Commission Regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs Text with EEA relevance

Coming into Force20 May 2011
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32011R0420
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2011/420/oj
Published date30 April 2011
Date29 April 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 111, 30 April 2011
L_2011111IT.01000301.xml
30.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/3

REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari.
(2) Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo (3).
(3) Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi.
(4) I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.
(5) È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17.
(6) I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.
(7) Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo.
(8) È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile (5), le sostanze perfluoroalchiliche (6) e l'acrilammide (7). Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione (8) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (9), è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA.
(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 9 è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA. 3. Gli Stati membri sono
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