Commission Regulation (EU) No 594/2012 of 5 July 2012 amending Regulation (EC) 1881/2006 as regards the maximum levels of the contaminants ochratoxin A, non dioxin-like PCBs and melamine in foodstuffs Text with EEA relevance

Published date06 July 2012
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 176, 6 July 2012
L_2012176IT.01004301.xml
6.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176/43

REGOLAMENTO (UE) N. 594/2012 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi dei contaminanti ocratossina A, PCB non diossina-simili e melamina nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2) Il regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione (3) che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006, ha stabilito nuovi tenori massimi per i PCB non diossina-simili applicabili dal 1o gennaio 2012. È opportuno disporre che tali tenori massimi non siano applicabili ai prodotti alimentari legittimamente collocati sul mercato prima di tale data.
(3) Il regolamento (UE) n. 105/2010 della Commissione (4) recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 stabilisce per l'ocratossina A nelle spezie un tenore massimo finale meno elevato, da ottenere mediante l'applicazione di buone pratiche. Per consentire ai paesi produttori di porre in atto misure preventive e per evitare che il commercio subisca perturbazioni inaccettabili, tale regolamento fissa inoltre un tenore massimo più elevato da applicare per un periodo di tempo limitato. Il regolamento dispone inoltre che venga verificata, nelle varie regioni di produzione del mondo, la capacità di rispettare i tenori massimi meno elevati di ocratossina A mediante l'applicazione di buone pratiche. La verifica andava fatta prima che divenisse applicabile il tenore massimo meno elevato di ocratossina A. Malgrado sia stato rilevato un miglioramento significativo nell'applicazione di buone pratiche nelle varie regioni di produzione del mondo il tenore massimo meno elevato non è ancora raggiungibile costantemente nelle specie Capsicum. È pertanto opportuno rimandare l'applicazione del tenore massimo meno elevato per le Capsicum spp.
(4) Il glutine di frumento è un coprodotto della produzione di amido. È stato dimostrato che, in particolare alla fine della stagione di immagazzinamento, non è più possibile rispettare l'attuale tenore massimo di ocratossina A nel glutine di frumento anche con l'applicazione rigorosa delle buone pratiche relative all'immagazzinamento, probabilmente a causa del cambiamento climatico. È pertanto opportuno sostituire il tenore massimo attuale con un tenore che sia raggiungibile mediante l'applicazione di buone pratiche e garantisca al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute umana.
(5) Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare facente capo all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l'ocratossina A nei prodotti alimentari (5) che tiene conto di dati scientifici recenti e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI - tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo. In base alle conclusioni del parere adottato dall'EFSA i cambiamenti prospettati dal presente regolamento per quanto riguarda l'ocratossina A continuano a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.
(6) Su richiesta della Commissione l'EFSA ha adottato il 18 Marzo 2010 un parere scientifico relativo alla melamina nei mangimi e nei prodotti alimentari (6). I risultati indicano che l'esposizione alla melamina può dare origine alla formazione di cristalli nell'apparato urinario. Tali cristalli causano danno al tubulo prossimale e sono stati
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