Commission Regulation (EEC) No 1201/89 of 3 May 1989 laying down rules implementing the system of aid for cotton

Coming into Force01 September 1989,04 May 1989
End of Effective Date31 August 2001
Celex Number31989R1201
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1989/1201/oj
Published date04 May 1989
Date03 May 1989
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 123, 4 May 1989
EUR-Lex - 31989R1201 - IT 31989R1201

Regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione del 3 maggio 1989 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 04/05/1989 pag. 0023 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0040
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0040


X Q = X

1.2.3I

=

IMPURITA DEL COTONE NON SGRANATO IL CUI PESO E DA DETERMINARE;

H

=

UMIDITA DEL COTONE NON SGRANATO IL CUI PESO E DA DETERMINARE;

I1

=

IMPURITA DELLA QUALITA TIPO;

H1

=

UMIDITA

Q

=

QUANTITA DEL COTONE NON SGRANATO COME TALE ESPRESSA IN KG IL CUI PESO E DA DETERMINARE;

X

=

PESO DEL COTONE NON SGRANATO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ESPRESSO IN KG .

NOTA :

PER IL TENORE DI UMIDITA E D'IMPURITA SI CONSIDERANO SOLTANTO I PRIMI DUE DECIMALI .*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1989

recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (3), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (5), in particolare l'articolo 12,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo di mercato mondiale per il cotone non sgranato sia determinato almeno una volta al mese;

considerando che, in mancanza di quotazioni rappresentative e di offerte rappresentative per il cotone non sgranato, occorre determinare il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto in base al valore dei prodotti ottenuti dalla sgranatura;

considerando che è necessario prevedere, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, adattamenti intesi a compensare eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna per i quali dev'essere fissato il prezzo del mercato mondiale; che si deve pure tener conto, se del caso, dell'importo compensativo riscosso all'importazione in virtù del regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 2077/71 (7);

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto e, più particolarmente, il controllo del rispetto del prezzo minimo, occorre precisare le condizioni alle quali devono rispondere i contratti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2169/81 dispone, all'articolo 5, che l'aiuto è versato per i quantitativi di cotone non sgranato, sempreché per essi sia stata effettuata la sgranatura e, all'articolo 10, che gli Stati membri controllano l'entrata dei prodotti nell'impresa di sgranatura, nonché la sgranatura stessa; che, per garantire l'efficacia del controllo in detta impresa, è opportuno definire la nozione di impresa di sgranatura e fissare le modalità del controllo medesimo;

considerando che, per eseguire questo controllo, occorre basarsi sulla contabilità di magazzino delle imprese;

considerando che, per facilitare la commercializzazione del cotone non sgranato, è opportuno stabilire che l'importo dell'aiuto applicabile sia quello vigente il giorno in cui l'impresa di sgranatura presenta domanda di aiuto;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81, gli Stati membri hanno istituito un sistema di dichiarazioni delle superfici coltivate; che si devono precisare le modalità di applicazione di tale regime e le relative modalità di controllo;

considerando che, per il corretto funzionamento del regime di aiuto, è d'uopo prescrivere agli Stati membri di compilare un certificato da cui risultino sia il quantitativo che dà diritto all'aiuto, sia l'importo del medesimo; che, per motivi di buona gestione amministrativa, è necessario disporre che la sgranatura avvenga entro una determinata scadenza;

considerando che, per attenuare gli svantaggi derivanti agli interessati da un ritardato pagamento dell'aiuto, l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2169/81 fa obbligo di versare un anticipo;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme del regime di aiuto, si devono definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso;

considerando che è opportuno stabilire un criterio in ordine alla frequenza minima di fissazione dell'aiuto; che è sufficiente che l'aiuto sia applicato almeno una volta al mese benché sia opportuno accordare la facoltà di modificarlo nell'intervallo;

considerando che è opportuno adottare come tasso di conversione in moneta nazionale il tasso rappresentativo applicabile il giorno di conclusione del contratto, per quanto concerne il prezzo minimo, ed il giorno di presentazione della domanda, per quanto concerne l'importo dell'aiuto;

considerando che, per facilitare la corretta gestione del regime di aiuto, è d'uopo che gli Stati membri comunichino alla Commissione, a intervalli regolari, determinate informazioni sulla produzione e sulla sgranatura del cotone non sgranato;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2993/88 (2), e di sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Prezzo del mercato mondiale

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato viene determinato una volta al mese. Esso può essere tuttavia modificato nell'intervallo, qualora la situazione del mercato subisca un mutamento considerevole.

2. Il prezzo, calcolato per 100 kg, è pari alla somma del valore di 32 kg di cotone sgranato e del valore di 54 kg di semi di cotone, somma alla quale devono essere detratte le spese di sgranatura, valutate a 13,25 ECU/100 kg. Detti valori sono calcolati in base ai prezzi determinati a norma degli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

1. Al fine di determinare il prezzo del mercato mondiale per il cotone sgranato, la Commissione tiene conto delle offerte e quotazioni più rappresentative della situazione sul mercato mondiale di tale prodotto, registrate in particolare sulla piazza di Liverpool per imbarchi da realizzare nei mesi più vicini alla data di determinazione e relative alla campagna per la quale ha luogo la...

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