Regulation (EU) 2015/755 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on common rules for imports from certain third countries

Coming into Force08 June 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0755
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
Published date19 May 2015
Date29 April 2015
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 123, 19 May 2015
L_2015123IT.01003301.xml
19.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 123/33

REGOLAMENTO (UE) 2015/755 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.
(3) Per l'uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.
(4) Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell'acciaio, fatte salve eventuali misure d'applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti.
(5) La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime dell'Unione in materia.
(6) Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere.
(7) Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza dell'Unione determinate importazioni.
(8) È compito della Commissione adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell'Unione, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.
(9) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili all'intera Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
(10) Nel caso in cui sia applicata una vigilanza dell'Unione, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non sia modificato il regime d'importazione.
(11) Ai fini di una buona gestione amministrativa e di assistere degli operatori dell'Unione, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione (5), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione (6) e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (7), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.
(12) Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza dell'Unione.
(13) È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.
(14) A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.
(15) Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione e quelle nazionali in materia di segreto professionale.
(16) È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.
(17) Ai fini dell'uniformità del regime d'importazione è necessario che le formalità espletate dagli importatori siano semplici e uguali quale che sia il luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.
(18) I documenti di vigilanza rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza dell'Unione dovrebbero essere validi in tutta l'Unione indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
(19) I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (8) sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia dell'Unione che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
(20) Le disposizioni che attribuiscono i poteri necessari per modificare l'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 sono contenute nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (9). Poiche il periodo d'applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003, relativo al meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto, è scaduto l'11 dicembre 2013 e le disposizioni del titolo II non sono più attuali, è opportuno, per ragioni di coerenza, chiarezza e razionalità, includere le disposizioni degli articoli 14 bis and 14 ter di tale regolamento nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 427/2003.
(21) Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(22) L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
(23) È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.
(24) Al momento della modifica del regolamento (CE) n. 625/2009, il secondo comma dell'articolo 18, paragrafo 2, è stato erroneamente soppresso. Occorre reinserire tale disposizione.
(25) Poiché l'Armenia, la Russia, il Tagikistan e il Vietnam sono divenuti membri dell'OMC, tali paesi dovrebbero essere soppressi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 con atto delegato della Commissione. Per ragioni di chiarezza e razionalità, è opportuno non includere tali paesi nell'elenco di paesi terzi ora stablito dall'allegato I del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.

2. L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate a norma del capo V.

CAPO II

PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELL'UNIONE

Articolo 2

Qualora l'evoluzione delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri di cui all'articolo 6. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

CAPO III

PROCEDURA D'INCHIESTA DELL'UNIONE

Articolo 3

1. Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:

a) riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;
b) stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora
...

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