 525/77 and (EEC) No 3763/91 (Poseidom)

Coming into Force01 January 2001,24 July 2001,01 July 2001,01 January 2000
End of Effective Date14 February 2006
Celex Number32001R1452
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1452/oj
Published date21 July 2001
Date28 June 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001
EUR-Lex - 32001R1452 - IT

Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0011 - 0025


Regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36, 37 e 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione 89/687/CEE(2), ha adottato un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom), che s'inquadra nella politica comunitaria a favore delle regioni ultraperiferiche. Il programma è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate e a consentire loro di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di cui fanno parte integrante, benché fattori obiettivi le pongano in una situazione geograficamente ed economicamente marginale. Esso applica la PAC nelle suddette regioni prevedendo l'adozione di misure specifiche; in particolare, sono previste misure volte a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli dei DOM e ad ovviare agli effetti della loro situazione geografica eccezionale e dei vincoli cui sono soggetti, quali successivamente riconosciuti dall'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

(2) La situazione geografica eccezionale dei DOM, rispetto alle fonti di approvvigionamento di prodotti essenziali alla trasformazione e in quanto fattori di produzione agricoli, impone a queste regioni costi aggiuntivi di trasporto. Una serie di fattori oggettivi connessi all'insularità e all'ultraperifericità impongono inoltre agli operatori e ai produttori dei DOM vincoli supplementari che ostacolano pesantemente le loro attività. Ciò si riscontra in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali, la cui produzione nei DOM essenzialmente non è possibile né può essere prevista su vasta scala, per cui i DOM dipendono interamente da fonti di approvvigionamento esterne. Tali svantaggi possono essere mitigati riducendo il prezzo dei suddetti prodotti essenziali. Risulta dunque opportuno, per garantire l'approvvigionamento dei DOM a partire dalla produzione locale e al fine di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità dei DOM, instaurare un regime specifico di approvvigionamento.

(3) A tal fine, in deroga all'articolo 23 del trattato, occorre esentare le importazioni di prodotti in causa provenienti da paesi terzi dai dazi d'importazione applicabili.

(4) Per realizzare efficacemente l'obiettivo di ridurre i prezzi nei DOM e di ovviare ai costi supplementari dovuti alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità, salvaguardando al contempo la competitività dei prodotti comunitari, è opportuno concedere aiuti per la fornitura di prodotti comunitari nei DOM. Tali aiuti tengono conto dei costi supplementari di trasporto verso i DOM e dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso di fattori di produzione agricoli o di prodotti destinati alla trasformazione, dei costi supplementari dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(5) Poiché i quantitativi soggetti al regime specifico di approvvigionamento sono limitati al fabbisogno di approvvigionamento dei DOM, il sistema non nuoce al corretto funzionamento del mercato interno. I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento non dovrebbero inoltre produrre distorsioni di traffico per i prodotti interessati. Occorre pertanto vietare la rispedizione o la riesportazione di questi prodotti a partire dai DOM. Il divieto non si applica tuttavia ai flussi di scambi tra i DOM. In caso di trasformazione, a determinate condizioni, tale divieto non si applica neanche alle esportazioni effettuate verso i paesi terzi per favorire un commercio regionale, né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

(6) I vantaggi economici del regime specifico di approvvigionamento dovrebbero ripercuotersi a livello dei costi di produzione fino allo stadio dell'utilizzatore finale. Essi devono essere pertanto concessi solo a condizione che abbiano un impatto effettivo e che siano attuati gli opportuni controlli.

(7) In Guiana, tenuto conto dei recenti sviluppi dell'agricoltura, il regolamento (CEE) n. 3763/91(3) ha introdotto una misura destinata a potenziare la coltivazione del riso. Tale misura scadeva al termine della campagna di commercializzazione 1996 e, poiché lo Stato membro interessato non ha presentato alcuna domanda di proroga, la misura stessa è stata abrogata. È inoltre in vigore una misura destinata allo smercio e alla commercializzazione di una parte della produzione locale in Guadalupa, in Martinica e nel resto della Comunità. Poiché la produzione locale non può essere consumata interamente nella regione e le disponibilità e le possibilità di magazzinaggio in loco risultano assai ridotte, occorre proseguire questa misura di vitale importanza per l'equilibrio della filiera locale, alle stesse condizioni previste nell'attuale normativa.

