Regolamento (UE) n . 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date03 December 2011
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 3 December 2011
TESTO consolidato: 32011R1259 — IT — 23.12.2011

2011R1259 — IT — 23.12.2011 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 320, 3.12.2011, p.18)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 095, 31.3.2012, pag. 14 (1259/2011)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ( 2 ) fissa i tenori massimi applicabili alle diossine e ai PCB diossina-simili in una serie di prodotti alimentari.
(2) Le diossine sono un insieme costituito da 75 congeneri di policlorodibenzo-p-diossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e sono spesso denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, avendo un altro profilo tossicologico, e sono denominati «PCB non diossina-simili».
(3) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per poter sommare la tossicità di questi diversi congeneri è stato introdotto il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF) in modo da agevolare la valutazione del rischio e il controllo normativo. Ciò significa che i risultati analitici relativi a tutte le diossine e a tutti i PCB diossina-simili che suscitano preoccupazione sotto il profilo tossicologico vengono espressi mediante un’unità quantificabile, ovvero in tossicità equivalente di TCDD (TEQ).
(4) L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha tenuto un seminario di esperti dal 28 al 30 giugno 2005 dedicato a un riesame dei valori dei fattori di tossicità equivalente (TEF) fissati dall’OMS nel 1998. Diversi valori,TEF sono stati modificati, in particolare per quanto concerne i PCB, i congeneri octaclorurati e i furani pentaclorurati. I dati sugli effetti dei nuovi valori TEF e sulla presenza di tali sostanze riscontrata di recente figurano nella relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) «Results of the monitoring of dioxin levels in food and feed» ( 3 ). È tuttavia opportuno rivedere i tenori massimi in PCB sulla base di questi nuovi dati.
(5) Su richiesta della Commissione, il gruppo scientifico sui contaminanti della catena alimentare dell’EFSA ha adottato un parere sulla presenza di PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi ( 4 ).
(6) La somma dei sei PCB marcatori o indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153 e 180) comprende circa la metà della quantità totale di PCB non diossina-simili presenti nei prodotti alimentari e nei mangimi. Questa somma è considerata come un marcatore adeguato per le presenze e l’esposizione delle persone ai PCB non diossina-simili e dovrebbe pertanto essere fissata in quanto tenore massimo.
(7) I tenori massimi sono stati stabiliti sulla base di recenti dati di presenza riuniti nella relazione scientifica dell’EFSA intitolata «Results of the monitoring of non dioxin-like PCBs in food and feed» ( 5 )«risultati della sorveglianza dei PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari e nei mangimi». Anche se è possibile ottenere limiti di quantificazione meno elevati, si può osservare che un numero considerevole di laboratori applicano un limite di quantificazione inferiore a 1 μg/kg di grassi o anche 2 μg/kg di grassi. In alcuni casi, il fatto di esprimere il risultato dell’analisi come livello superiore potrebbe portare in alcuni casi a un livello vicino al tenore massimo, se erano stabiliti tenori massimi molto severi, anche se non è stato quantificato nessun PCB. Si è riconosciuto che i dati non erano molto numerosi per alcune categorie di prodotti alimentari. Sarebbe pertanto opportuno riesaminare i tenori massimi entro tre anni, basandosi su una base di dati più ampia ottenuta mediante un metodo d’analisi dotato di una sensibilità sufficientemente elevata per quantificare i bassi tenori.
(8) Sono state concesse deroghe alla Finlandia e alla Svezia per la commercializzazione di pesce originario del Baltico e destinato ad essere consumato sul loro territorio, il cui tenore di diossine è superiore ai tenori massimi fissati per le diossine e alla somma delle diossine e dei PCB diossina-simili nel pesce. Questi Stati membri hanno rispettato la condizione relativa all’informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali. Essi comunicano ogni anno alla Commissione i risultati della sorveglianza dei tenori di diossine nel pesce del Baltico e le misure adottate per ridurre l’esposizione delle persone alle diossine presenti nel pesce del Baltico.
(9) Sulla base dei risultati della sorveglianza dei tenori di diossina e di PCB diossina-simili effettuata dalla Finlandia e dalla Svezia, la deroga concessa potrebbe limitarsi ad alcune specie di pesci. Tenuto conto della persistente presenza di diossine e di PCB nell’ambiente e pertanto nel pesce, è opportuno concedere tale deroga senza limiti di tempo.
(10) La Lettonia ha chiesto per i salmoni selvaggi catturati una deroga simile a quella concessa alla Finlandia e alla Svezia. A tale scopo, la Lettonia ha dimostrato che l’esposizione delle persone alle diossine e ai PCB diossina-simili sul suo territorio non era superiore al livello medio più elevato in qualunque Stato membro e di essere dotata di un sistema che garantisce la piena e completa informazione dei consumatori sulle raccomandazioni nutrizionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di tali specie di pesce del Baltico da parte di alcuni gruppi vulnerabili della popolazione, al fine di evitare rischi potenziali per la salute. Inoltre, la Lettonia dovrà garantire una sorveglianza dei tenori di diossine e di PCB diossina-simili nel pesce del
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