Commission Regulation (EC) No 297/2009 of 8 April 2009 amending Regulation (EC) No 1277/2005 laying down implementing rules for Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council on drug precursors and for Council Regulation (EC) No 111/2005 laying down rules for the monitoring of trade between the Community and third countries in drug precursors

Coming into Force29 April 2009
End of Effective Date29 June 2015
Celex Number32009R0297
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/297/oj
Published date09 April 2009
Date08 April 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 95, 09 April 2009
L_2009095IT.01001301.xml
9.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/13

REGOLAMENTO (CE) N. 297/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 aprile 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1 e l’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (2) stabilisce i paesi terzi destinatari che richiedono misure specifiche di monitoraggio sull’esportazione di precursori di droghe dalla Comunità. L’allegato IV del suddetto regolamento elenca per ciascuna delle sostanze delle categorie 2 e 3 dell’allegato del regolamento (CE) n. 111/2005, i paesi in relazione ai quali è necessaria una notificazione preventiva all’esportazione. Gli elenchi includono paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive alle esportazioni, a norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
(2) La Romania rientra nell’elenco di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005. Poiché la Romania è diventata uno Stato membro, è necessario eliminarla dagli elenchi.
(3) L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 non elenca tutti i paesi terzi che hanno chiesto di ricevere notificazioni preventive all’esportazione dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1277/2005. Dal 2005, Canada, Maldive, Oman e Repubblica di Corea hanno effettuato tali richieste e perciò devono essere aggiunti.
(4) Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1277/2005 dev’essere modificato.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

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