Commission Regulation (EU) No 105/2010 of 5 February 2010 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards ochratoxin A (Text with EEA relevance)
Published date | 06 February 2010 |
Subject Matter | Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 35, 06 February 2010 |
6.2.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 35/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 105/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda l’ocratossina A
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. |
(2) | Su richiesta della Commissione, il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso, in data 4 aprile 2006, un parere scientifico aggiornato riguardante l’ocratossina A (OTA) nei prodotti alimentari (3), che tiene conto di nuovi dati scientifici, e ha stabilito una dose settimanale tollerabile (TWI) (tolerable weekly intake) pari a 120 ng/kg di peso corporeo. |
(3) | Il regolamento (CE) n. 1881/2006 prevede che l’opportunità di stabilire un tenore massimo di OTA in prodotti alimentari quali la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, le spezie, i prodotti a base di carne, il caffè crudo, la birra e la liquirizia e di riesaminare i tenori massimi vigenti relativi in particolare all’OTA nelle uva secche e nel succo d’uva, sia valutata alla luce del recente parere scientifico dell’EFSA. |
(4) | In base al parere espresso dall’EFSA, gli attuali tenori massimi sembrano adeguati a tutelare la salute pubblica e devono essere mantenuti. In relazione agli alimenti non ancora contemplati dal regolamento (CE) n. 1881/2006, si è ritenuto opportuno e necessario, ai fini della tutela della salute pubblica, fissare tenori massimi di ocratossina A per quegli alimenti che contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA (dell’intera popolazione, di una parte significativa di essa o di un suo gruppo vulnerabile) o per quegli alimenti per i quali è dimostrato che possono presentare livelli molto elevati di OTA pur non contribuendo in misura significativa all’esposizione all’OTA. È opportuno fissare un tenore massimo in questi casi, per evitare che tali prodotti altamente contaminati possano entrare nella catena alimentare. |
(5) | In base alle informazioni disponibili, non sembra necessario ai fini della tutela della salute pubblica fissare un livello massimo di OTA per la frutta secca diversa dalle uve secche, il cacao e i prodotti a base di cacao, i prodotti a base di carne, compresi i prodotti commestibili a base di frattaglie e di sangue, e i vini liquorosi poiché questi prodotti non contribuiscono in misura significativa all’esposizione all’OTA e solo raramente sono stati rilevati livelli elevati di OTA in questi prodotti. Per il caffè crudo e la birra, la presenza di OTA |
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