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4.7.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 181/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2006
che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite n. 109 e n. 108 relativi ai pneumatici ricostruiti
(2006/443/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958 riveduto) (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, e l’articolo 4, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) | I regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108 mirano all’armonizzazione delle prescrizioni per la ricostruzione di pneumatici e a un livello elevato di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Essi consentono la libera circolazione dei pneumatici ricostruiti. |
(2) | Con la decisione 97/836/CE la Comunità è diventata parte contraente dell’accordo UN/ECE del 1958 riveduto. Con le decisioni 2001/507/CE (3) e 2001/509/CE (4) la Comunità ha aderito rispettivamente ai regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108. Con l’adesione a tali regolamenti la Comunità si è impegnata ad accettarli come alternative alla legislazione comunitaria, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell’accordo del 1958 riveduto. Per rendere obbligatoria l’applicazione di tali regolamenti occorre tuttavia inserire nel diritto comunitario una disposizione a tal fine a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE. |
(3) | Tenuto conto della portata limitata dell’intervento normativo richiesto, non è opportuno prevedere l’applicazione obbligatoria di entrambi i regolamenti mediante l’adozione di una direttiva come prospettato nelle decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE. |
(4) | Occorre modificare di conseguenza le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2001/507/CE è modificata come segue:
1) | l’articolo unico è sostituito dal seguente: «Articolo unico La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi. A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 109 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.»; |
2) | il testo del regolamento UN/ECE n. 109 allegato alla decisione 2001/507/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione. |
Articolo 2
La decisione 2001/509/CE è modificata come segue:
1) | l’articolo unico è sostituito dal seguente: «Articolo unico La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi. A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 108 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.»; |
2) | il testo del regolamento UN/ECE n. 108 allegato alla decisione 2001/509/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione. |
Fatto a Bruxelles, addì 13 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARTENSTEIN
(1) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 183 del 6.7.2001, pag. 35.
(4) GU L 183 del 6.7.2001, pag. 37.
ALLEGATO I
«
REGOLAMENTO N. 109
PRESCRIZIONI UNIFORMI RELATIVE ALL’OMOLOGAZIONE DELLA PRODUZIONE DI PNEUMATICI RICOSTRUITI PER I VEICOLI COMMERCIALI E I LORO RIMORCHI
(Testo consolidato)
INDICE
REGOLAMENTO
4. | Domanda di omologazione |
8. | Modifiche relative all’omologazione |
9. | Conformità della produzione |
10. | Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
11. | Cessazione definitiva della produzione |
12. | Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, dei laboratori di prova e dei servizi amministrativi |
ALLEGATI
Allegato 1 — | Comunicazione riguardante l’omologazione, l’estensione, il rifiuto o la revoca di un’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di uno stabilimento di ricostruzione ai sensi del regolamento n. 109 |
Allegato 2 — | Esempio di marchio di omologazione |
Allegato 3 — | Schema delle marcature sul pneumatico ricostruito |
Allegato 4 — | Elenco degli indici di carico e delle corrispondenti capacità di carico |
Allegato 5 — | Designazione della misura e dimensioni dei pneumatici |
Allegato 6 — | Metodo di misurazione dei pneumatici |
Allegato 7 — | Procedimento per le prove di resistenza carico/velocità |
Appendice 1 — | Programma della prova di resistenza |
Appendice 2 — | Rapporto tra indice di pressione e unità di pressione |
Allegato 8 — | Variazione della capacità di carico in funzione della velocità: pneumatici radiali e diagonali per veicoli commerciali |
Allegato 9 — | Figura esplicativa |
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica alla produzione di pneumatici ricostruiti destinati all’equipaggiamento dei veicoli commerciali e dei loro rimorchi per uso su strada. Non si applica tuttavia ai:
1.1. | pneumatici ricostruiti per le autovetture e i loro rimorchi; |
1.2. | pneumatici ricostruiti per categorie di velocità corrispondenti a velocità inferiori a 80 km/h; |
1.3. | pneumatici per cicli e motocicli; |
1.4. | pneumatici prodotti in origine senza simbolo di categoria di velocità e/o indice di carico; |
1.5. | pneumatici prodotti in origine senza omologazione e non recanti la marcatura «E» o «e». |
2. DEFINIZIONI — Cfr. anche la figura dell’allegato 9
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
2.1. | «gamma di pneumatici ricostruiti»: gamma di pneumatici ricostruiti così come indicata nel punto 4.1.4; |
2.2. | «struttura» di un pneumatico: caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico; si distinguono in particolare le seguenti strutture: |
2.2.1. | «diagonale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono orientate in modo da formare angoli alterni notevolmente inferiori a 90o rispetto alla mezzeria del battistrada; |
2.2.2. | «diagonale cinturata»: struttura di pneumatico di tipo diagonale in cui la carcassa, nella zona sotto il battistrada, è stabilizzata da una cintura formata da due o più strati di cordicelle sostanzialmente inestensibili formanti angoli alterni prossimi a quelli della carcassa; |
2.2.3. | «radiale»: struttura di pneumatico in cui le cordicelle delle tele, che si estendono ai talloni, sono disposte con un angolo sostanzialmente di 90o rispetto alla mezzeria del battistrada, e in cui la carcassa è stabilizzata da una cintura circonferenziale praticamente inestensibile; |
2.3. | «categoria di impiego»: |
2.3.1. | pneumatico normale: pneumatico destinato unicamente al normale impiego su strada; |
2.3.2. | pneumatico speciale: pneumatico destinato ad un uso misto, su strada e fuori strada e/o a velocità limitata; |
2.3.3. | pneumatico da neve: pneumatico in cui il disegno del battistrada o il disegno del battistrada e la struttura sono progettati principalmente per assicurare sul fango e sulla neve fresca o molle un comportamento migliore di quello di un pneumatico normale. Il disegno di battistrada di un pneumatico da neve in genere è formato da incavi e tasselli massicci più distanziati che non in un pneumatico normale; |
2.4. | «tallone»: parte del pneumatico di forma e struttura adatte all’accoppiamento con il cerchio e al mantenimento sullo stesso; |
2.5. | «cordicelle»: fili che formano il tessuto delle tele del pneumatico; |
2.6. | «tela»: strato di cordicelle «gommate» disposte parallelamente le une alle altre; |
2.7. | «cintura»: per un pneumatico a struttura radiale o a struttura diagonale cinturata designa uno o più strati di materiale/i posti sotto il battistrada e orientati prevalentemente nella direzione della mezzeria di quest’ultimo in modo da contenere la carcassa in senso circonferenziale; |
2.8. | «falsa cintura»: per un pneumatico a struttura diagonale designa una tela intermedia posta tra la carcassa e il battistrada; |
2.9. | «cintura di protezione»: per un pneumatico a struttura radiale designa una tela intermedia opzionale situata tra il battistrada e la cintura per minimizzare i danni alla cintura stessa; |
2.10. | «rinforzo»: materiale che nella zona del tallone protegge la carcassa dall’usura per sfregamento o |
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