Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date20 December 2006
Subject Matterproductos alimenticios,denrées alimentaires,alimentari
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 364, 20 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 364, 20 décembre 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 364, 20 dicembre 2006
TESTO consolidato: 32006R1881 — IT — 01.07.2022

02006R1881 — IT — 01.07.2022 — 032.001


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►B REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2007 L 255 14 29.9.2007
►M2 REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE del 18 giugno 2008 L 160 20 19.6.2008
►M3 REGOLAMENTO (CE) N. 629/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2008 L 173 6 3.7.2008
►M4 REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2010 L 35 7 6.2.2010
►M5 REGOLAMENTO (UE) N. 165/2010 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2010 L 50 8 27.2.2010
►M6 REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2011 L 111 3 30.4.2011
►M7 REGOLAMENTO (UE) N. 835/2011 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 2011 L 215 4 20.8.2011
►M8 REGOLAMENTO (UE) N. 1258/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011 L 320 15 3.12.2011
►M9 REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011 L 320 18 3.12.2011
M10 REGOLAMENTO (UE) N. 219/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2012 L 75 5 15.3.2012
►M11 REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012 L 176 43 6.7.2012
►M12 REGOLAMENTO (UE) N. 1058/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2012 L 313 14 13.11.2012
►M13 REGOLAMENTO (UE) N. 1067/2013 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 L 289 56 31.10.2013
M14 REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2014 L 67 3 7.3.2014
M15 REGOLAMENTO (UE) N. 362/2014 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2014 L 107 56 10.4.2014
►M16 REGOLAMENTO (UE) N. 488/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2014 L 138 75 13.5.2014
►M17 REGOLAMENTO (UE) N. 696/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2014 L 184 1 25.6.2014
M18 REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014 L 358 13 13.12.2014
►M19 REGOLAMENTO (UE) 2015/704 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015 L 113 27 1.5.2015
►M20 REGOLAMENTO (UE) 2015/1005 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015 L 161 9 26.6.2015
►M21 REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2015 L 161 14 26.6.2015
►M22 REGOLAMENTO (UE) 2015/1125 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2015 L 184 7 11.7.2015
►M23 REGOLAMENTO (UE) 2015/1137 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 L 185 11 14.7.2015
►M24 REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015 L 282 11 28.10.2015
►M25 REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015 L 283 3 29.10.2015
►M26 REGOLAMENTO (UE) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016 L 45 3 20.2.2016
►M27 REGOLAMENTO (UE) 2017/1237 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2017 L 177 36 8.7.2017
M28 REGOLAMENTO (UE) 2018/290 DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2018 L 55 27 27.2.2018
►M29 REGOLAMENTO (UE) 2019/1870 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019 L 289 37 8.11.2019
►M30 REGOLAMENTO (UE) 2019/1901 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2019 L 293 2 14.11.2019
►M31 REGOLAMENTO (UE) 2020/685 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 2020 L 160 3 25.5.2020
►M32 REGOLAMENTO (UE) 2020/1255 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2020 L 293 1 8.9.2020
►M33 REGOLAMENTO (UE) 2020/1322 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020 L 310 2 24.9.2020
►M34 REGOLAMENTO (UE) 2020/2040 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2020 L 420 1 14.12.2020
►M35 REGOLAMENTO (UE) 2021/1317 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2021 L 286 1 10.8.2021
►M36 REGOLAMENTO (UE) 2021/1323 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2021 L 288 13 11.8.2021
►M37 REGOLAMENTO (UE) 2021/1399 DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2021 L 301 1 25.8.2021
►M38 REGOLAMENTO (UE) 2021/1408 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2021 L 304 1 30.8.2021
►M39 REGOLAMENTO (UE) 2021/2142 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 2021 L 433 8 6.12.2021
►M40 REGOLAMENTO (UE) 2022/617 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 2022 L 115 60 13.4.2022


Rettificato da:

C1 Rettifica, GU L 234, 10.9.2011, pag. 47 (629/2008)
C2 Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag. 14 (1259/2011)
C3 Rettifica, GU L 267, 18.10.2017, pag. 6 (696/2014)
►C4 Rettifica, GU L 298, 19.11.2019, pag. 12 (2019/1870)
►C5 Rettifica, GU L 310, 2.12.2019, pag. 60 (2019/1870)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Norme generali

1.
I prodotti alimentari elencati nell'allegato non sono commercializzati se contengono uno dei contaminanti elencati nell'allegato in una quantità superiore al tenore massimo indicato nell'allegato medesimo.
2.
I tenori massimi di cui all'allegato si applicano alla parte commestibile dei prodotti alimentari interessati, salvo quanto diversamente indicato nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e composti

1.

Nell'applicare i tenori massimi di cui all'allegato ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti da più di un ingrediente, si tiene conto di quanto segue:

a)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dai processi di essiccazione o di diluizione;

b)

modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla trasformazione;

c)

le proporzioni relative degli ingredienti nel prodotto;

d)

il limite analitico di quantificazione.

2.
I fattori specifici di concentrazione o diluizione relativi alle operazioni di essiccazione, diluizione, trasformazione e/o miscelazione di cui trattasi o ai prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati e/o composti di cui trattasi vengono forniti e motivati dall'operatore del settore alimentare quando l'autorità competente effettua un controllo ufficiale.

Se l'operatore del settore alimentare non fornisce il fattore di concentrazione o diluizione necessario o se l'autorità competente ritiene tale fattore inidoneo alla luce della motivazione addotta, è l'autorità stessa a definire il fattore in base alle informazioni disponibili, perseguendo nel contempo la massima protezione della salute pubblica.

3.
I paragrafi 1 e 2 si applicano in assenza di specifici tenori massimi comunitari stabiliti per questi prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati o composti.
4.
Ove la legislazione comunitaria non preveda tenori massimi specifici per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, gli Stati membri possono stabilire livelli più restrittivi.

Articolo 3

Divieti in materia di uso, miscelazione e detossificazione

1.
I prodotti alimentari non conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere utilizzati come ingredienti alimentari.
2.
I prodotti alimentari conformi ai tenori massimi di cui all'allegato non possono essere miscelati con prodotti alimentari in cui tali tenori massimi siano superati.
3.
I prodotti alimentari da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione non possono essere miscelati con prodotti alimentari destinati al consumo umano diretto, né con prodotti alimentari destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4.
I prodotti alimentari contenenti i contaminanti di cui alla parte 2 dell'allegato (Micotossine) non possono essere sottoposti a detossificazione mediante trattamenti chimici.

▼M5

Articolo 4

Disposizioni specifiche per le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco

Le arachidi, gli altri semi oleosi, la frutta a guscio, la frutta secca, il riso e il granturco non conformi ai corrispondenti tenori massimi di aflatossine di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato possono essere commercializzati purché si tratti di prodotti alimentari che:

a)

non sono destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari;

b)

sono conformi ai corrispondenti tenori massimi di cui ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.9 e 2.1.12 dell’allegato;

c)

sono sottoposti a un trattamento che comporti la cernita o altro trattamento fisico e purché dopo tale trattamento i tenori massimi di cui ai punti 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.10 e 2.1.11 dell’allegato non siano superati, e a condizione che il trattamento non produca altri residui nocivi;

d)

recano un’etichettatura che ne specifichi chiaramente l’impiego, compresa l’indicazione «prodotto da sottoporre a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo umano o dell’impiego come ingrediente di prodotti alimentari». Tale indicazione deve comparire sull’etichetta di ogni sacco, cassa, ecc. e sull’originale del documento di accompagnamento. Il codice identificativo della partita deve essere apposto in forma indelebile su ogni sacco, cassa, ecc...

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