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30.4.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 111/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari. |
(2) | Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo (3). |
(3) | Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi. |
(4) | I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine. |
(5) | È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17. |
(6) | I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine. |
(7) | Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo. |
(8) | È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile (5), le sostanze perfluoroalchiliche (6) e l'acrilammide (7). Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione (8) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (9), è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA. |
(9) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) | l'articolo 9 è così modificato:
a) | i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA. 3. Gli Stati membri sono |
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