Council Regulation (EEC) No 1676/85 of 11 June 1985 on the value of the unit of account and the conversion rates to be applied for the purposes of the common agricultural policy
Published date | 24 June 1985 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 164, 24 June 1985,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 24 giugno 1985,Diario Oficial de las Comunidades Europeas #Edición especial 1985#03 Agricultura#Volumen 35,Journal officiel des Communautés européennes, L 164, 24 juin 1985 |
Regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 relativo al valore dell' unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 24/06/1985 pag. 0001 - 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0146
REGOLAMENTO (CEE) N. 1676/85 DEL CONSIGLIO
dell'11 giugno 1985
relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),visto il parere della Corte dei conti,visto il parere del comitato monetario,considerando che il regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, che modifica il valore dell'unità di conto utilizzata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (5), ed il regolamento (CEE) n. 3181/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativo al sistema monetario europeo (6), hanno istituito l'ECU; che questa unità di conto è definita dalla somma di determinati importi delle monete degli Stati membri;considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE)
n. 3657/84 (8), ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune;considerando che è pertanto opportuno fissare un regime coerente delle disposizioni che disciplinano il settore agromonetario; che effettivamente le attuali norme non corrispondono più alla realtà e alle esigenze pratiche; che di conseguenzail regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel
quadro della politica agricola comune
tali tassi per il calcolo degli importi compensativi monetari si ripercuoteranno sul rapporto tra le monete nazionali e l'ECU; che, di conseguenza, varierà in particolare il rapporto tra l'ECU e i corsi presi in considerazione per calcolare i dati del mercato mondiale; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di modificare rapidamente gli elementi del regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi;considerando che è opportuno stabilire norme particolari che consentano di far fronte alle situazioni eccezionali che possono presentarsi tanto all'interno della Comunità quanto sul mercato mondiale e che esigano una reazione immediata, per garantire il corretto funzionamento dei regimi fissati nel quadro della politica agricola comune;considerando che il presente regolamento non intacca la validità del regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo al tasso di cambio da applicare nell'ambito della politica comune delle strutture agricole (1),HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
Tassi di conversione
Articolo 1
1. L'unità di conto utilizzata negli atti relativi alla politica agricola comune è l'ECU, definita nel regolamento (CEE)
n. 3180/78.2. Ai sensi del presente regolamento, per atti relativi alla politica agricola comune si intendono:agli atti basati direttamente o indirettamente sull'articolo 43 del trattato, esclusi la tariffa doganale comune ed altri atti facenti parte della normativa doganale applicabile tanto ai prodotti agricoli quanto ai prodotti industriali,bgli atti relativi a merci risultanti dalla trasformazione
di prodotti agricoli e soggette a regimi specifici di
scambio.3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che gli importi riportati nella tariffa doganale comune per i prodotti agricoli o per le merci di cui al paragrafo 2, lettera b), siano convertiti nelle monete nazionali, applicando i tassi di conversione agricoli.
Articolo 2
1. La conversione:ain ECU degli importi espressi in moneta nazionale di uno Stato membro,
bnella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi in ECU,cnella moneta nazionale di uno Stato membro degli importi espressi nella moneta nazionale di un altro Stato membro,si effettua, per gli atti relativi alla politica agricola comune, tramite i tassi di conversione agricoli.2. Il tasso di conversione agricolo di una moneta è in linea di massima, il tasso centrale fissato per detta...
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