Council Regulation (EU) No 545/2012 of 25 June 2012 amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria

Coming into Force26 June 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012R0545
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2012/545/oj
Published date26 June 2012
Date25 June 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 165, 26 June 2012
L_2012165IT.01002301.xml
26.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165/23

REGOLAMENTO (UE) N. 545/2012 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (2) per dare attuazione alla maggior parte delle misure stabilite dalla decisione 2011/782/PESC. Tale regolamento vieta, tra l’altro, la fornitura di taluni finanziamenti e l'assistenza finanziaria pertinenti ai beni soggetti a un divieto di esportazione.
(2) La decisione 2012/322/PESC (3), estende ulteriormente l’applicazione delle misure restrittive in materia di assistenza finanziaria nell'ambito dell'embargo sulle armi.
(3) Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione.
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012.
(5) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente al fine di garantire l’efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (4) (“elenco comune delle attrezzature militari”) o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Siria o
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