Commission Regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards ochratoxin A (Text with EEA relevance)

Published date06 February 2010
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 06 February 2010
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6.2.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/7

REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.
(2) Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l’ocratossina A (OTA) nei prodotti alimentari (3), che tiene conto di nuovi dati scientifici, e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI) (tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo.
(3) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 prevede che l’opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA in prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia e di riesaminare i tenori massimi vigenti relativi in particolare all’OTA nelle uva secche e nel succo d’uva, sia valutata alla luce del recente parere scientifico dell’EFSA.
(4) In base al parere espresso dall’EFSA, gli attuali tenori massimi sembrano adeguati a tutelare la salute pubblica e devono essere mantenuti. In relazione agli alimenti non ancora contemplati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, si è ritenuto opportuno e necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, fissare tenori massimi di ocratossina A per quegli alimenti che contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA (dell’intera popolazione, di una parte significativa di essa o di un suo gruppo vulnerabile) o per quegli alimenti per i quali è dimostrato che possono presentare livelli molto elevati di OTA pur non contribuendo in misura significativa all’esposizione all’OTA. È opportuno fissare un tenore massimo in questi casi, per evitare che tali prodotti altamente contaminati possano entrare nella catena alimentare.
(5) In base alle informazioni disponibili, non sembra necessario ai fini della tutela della salute pubblica fissare un livello massimo di OTA per la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, i prodotti a base di carne, compresi i prodotti commestibili a base di frattaglie e di sangue, e i vini liquorosi poiché questi prodotti non contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA e solo raramente sono stati rilevati livelli elevati di OTA in questi prodotti. Per il caffè crudo e la birra, la presenza di OTA
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