Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force20 April 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009R0217
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj
Published date31 March 2009
Date11 March 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 87, 31 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 87, 31 mars 2009
L_2009087IT.01004201.xml
31.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 87/42

REGOLAMENTO (CE) N. 217/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2009

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2), ha subito diverse e sostanziali modifiche (3). In occasione di nuove modifiche, è opportuno, per un'esigenza di chiarezza, procedere alla rifusione del suddetto regolamento.
(2) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nord-occidentale, approvata con regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (4), istituisce l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti.
(3) Tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono state individuate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nord-occidentale.
(4) Vari Stati membri hanno chiesto di poter trasmettere i dati in una forma o in un supporto diverso da quello specificato nell'allegato V (che rappresenta l'equivalente dei questionari Statlant).
(5) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5).
(6) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adattare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (6).

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Articolo 2

1. I dati da trasmettere sono di due tipi:

a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;
b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

2. I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e possono essere dati preliminari. I dati di cui alla lettera b) del paragrafo 1 sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

I dati di cui alla lettera a) del paragrafo 1 devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

Nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati nell'allegato IV.

4. La Commissione può modificare l'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi devono essere precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 4

Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati nel formato esemplificato all'allegato V.

Gli Stati membri possono trasmettere i dati nel formato specificato nell'allegato VI.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma differente o su un supporto diverso.

Articolo 5

La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio (7), in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 7

1. Entro il 28 luglio 1994 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, circa le eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati di cui al paragrafo 1 e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato.

Articolo 8

1. Il regolamento (CEE) n. 2018/93 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VIII.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

A.VONDRA


(1) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2009.

(2) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1.

(3) Cfr. allegato VI.

(4) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1.

(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(6) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

(7) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, se non sono trasmessi per singole specie, i dati vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco, purché queste siano chiaramente individuate.

Nota : «n.d.a.» è l'abbreviazione di: «non denominato altrove».
Nome italiano Codice a tre lettere Nome scientifico Nome inglese
PESCI (OSSEI) DEMERSALI
Merluzzo bianco COD (*) Gadus morhua Atlantic cod
Eglefino HAD (*) Melanogrammus aeglefinus Haddock
Scorfani
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT