Commission Regulation (EC) No 1126/2007 of 28 September 2007 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs as regards Fusarium toxins in maize and maize products (Text with EEA relevance)

Published date29 September 2007
Subject MatterFoodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 255, 29 September 2007
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29.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/14

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/2007 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le Fusarium-tossine nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (2), fissa i tenori massimi di Fusarium-tossine in alcuni prodotti alimentari.
(2) Si devono fissare tenori massimi a un livello rigoroso che sia ragionevolmente ottenibile mediante buone pratiche agricole e di fabbricazione, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti.
(3) Le condizioni climatiche durante la crescita, in particolare durante la fioritura, hanno un'incidenza significativa sul contenuto di Fusarium-tossine. Tuttavia, le buone pratiche agricole, volte a ridurre al minimo i fattori di rischio, possono prevenire in certa misura la contaminazione da funghi del genere Fusarium. La raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (3), compreso il granoturco e i prodotti a base di granoturco, contiene principi generali per la prevenzione e la riduzione della contaminazione da Fusarium-tossine (zearalenone, fumonisine e tricoteceni) nei cereali da attuare mediante l'elaborazione di codici nazionali di buona pratica basati su tali principi.
(4) Nel 2005 sono stati fissati i livelli massimi di Fusarium-tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali, compreso il granoturco e i prodotti a base di granoturco. Per il granoturco non erano ancora ben noti tutti i fattori coinvolti nella formazione di Fusarium-tossine, in particolare per quanto riguarda lo zearalenone e le fumonisine B1 e B2. Si era pertanto previsto di applicare i livelli massimi di deossinivalenolo e zearalenone nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco solo a decorrere dal 1o luglio 2007 e quelli relativi alle fumonisine B1 e B2 solo a decorrere dal 1o ottobre 2007, nel caso in cui prima di allora non fossero stati fissati livelli massimi diversi basati su nuovi dati relativi alla loro formazione e incidenza di contaminazione. Questo periodo di tempo ha consentito agli operatori alimentari della filiera dei cereali di eseguire indagini sulle fonti di formazione di tali micotossine e sulle misure di gestione da adottare al fine di evitare, per quanto ragionevolmente possibile, la loro presenza.
(5) Tenendo conto delle nuove informazioni disponibili dal 2005, è opportuno modificare i livelli massimi nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco oltre che la data di applicazione di tali livelli.
(6) Le informazioni recenti dimostrano che a seguito delle condizioni meteorologiche per i raccolti 2005 e 2006 sono stati riscontrati nel granoturco livelli superiori a quelli dei raccolti 2003 e 2004, principalmente per quanto riguarda lo zearalenone e le fumonisine, e, in minor misura, per il deossinivalenolo. I livelli previsti per lo zearalenone e le fumonisine non sono quindi raggiungibili per il granoturco in determinate condizioni meteorologiche, anche se vengono applicate, per quanto possibile, misure di prevenzione. Di conseguenza, i livelli massimi devono essere modificati per impedire distorsioni del mercato, mantenendo allo stesso tempo un elevato livello di protezione della salute pubblica assicurando che l'esposizione dell'uomo rimanga significativamente al di sotto dei valori tossicologici di riferimento previsti per la tutela della salute umana.
(7) Per assicurare un'applicazione agevole e corretta di tali livelli massimi, è opportuno anche che essi siano applicati a tutto il granoturco raccolto durante una stagione e a tutti i prodotti a base di granoturco, quindi la data di applicazione deve riflettere l'inizio della stagione di commercializzazione successiva all’anno di raccolta. Poiché in Europa la raccolta del granoturco inizia generalmente a metà settembre e continua fino alla fine di ottobre, è opportuno che la data di applicazione sia fissata al 1o ottobre 2007.
(8) In considerazione di quanto sopra, il presente regolamento si applica a partire dal 1o luglio 2007.
(9) È inoltre opportuno apportare alcune modifiche tecniche minori.
(10) È opportuno prevedere che il livello massimo non si applichi al granoturco grezzo destinato ad essere trasformato mediante molitura ad umido (produzione di amido). I dati scientifici hanno infatti dimostrato che, a prescindere
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