Commission Regulation (EC) No 867/2008 of 3 September 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards operators’ organisations in the olive sector, their work programmes and the financing thereof

Coming into Force07 September 2008,01 April 2009
End of Effective Date13 June 2014
Celex Number32008R0867
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/867/oj
Published date04 September 2008
Date03 September 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 237, 04 September 2008
L_2008237IT.01000501.xml
4.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237/5

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell’articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 (2) è abrogato a decorrere dal 1o luglio 2008. Dati i numerosi riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 865/2004 contenuti nel regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione (3), che reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004, e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2080/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento che specifichi la nuova base giuridica e contenga riferimenti alle corrette disposizioni di base. Il nuovo regolamento deve contenere anche alcune modifiche ritenute necessarie alla luce dell’esperienza acquisita nei due anni di applicazione dei programmi di attività.
(2) Per garantire l’efficienza delle organizzazioni di operatori riconosciute, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori che hanno un forte impatto sul settore dell’olio di oliva o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione possiedano alcuni requisiti minimi sufficienti per ottenere risultati economici significativi.
(3) Per consentire agli Stati membri produttori di provvedere alla gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei loro programmi di attività nonché le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento comunitario.
(4) A norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (4), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente per l’olio di oliva nell’ambito del massimale nazionale di cui all’articolo 41 dello stesso regolamento per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute in uno o più dei settori di attività elencati all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(5) In conformità con le norme comuni sul finanziamento degli aiuti diretti e per consentire agli Stati membri di utilizzare gli importi disponibili, è necessario che la spesa annua sostenuta per l’esecuzione dei programmi di attività non superi gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) Per garantire la coerenza complessiva delle attività delle organizzazioni di operatori riconosciute, occorre precisare i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario e quelle non ammissibili. Occorre altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi e i criteri per la loro selezione. Data la maggiore efficienza tecnologica rispetto al passato, è opportuno considerare ammissibili i miglioramenti sul fronte dello stoccaggio e della trasformazione che possono comportare anche un aumento indiretto della capacità. È tuttavia opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.
(7) Alla luce dell’esperienza, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento comunitario almeno per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura e per quello della tracciabilità, della certificazione e della tutela, sotto l’autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell’olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l’esecuzione di un minimo di attività in settori prioritari e sensibili. Proprio per tenere conto dell’esperienza acquisita, la soglia per il settore del miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura deve essere adattata in modo da rispecchiare l’evoluzione in tale settore. Dati i programmi di attività interessati, anche per facilitarne l’esecuzione, è opportuno disporre l’aumento della percentuale relativa alle spese generali.
(8) Per garantire l’esecuzione dei programmi di attività entro i termini stabiliti e in conformità al disposto dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, e per una efficace gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le modalità relative alle domande di riconoscimento nonché alla selezione e all’approvazione dei programmi di attività. Ai fini della selezione dei programmi di attività, gli Stati membri devono tenere conto anche della valutazione dei programmi svolta dalle organizzazioni di operatori a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 (5) e del regolamento (CE) n. 2080/2005.
(9) Per garantire la buona e completa esecuzione dei programmi di attività approvati, risulta essenziale aumentare l’importo della cauzione bancaria necessaria per l’approvazione della domanda e consentirne lo svincolo solo dopo il corretto svolgimento dell’intero programma di attività.
(10) Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile agli Stati membri, occorre stabilire una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per l’anno successivo, onde tener conto di cambiamenti giustificati rispetto alle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e la conseguente ridistribuzione degli stanziamenti, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori a norma dell’articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per le modifiche dei programmi di attività richieste dalle organizzazioni di operatori e per permettere un’applicazione flessibile dei programmi è opportuno abbreviare i tempi del preavviso da dare alle autorità competenti.
(11) Per poter avviare le attività in tempo utile, occorre che le organizzazioni di operatori possano ricevere un anticipo massimo del 90 % delle spese annue ammissibili del programma di attività approvato, previa costituzione di una cauzione alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6). Per agevolare e accelerare l’esecuzione dei programmi di attività è opportuno fissare una distribuzione più equilibrata degli importi degli anticipi.
(12) Per accrescere l’impatto complessivo dei programmi di attività relativi al monitoraggio e alla gestione amministrativa del mercato nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, le organizzazioni di operatori e gli Stati membri devono essere tenuti a pubblicare sui propri siti Internet i risultati delle misure adottate in tale ambito.
(13) Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e instaurino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre disporre che le organizzazioni di operatori comunichino alle autorità nazionali degli Stati membri interessati i risultati delle proprie attività e li trasmettano alla Commissione. Data la scadenza fissata per la presentazione da parte delle organizzazioni di operatori delle domande di finanziamento e per la conclusione dei necessari controlli ad opera degli Stati membri, occorre stabilire un nuovo termine per le comunicazioni degli Stati membri.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 103 e 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di operatori, le attività ammissibili al finanziamento comunitario, l’approvazione dei programmi di attività e la realizzazione dei programmi di attività approvati.

Articolo 2

Condizioni per il riconoscimento...

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