(8) È opportuno sostenere le attività di allevamento tradizionali per sopperire al fabbisogno locale dei DOM. A tal fine occorre derogare a talune disposizioni delle organizzazioni comuni dei mercati in materia di limitazione della produzione per tener conto dello stato di sviluppo e delle particolari condizioni di produzione locali, del tutto diverse da quelle del resto della Comunità. Tale obiettivo può essere perseguito, in modo complementare, tramite il finanziamento di programmi di miglioramento genetico che prevedano l'acquisto di animali riproduttori di razza pura, tramite l'acquisto di razze commerciali maggiormente adattate ai contesti locali, la concessione di premi integrativi per le vacche nutrici e la macellazione e, se necessario, tramite la possibilità d'importare dai paesi terzi bovini maschi destinati all'ingrasso a determinate condizioni, occorre inoltre derogare all'applicazione delle condizioni d'importazione degli animali e dei prodotti di origine animale.

(9) È opportuno ovviare alle gravi carenze constatate nell'approvvigionamento del mercato dei DOM per quanto riguarda i prodotti lattieri freschi, che al momento dipende prevalentemente da prodotti importati. Tale obiettivo può' essere realizzato proseguendo l'aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo locale, valutato periodicamente nel quadro di un bilancio, ed inoltre non applicando il regime di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte vaccino, previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92(4). In effetti le cattive condizioni di approvvigionamento peculiari di queste regioni ultraperiferiche, completamente diverse da quelle prevalenti nel resto della Comunità, giustificano tale deroga, unitamente all'esigenza di incentivare la produzione locale.

(10) Un contributo comunitario al finanziamento di programmi regionali a favore delle attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali dei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari in Martinica e nella Riunione è stato istituito a titolo transitorio per il periodo 1996-2000. Per i settori in causa, i tassi di copertura del fabbisogno locale risultano ancora poco elevati. La capacità delle filiere di definire e mettere in atto strategie adeguate ai contesti locali di sviluppo economico, di organizzazione territoriale della produzione, di professionalizzazione degli operatori, condiziona la capacità di mobilitare in maniera efficace il sostegno comunitario. Occorre proseguire a titolo temporaneo questo sostegno, per garantire il rafforzamento della produzione di un settore moderno e di qualità. La stessa disposizione viene estesa alla Guiana e alla Guadalupa, a condizione che vengano create organizzazioni interprofessionali locali.

(11) Nel settore ortofrutticolo e in quello delle piante e dei fiori, al fine di incrementare la produttività delle aziende e migliorare la qualità dei prodotti, strutturare le filiere, promuovere i prodotti trasformati locali e salvaguardare talune produzioni tradizionali (vaniglia, oli essenziali...) sono state introdotte misure a favore della commercializzazione locale dei suddetti prodotti, della loro trasformazione e della loro commercializzazione esterna. Poiché tali misure hanno permesso di cominciare a rafforzare la competitività della produzione locale rispetto alla concorrenza esterna sui mercati in espansione, di meglio rispondere alle aspettative dei consumatori e dei nuovi circuiti di distribuzione e di consolidare la valorizzazione di questi prodotti nel resto della Comunità, gli sforzi in questo senso devono essere pertanto proseguiti.

(12) Il regolamento (CEE) n. 525/77(5) ha istituito un regime di aiuti alla produzione di conserve di ananassi che si applica esclusivamente in Martinica. Tenuto conto delle specificità del regime e della regione di produzione, per motivi di armonizzazione legislativa e amministrativa è opportuno integrarlo nel presente regolamento e abrogare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 525/77. La sopravvivenza della filiera degli ananassi può essere garantita solo tramite la mobilitazione di tutti gli operatori interessati. La coltivazione di ananassi è un'attività particolarmente importante per la Martinica in termini economici e...

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